Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 26 gennaio 2018, n. 3869. Non puo’ parlarsi di affidamento sull’operato altrui quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte

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La Corte di merito aveva definito “prassi diffusa” da considerare “contra legem”, la modalita’ di intervento del medico di base, che si risolveva in una mera prescrizione di farmaci, non preceduta dalla visita del paziente: in realta’, a parere del ricorrente, sotto il profilo della responsabilita’, tale consuetudine, cristallizzata da tempo, nel caso specifico configurerebbe un’esimente o quanto meno un profilo di colpa lieve, penalmente irrilevante, poiche’ il (OMISSIS), medico generico esterno alla struttura ove il paziente era ricoverato, aveva correttamente rappresentato agli operatori del centro la necessita’ di sottoporre il (OMISSIS) a visita specialistica, nella specie di un medico fisiatra, specialista che qualche giorno dopo era intervenuto e non aveva neppure lui rilevato la rottura del femore, da cui era poi derivata la tromboembolia polmonare, causa del decesso. Il fisiatra dunque era incorso in una colpa ben piu’ grave, che aveva innescato un rischio nuovo, incommensurabile e letale, tale da recidere il nesso causale con la condotta del ricorrente. Inoltre, in base alla interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimita’ alla legge Balduzzi, si tratterebbe di un comportamento depenalizzato, dovendosi estendere, in caso di condotte professionali conformi alle linee guida ed alle buone pratiche, la limitazione di responsabilita’ anche agli errori connotati da profili di colpa generica diversi dalla imperizia. Tali buone pratiche erano state seguite dall’imputato, il quale, trovatosi ad affrontare una situazione nuova ed eccezionale, su cui aveva ricevuto informazioni non univoche e chiare da parte degli operatori del centro, aveva correttamente indicato la necessita’ di una visita specialistica del fisiatra. Di qui la richiesta di annullamento della sentenza, essendo la sua condotta inquadrabile al di fuori del penalmente rilevante.
4. Le parti civili, tramite il procuratore speciale, hanno depositato memoria con la quale chiedono la inammissibilita’ ovvero il rigetto del ricorso, rilevando in particolare che la questione della colpa lieve non era mai stata prospettata dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestamente fondato.
2. Risulta accertato dai giudici di merito che il (OMISSIS), chiamato presso il centro di (OMISSIS) perche’ il (OMISSIS) accusava forte dolore alla gamba e non riusciva a mantenere la posizione eretta, non visito’ il paziente, nonostante sussistessero gia’ plurimi elementi che imponevano, al contrario, la massima attenzione ed il massimo scrupolo, trattandosi di una persona affetta da un quadro patologico complesso (tetraparesi spastica). Tale omissione ha costituito grave negligenza, poiche’ il (OMISSIS), nel suo primo intervento quale medico di base della struttura, non avrebbe dovuto limitarsi a consigliare di rivolgersi ad un fisiatra ma, visionando, come suo dovere professionale, la gamba dolente, si sarebbe accorto del gonfiore alla coscia ed avrebbe potuto tempestivamente diagnosticare o quanto meno sospettare la presenza di una frattura e chiedere immediatamente ulteriori esami ed accertamenti, quali una semplice radiografia, che evidenziando la frattura avrebbe consentito le terapie volte a scongiurare in maniera drastica l’insorgenza di una tromboembolia, che poi ha costituito causa del decesso.
A tale conclusione la Corte territoriale e’ pervenuta all’esito di un’attenta lettura della consulenza tecnica, secondo la quale il ritardo nella diagnosi e nella terapia fu considerevole, mentre una tempestiva diagnosi e terapia avrebbero certamente ridotto drasticamente i rischi delle possibili complicanze, quali appunto la tromboembolia polmonare, e che erano inesistenti altri fattori causali che avrebbero potuto agire in via alternativa.
Di qui la ineccepibile conclusione che la omissione della diagnosi, frutto della macroscopica superficialita’ dell’imputato, fosse stato l’unico fattore causare dell’evento mortale.
Rispondendo ai rilievi della difesa – la quale aveva sottolineato che altri medici, successivamente al (OMISSIS), si erano occupati del (OMISSIS) incorrendo nelle medesime omissioni, e cio’ aveva configurato un fattore causale sopravvenuto, che aveva innescato un rischio nuovo e letale – la Corte di Napoli ha poi ritenuto, con ragionamento ineccepibile, che le pur eclatanti negligenze successive non fossero valse ad elidere l’autonomo profilo di responsabilita’ ascrivibile al (OMISSIS), in piena linea con il percorso causale che porto’ al decesso.
Per tali considerazioni e’ stato ritenuto sussistente il profilo di colpa ascritto al prevenuto di non aver verificato le condizioni fisiche del paziente, dovendo escludersi che sia consentito all’esercente della professione medica, e segnatamente al medico di base chiamato al primo intervento, di verificare le condizioni della persona sottoposta alle sue cure, salvo poi ad indirizzare in maniera mirata i successivi interventi diagnostici e terapeutici, soprattutto quando – come nel caso per cui e’ processo – erano gia’ evidenti i segni obiettivi di una patologia.
3. Nell’odierna impugnazione il ricorrente rinnova le doglianze in tema di colpa e di nesso di causalita’, lamentando – come gia’ detto – mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, ma senza confrontarsi con quanto argomentato in maniera ineccepibile dai giudici di appello.
Non e’ affatto sostenibile quanto assunto dalla difesa del (OMISSIS) sul ruolo del medico di base, che svolgerebbe una funzione, quasi amministrativa, neppure inquadrabile nell’arte sanitaria, limitata alla prescrizione dei medicinali normalmente assunti dal paziente: la professione medica impone ben altra diligenza, e non certo la macroscopica superficialita’ dimostrata dall’imputato, che ha omesso di visitare un paziente che manifestava una grande sofferenza e, per la disabilita’ di cui era affetto, non era in grado di comunicare e di esprimersi con chiarezza sulla sintomatologia accusata; neppure risulta prescritta dal (OMISSIS) una semplice radiologia d’urgenza, che avrebbe consentito l’immediato trasferimento del paziente in un istituto attrezzato ove sarebbe stata tempestivamente rilevata la frattura, cosi’ da scongiurare le conseguenze della omessa diagnosi, avendo egli richiesto solo verbalmente una visita da parte del fisiatra.
Sul punto l’analisi dei giudici di merito appare corretta e congrua.
Quanto al nesso di causalita’ tra l’omissione del sanitario ed il decesso del (OMISSIS), la Corte territoriale si e’ uniformata ai consolidati principi espressi da questa Corte Suprema in tema di abnormita’ della condotta della persona offesa e nel rapporto eziologico tra comportamento colposo ed evento.

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