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3. Infondato si presenta, poi, il quinto motivo di ricorso dell’ (OMISSIS) circa il diniego della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte territoriale ritenuto di non concedere il beneficio in questione in dipendenza della gravita’ dei fatti, dell’abilita’ dimostrata nel truffare i creditori e della callidita’ dimostrata nel porre in essere le spericolate operazioni finanziarie, circostanze queste non tranquillizzanti sotto il profilo della possibile futura reiterazione dei delitti. Tale motivazione da’ conto senza illogicita’ delle ragioni del diniego del beneficio nell’ambito della valutazione discrezionale concessa al giudice in proposito.

4. Non merita accoglimento, infine, il sesto motivo di ricorso dell’ (OMISSIS) circa la violazione della L. n. 125 del 2008, articolo 2 ter. Infondata si presenta innanzitutto la deduzione circa l’operativita’ della norma in questione ai soli giudizi di primo grado, atteso che, come chiarito da questa Corte, la sospensione del termine di prescrizione, prevista dal Decreto Legge n. 92 del 2008, articolo 2-ter, convertito in L. n. 125 del 2008, per la durata del rinvio della trattazione del processo ai sensi dell’articolo 132-bis disp. att. c.p.p., puo’ essere disposta anche dal giudice d’appello (Sez. 5, n. 22878 del 15/05/2014). Invero, il riferimento contenuto nell’articolo in questione al “dibattimento dichiarato chiuso”, non puo’ valere ad escludere dall’area di operativita’ dell’istituto i giudizi di appello, cui un dibattimento – ove in ipotesi rinnovato – non puo’ dirsi ontologicamente estraneo. Al contrario, risulta, invece, evidente una chiara ed espressa scelta lessicale laddove il legislatore del 2008 ha inteso riferirsi ai soli processi di primo grado, visto che il comma 6 dello stesso articolo confina in quel solo ambito la praticabilita’ di richieste di applicazione di pena da avanzare in ordine a reati suscettibili, in caso di condanna, di pene coperte da indulto ai sensi della L. n. 241 del 2006 (Sez. 5, n. 22878 del 15/05/2014).

3.1. Infondata e’ anche l’ulteriore censura circa la mancata possibilita’ per l’imputato contumace di opporsi al rinvio e alla sospensione della prescrizione, avendo questa Corte evidenziato che, per disporre la sospensione del termine di prescrizione di cui alla L. n. 125 del 2008, articolo 2 ter, per la durata del rinvio della trattazione del processo ai sensi dell’articolo 132 bis disp. att. c.p.p., da una parte, il relativo contraddittorio deve ritenersi soddisfatto anche se il provvedimento del giudice e’ adottato in udienza alla presenza del solo difensore e nella contumacia dell’imputato, come nel caso di specie (Cass. Pen., Sez. 5, n. 22536 del 18/03/2016, Rv. 267180). Inoltre, il provvedimento impugnato appare ben motivato in relazione ai presupposti legittimanti la sua adozione.

5. Generico e, comunque, infondato si presenta il terzo motivo di ricorso del (OMISSIS), con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito al suo ruolo di concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore di bancarotta fraudolenta in contestazione e, comunque, l’assenza dei presupposti per la configurabilita’ di tale ruolo. Le doglianze sviluppate in proposito del tutto genericamente dall’imputato non si confrontano con le compiute argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, costituenti un unicum inscindibile, che danno conto della condotta del (OMISSIS) nelle operazioni distrattive, nei termini di compartecipe, assumendo egli, di volta in volta, nei confronti della stessa (OMISSIS) s.r.l., le vesti prima del venditore, poi dell’acquirente o del cessionario dei medesimi valori. La Corte territoriale, dopo aver verificato l’assenza di una ricostruzione dei fatti logica ed alternativa da parte della difesa, ha condiviso la ricostruzione fattuale del primo giudice, secondo cui la costituzione della societa’ (OMISSIS) non aveva altro scopo se non quello di procurare liquidita’ al duo (OMISSIS)- (OMISSIS), argomentando, altresi’, sul carattere preordinato di ogni singola operazione finanziaria e nella operazione relativa alla compravendita dei CD la liquidita’ anticipata da detto istituto di credito veniva accreditata direttamente sui conti correnti personali dei due imputati, anziche’ nelle casse della (OMISSIS).

Le sentenze di merito nel descrivere la condotta del (OMISSIS) motivano in maniera esauriente sul suo ruolo di concorrente extraneus e sul dolo, ovverossia sulla volontarieta’ della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori (Cass., Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Rv. 267059); fittizieta’ e simulazione sono compiutamente e logicamente spiegate sia oggettivamente, sia sotto il profilo psicologico in chiave di preordinazione.

6. Per quanto concerne poi il quarto motivo di ricorso del (OMISSIS) in merito alla riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di cui alla L. Fall., articolo 217 si rimanda a quanto gia’ evidenziato con riguardo al terzo ed al quarto motivo di ricorso dell’ (OMISSIS) al punto 2.

7. Del pari per quanto concerne il quinto motivo di ricorso del (OMISSIS) circa la violazione di legge in relazione alla L. n. 125 del 2008, articolo 2 ter, si rimanda a quanto gia’ evidenziato per l’analogo sesto motivo di ricorso dell’ (OMISSIS).

8. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, i ricorsi vanno respinti e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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