Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5459. Ai fini del reato di riciclaggio la condotta deve essere idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene

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Del resto risulta argomento non rilevante e solo suggestivo quello secondo cui l’entita’ di tali investimenti poteva essere giustificato dalla circostanza che il (OMISSIS) avesse un consistente patrimonio personale e redditi molto elevati. E, comunque, si tratta di argomentazione che aggredisce eventualmente il profilo di logicita’ della motivazione che, come tale, non e’ censurabile in questa sede decisoria ai sensi dell’articolo 325 c.p.p..
6. Va ora esaminato il ricorso presentato dall’indagato (OMISSIS).
Esso e’ fondato limitatamente al secondo motivo che, peraltro, deve essere accolto per le medesime ragioni poste alla base dell’accoglimento del terzo motivo avanzato dal (OMISSIS) e gia’ sopra esaminato.
6.1 Cosi’, il primo motivo di doglianza sollevato dalle difese dell’indagato (OMISSIS) e’ infondato.
6.1.1 Sul punto e’ d’obbligo ricordare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto relativo al delitto di riciclaggio ai sensi dell’articolo 648 quater c.p. introdotto con il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 63, comma 4, – puo’ essere applicato anche ai beni acquistati dall’indagato in epoca antecedente all’entrata in vigore della predetta norma (29 dicembre 2007), in quanto il principio di irretroattivita’ attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento (cosi’, Sez. 2, Sentenza n. 24785 del 12/05/2015 Cc. (dep. 11/06/2015) Rv. 264281).
Cio’ posto e chiarito che, pertanto, risulta rilevante stabilire il momento della commissione delle condotte e non gia’ il momento dell’acquisito dei beni oggetto della condotta delittuosa, va osservato come, nel caso di specie, l’allegazione difensiva dell’indagato si fondi, in realta’, su documenti (peraltro, esibiti solo in questo giudizio di cassazione e non prima) dai quali non e’ dato evincere, in alcun modo, la commissione delle condotte di reato prima del (OMISSIS).
Ne consegue il rigetto della censura cosi’ proposta.
7. Il secondo motivo e’ invece fondato nei limiti qui di seguito precisati.
7.1 Sul punto occorre puntualizzare che la prima doglianza avanzata in ordine ai dati contabili e bancari e ad ai conseguenti versamenti del (OMISSIS) e dai conti della (OMISSIS) (quale denaro proveniente dalla emissione delle fatture per operazioni inesistenti) si presenta, all’evidenza, inammissibile perche’ non attiene ad un vizio di violazione di legge, quanto ad un vizio che attinge l’apparato motivatorio della ordinanza impugnata che comunque, sul punto, manifesta coerenza e logicita’.
7.2 Cio’ che invece e’ censurabile e’ l’apparenza di motivazione e, comunque, il vizio di violazione di legge in relazione alla non applicabilita’ della clausola di riserva prevista dall’articolo 648 ter c.p.. Ed invero, il (OMISSIS) risulta indagato come partecipe alla associazione che era diretta anche alla commissione di reati finanziari e di bancarotta.
Ne consegue che, come gia’ statuito in riferimento alla posizione del (OMISSIS) in relazione al capo 7, occorre un approfondimento del Tribunale del riesame sulla questio facti relativa alla autonomia tra le condotte distrattive e quelle di riciclaggio e di reimpiego di risorse provenienti dalle condotte presupposto, cosi’ superando quel vulnus motivatorio che, in questo caso, configura una vera e propria apparenza di motivazione.
7.3 Ma risulta fondata anche la doglianza, declinata come vizio di violazione di legge, in riferimento alla mancata delineazione del confine tra reato di ricettazione e quello di riciclaggio.
Sul punto occorre rimandare, per evitare unitili ripetizioni, a quanto gia’ osservato in relazione al terzo motivo di doglianza sollevato dalla difesa del (OMISSIS) che e’ stato invero accolto.
Anche qui, dunque, si impone l’annullamento della ordinanza impugnata per un nuovo esame.
7.4 Le ulteriori doglianze sollevate nel secondo motivo di censura in punto di contestazione dell’elemento soggettivo del reato contestato e di cui all’articolo 648 bis e articolo 648 ter c.p. e di configurabilita’, in questa sede, del fumus criminis, sono invece inammissibili in quanto prospettano, in buona sostanza, un vizio argomentativo, non scrutinabile, per le ragioni gia’ piu’ volte evidenziate, in questo ambito decisorio.
8. Il terzo motivo di doglianza e’ anch’esso radicalmente inammissibile in quanto articolato come denunzia di vizi argomentativi che non sono censurabili ai sensi dell’articolo 325 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di (OMISSIS), limitatamente al capo 7 dell’imputazione e di (OMISSIS), limitatamente al capo 17, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno; rigetta nel resto i ricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS); rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali.

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