Il reato scatta a carico del gestore di fatto con un ruolo di concorrente extraneus, che fornisce supporto all’intraneus nella consapevolezza che con la sua condotta determina una diminuzione del patrimonio sociale in danno a i creditori
Sentenza 30 gennaio 2018, n. 4399
Data udienza 2 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il 02(OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/11/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa PEZZULLO ROSA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GAETA PIETRO;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore;
LA DIFESA CHIEDE L’ACCOGLIMENTO DEI RICORSI;
PER LA PRATICA FORENSE E’ PRESENTE LA DOTTORESSA (OMISSIS) CON TESSERA ORDINE AVV.TI LATINA P/3800 E IL DOTTOR (OMISSIS) CON TESSERA ORDINE AVVOCATI LATINA P/3889.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14.11.2016 la Corte d’appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di (OMISSIS), in relazione al reato di cui alla L. Fall., articolo 220, confermando l’attribuzione di responsabilita’: a) dell’ (OMISSIS) e di (OMISSIS), con riferimento ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale loro contestati, in relazione al fallimento della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita in data (OMISSIS), della quale l’ (OMISSIS) era amministratore ed il (OMISSIS) gestore di fatto; b) del solo (OMISSIS), con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale attribuitagli nella suddetta qualita’.
2. Gli imputati, a mezzo del loro difensore, hanno proposto distinti ricorsi con i quali lamentano;
2.1. (OMISSIS):
– con il primo motivo, vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla inutilizzabilita’, ai sensi dell’articolo 195 c.p.p., comma 4 e articolo 191 cod. proc. pen., del verbale di sommarie informazioni rese da (OMISSIS), curatrice del fallimento (OMISSIS), alla Guardia di Finanza il 22/03/2005, allegato all’informativa acquisita con l’accordo delle parti, all’esito dell’escussione del Brig. (OMISSIS);
– con il secondo motivo, vizi motivazionali in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, fondata sul diritto dell’imputato, ai sensi dell’articolo 495 c.p.p., commi 1 e 2, all’ammissione della prova a discarico e, nel caso di specie, al controesame della Dott.ssa (OMISSIS), “peraltro mai inserita nella lista testimoniale depositata dal Pubblico Ministero e nei confronti della quale la difesa, di certo, non ha mai rinunciato all’assunzione di tale teste di riferimento”;
– con il terzo motivo, vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla insussistenza della ritenuta ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, e alla mancata riqualificazione nei termini di bancarotta semplice;
– con il quarto motivo, vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla insussistenza della ritenuta ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 2, e alla mancata riqualificazione nei termini di bancarotta semplice determinante la conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione;
– con il quinto motivo, vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena;
– con il sesto motivo, la violazione di legge, in relazione all’ordinanza assunta in data 08/04/2013, con la quale il dibattimento e’ stato differito all’udienza del 20/01/2014, ai sensi del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, articolo 2-ter, conv. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, nonche’ alla successiva ordinanza di rinvio, per le medesime ragioni, all’udienza del 09/10/2014; invero, la disposizione utilizzata fa sostanzialmente riferimento solo ai giudizi di primo grado; inoltre: a) l’imputato contumace non e’ stato messo in grado, ad esempio, attraverso la notifica del verbale di udienza, di opporsi alla sospensione; b) che l’ordinanza, comunque, attraverso la generica motivazione, per la quale il ruolo di udienza non consentiva la trattazione di tutti i processi fissati, non ha individuato alcuno dei criteri previsti dalla disciplina legislativa, in ordine alle modalita’ di rinvio dei processi differibili, traducendosi nell’espressione di una indeterminata discrezionalita’ della Corte d’appello;
2.2. (OMISSIS):
– con il primo motivo, ha dedotto questioni sovrapponibili al primo motivo del ricorso del coimputato;
– con il secondo motivo, ha dedotto questioni sovrapponibili al secondo motivo del ricorso del coimputato;.
– con il terzo motivo, vizi motivazionali e violazione di legge, con riferimento alla attribuzione al (OMISSIS) del ruolo di concorrente esterno nei fatti distrattivi dell’ (OMISSIS); invero, la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione quanto sostenuto nei motivi di appello, in ordine alla condotta posta in essere dal (OMISSIS), ne’ la documentazione giustificativa allegata alla consulenza tecnica del Dott. (OMISSIS), peraltro giungendo a confondere il prezzo di vendita dei CD con quello delle licenze discografiche; inoltre, violando il principio dell’oltre ragionevole dubbio, la sentenza impugnata ha sovrapposto le posizioni dei due imputati, trascurando che, secondo la decisione del Tribunale, il (OMISSIS) non era amministratore di fatto della fallita, con la conseguenza che la sua posizione doveva essere apprezzata come quella di un extraneus;
– con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla richiesta riqualificazione del fatto come bancarotta semplice, deducendo questioni sovrapponibili a quelle di cui al terzo motivo del ricorso del coimputato (OMISSIS);
– con il quinto motivo ha dedotto questioni sovrapponibili al sesto motivo del ricorso del coimputato (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
1. Con i primi due motivi di ricorso, entrambi gli imputati censurano, da una parte, l’inutilizzabilita’, ai sensi dell’articolo 195 c.p.p., comma 4, e articolo 191 cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dalla Dott.ssa (OMISSIS), curatrice del fallimento (OMISSIS), in sede di sommarie informazioni al Brig. (OMISSIS) ed allegate alla informativa della G. di F., acquisita dopo l’escussione del teste verbalizzante, appunto brig. (OMISSIS); dall’altra, censurano il rigetto dell’istanza di rinnovazione istruttoria, quanto al controesame della stessa Dott.ssa (OMISSIS).
1.1. Quanto alla prima eccezione essa, ove anche fosse fondata in punto di diritto, in relazione a quanto piu’ volte evidenziato da questa Corte – secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria riguarda le dichiarazioni rese da persone che avrebbero potuto essere assunte come testimoni (Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015) – tuttavia non appare decisiva, alla luce anche della genericita’ di tale motivo, che non illustra esattamente l’incidenza delle dichiarazioni della curatrice del fallimento (OMISSIS), sul compendio probatorio a carico dell’imputato, quanto al fallimento della (OMISSIS) e sulla tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata. Peraltro, per quanto e’ dato evincere dalla sentenza di primo grado – da leggersi congiuntamente a quella di appello – che richiama alla pg. 3 e 10 le suddette dichiarazioni, la (OMISSIS) si sarebbe limitata a riferire di non aver rinvenuto traccia nella contabilita’ della (OMISSIS) delle operazioni (ritenute distrattive) compiute dalla (OMISSIS) con la (OMISSIS) (es. relative alla vendita dei CD musicali), ma tale circostanza ossia la mancanza di documentazione contabile (es. fatture o ricevute), attestante l’effettiva causale delle operazioni emergeva gia’ nettamente dalla situazione descritta dalla curatrice della (OMISSIS), avv.to (OMISSIS). Dalla medesima sentenza di primo grado (pg. 10), emerge, infatti, la mancata descrizione in contabilita’ della (OMISSIS) delle operazioni poi ritenute distrattive, che si sono tradotte in trasferimento di fondi in favore degli imputati, senza produrre alcun vantaggio finanziario od entrata monetaria per la (OMISSIS), conducendola al definitivo dissesto.
1.1.1. Nel contesto logico descritto, dunque, le dichiarazioni della (OMISSIS), non appaiono particolarmente significative, come comprovato dall’utilizzo dell’espressione “ma vi e’ di piu'” utilizzata dalla sentenza di primo grado nell’introdurre le dichiarazioni rese alla G. di F. dalla predetta curatrice. La sentenza impugnata, poi, riconduce la fittizieta’ delle operazioni ascritte all’imputato alla ricostruzione effettuata dalla curatrice della (OMISSIS), avv. (OMISSIS), e dal consulente tecnico del p.m., Dott. (OMISSIS), dimostrando chiaramente di poter prescindere dalle dichiarazioni della (OMISSIS) nella valutazione della condotta distrattiva ascritta agli imputati, laddove afferma chiaramente “a prescindere dalle dichiarazioni di (OMISSIS)….” alla pg. 5.
1.2. Alla luce di quanto evidenziato infondato si presenta altresi’ il secondo motivo di ricorso degli imputati circa il diniego di rinnovazione parziale del dibattimento mediante l’escussione della Dr.ssa (OMISSIS), avendo peraltro piu’ volte questa Corte evidenziato che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello e’ evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessita’ conseguente all’insufficienza degli elementi istruttori gia’ acquisiti, che impone l’assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall’articolo 468 cod. proc. pen. (Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808). In ogni caso essendo ininfluenti le dichiarazioni della (OMISSIS), a fronte delle emergenze gia’ acquisite, per quanto gia’ detto, non puo’ dirsi sussistente una lesione del diritto dell’imputato al controesame della teste in questione.
2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso dell’ (OMISSIS), in merito alla omessa riqualificazione dei fatti ascrittigli in bancarotta semplice L. Fall., ex articolo 217, si presentano generici e, comunque, manifestamente infondati. Ed invero, l’imputato non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto non configurabile nella fattispecie la piu’ lieve ipotesi di bancarotta semplice, in ragione del fatto che l’operazione relativa ai CD e le ipotesi di bancarotta documentale erano preordinate al fine di arrecare un danno patrimoniale ai creditori ed in particolar modo alla (OMISSIS) che quegli effetti aveva scontato, concedendo liquidita’ all’ (OMISSIS) e al (OMISSIS). Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato, in linea generale, come la documentazione contabile non rinvenuta nella contabilita’ ufficiale della societa’ fallita non possa considerarsi avente data certa e, quindi, e’ da ritenersi completamente inaffidabile. In particolare i giudici d’appello, nel riagganciarsi alla motivazione del Tribunale e nel confermare la motivazione di primo grado nella valutazione di entrambe le consulenze, del Dr. (OMISSIS) e del Dr. (OMISSIS), ha evidenziato di non aver rinvenuto titoli giustificativi validi per le operazioni annotate, ulteriori o diversi da quanto risultante dalla contabilita’, sicche’ i creditori ne risultano inevitabilmente danneggiati, argomentazioni queste non seriamente contestate dagli imputati. L’infondatezza della deduzione circa la configurabilita’ nella fattispecie dell’ipotesi di bancarotta semplice rende all’evidenza manifestamente infondata anche la deduzione circa la prescrizione del reato.
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