Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2018, n. 1202. La discrasia tra ribasso percentuale e importo offerto deve essere superata mediante l’applicazione del principio ricavabile dall’art. 119, comma 2, d.P.R. n. 207/2010

La discrasia tra ribasso percentuale e importo offerto deve essere superata mediante l’applicazione del principio ricavabile dall’art. 119, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, da ritenersi applicabile anche alle offerte economiche formulate nell’ambito delle gare improntate al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sentenza 27 febbraio 2018, n. 1202
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4431 del 2017, proposto da:
Consorzio Co. Co. – CCC Società Cooperativa, Consorzio In. Società Cooperativa (cessionaria del CCC a seguito di affitto d’azienda del 4 aprile 2016) e Consorzio Co., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Ru. e Fr. Gi., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via (…);
contro
Agenzia per il diritto allo studio universitario per l’Umbria – A.DI.S.U., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Na., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Ca. S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo di costituenda a.t.i. con la mandante Ca. Ed. Di. Im. Te. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avvocato Li. Ca., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lu. Mo. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, Sezione I, n. 184/2017, resa tra le parti e concernente: gara per l’affidamento in appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Casa dello Studente , Padiglioni ‘C’ e ‘D’, di via Innamorati in Perugia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Ma. Ru., Li. Ca. e Ar. Po., quest’ultimo per delega dell’avvocato Gi. Na.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La presente controversia inerisce alla procedura di evidenza pubblica, indetta dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario per l’Umbria (A.DI.S.U.) con determinazione dirigenziale n. 363 del 23 giugno 2015 e bando pubblicato il 26 giugno 2015, come rettificato con successiva determinazione dirigenziale n. 506 del 6 agosto 2015, per l’affidamento dell’appalto «per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Casa dello Studente – Padiglioni “C” e “D” – di via (omissis) – Perugia, nonché per la realizzazione delle prove statiche e sismiche, per lo svolgimento delle indagini e per la redazione della relazione geologica esecutiva», secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un corrispettivo complessivo stimato in via presuntiva di euro 8.719.626,34 (comprensivo degli oneri e dei costi per la sicurezza e per il personale), di cui soggetto a ribasso l’importo di euro 5.545.070,20, sfociata nell’aggiudicazione in favore dell’originaria controinteressata e odierna appellata a.t.i. Ca. S.p.A., prima classificata con 90,07 punti (di cui 70,00 punti per l’offerta tecnica e 20,07 punti per l’offerta economica) davanti all’odierna appellante a.t.i. CCC, seconda classificata con 75,10 punti (di cui 56,65 punti per l’offerta tecnica e 18,45 punti per l’offerta economica).
2. Il T.a.r. per l’Umbria, con la qui appellata sentenza, pronunciava definitivamente sul ricorso n. 333 del 2016 (integrato da motivi aggiunti), proposto dalla seconda classificata a.t.i. CCC avverso gli atti di gara e l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata a.t.i. Ca., nonché sul ricorso incidentale di valenza escludente proposto dal raggruppamento controinteressato, provvedendo come segue:
(i) premetteva che, sebbene il ricorso incidentale mirasse a paralizzare le condizioni dell’azione del gravame principale, per ragioni di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale era opportuno trattare prioritariamente quest’ultimo, la cui infondatezza nel merito avrebbe comportato l’improcedibilità del ricorso incidentale;
(ii) respingeva il primo motivo del ricorso principale – con cui era stato dedotto che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per aver presentato una offerta tecnica recante la firma dell’offerente e/o dei progettisti sul solo frontespizio e non anche in calce, nonché per aver presentato i calcoli strutturali di cui alle relazioni R.1.1, R.1.2. e R.1.3., privi di firma -, sulla base dei seguenti rilievi:
– nessuna disposizione della lex specialis di gara aveva imposto specificamente di sottoscrivere gli elaborati in questione anche in calce, a pena di esclusione;
– in tema di sottoscrizione dei documenti di gara, secondo l’approccio sostanzialistico condiviso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa non potevano ritenersi invalide le offerte che, quale quella sub iudice, risultassero riferibili con certezza all’offerente, anche se parte della documentazione, per mero errore, fosse priva di sottoscrizione in calce;
(iii) in reiezione del secondo motivo – con il quale era stato dedotto che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per aver presentato un ribasso percentuale (del 18,519%) non corrispondente all’importo complessivamente offerto -, rilevava che la commissione di gara aveva correttamente valutato, ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, esclusivamente la percentuale di ribasso indicata nell’offerta, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara e al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui, in caso di divergenza tra percentuale di ribasso offerto e importo complessivamente indicato, doveva darsi comunque prevalenza al primo dato, trattandosi dell’unico elemento idoneo a risolvere in modo univoco eventuali discordanze tra le varie parti dell’offerta economica, e versandosi in fattispecie di mera irregolarità formale suscettibile di essere emendata in applicazione analogica della disposizione di cui all’art. 119, commi 2 e 7, d.P.R. n. 207/2010, in tema di ribassi sui prezzi unitari;
(iv) in reiezione del terzo motivo – secondo cui il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver presentato un elaborato (Relazione A1) recante «migliorie sui sistemi e metodologie di consolidamento strutturale inerenti gli elementi verticali e le tamponature perimetrali», in violazione del divieto di inserire nell’offerta tecnica riferimenti economici, di formulare offerte con riserva e/o condizionate e di prevedere costi aggiuntivi per la stazione appaltante -, osservava che:
– il progetto posto a base di gara aveva previsto quale sistema di prevenzione dei fenomeni sismici l’inserimento di setti tra alcuni pilastri al fine di consolidare le fondamenta dell’immobile in questione, senza null’altro aggiungere in relazione ad ulteriori eventuali interventi che avrebbero potuti essere effettuati sulle fondazioni;
– non sussistevano pertanto ragioni per ritenere che, nel silenzio della lex specialis di gara, le imprese concorrenti non avessero potuto apportare altre migliorie sulle fondamenta dell’edificio al fine di ridurre più efficacemente il rischio sismico;
– né le migliorie in contestazione si ponevano in contrasto con i richiamati divieti di inserire nell’offerta tecnica riferimenti economici, riserve e/o condizioni o costi aggiuntivi, avendo il raggruppamento aggiudicatario correttamente precisato che «tutte le eventuali opere aggiuntive in fondazione andranno definite e computate durante la progettazione esecutiva con oneri a carico dell’ente appaltante», con esclusivo riferimento alle opere fondali non interessate dal progetto posto a base della gara;
(v) in reiezione del quarto e ultimo motivo – con cui era stata dedotta l’erronea e immotivata attribuzione dei punteggi numerici al raggruppamento aggiudicatario in relazione all’offerta tecnica -, rilevava che si trattava di censure che sfuggivano al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in quanto impingevano nel merito delle valutazioni tecniche della commissione di gara, non sindacabili se non sotto i profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o palese travisamento dei fatti, non ravvisabili nel caso di specie, tenuto conto della predeterminazione puntuale e dettagliata dei criteri e sotto-criteri di attribuzione dei punteggi e dell’assenza di manifeste incongruenze nelle valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice;
(vi) respingeva pertanto il ricorso principale e le connesse domande risarcitorie;
(vii) dichiarava di conseguenza l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, attesa la sua natura accessoria e subordinata rispetto a quello principale, la cui reiezione privava la controinteressata di ogni utilità alla relativa decisione;
(viii) condannava la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente e alla controinteressata le spese di causa.
3. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente a.t.i. CCC, sostanzialmente riproponendo i motivi di primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza, e chiedendo, in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.
4. Si costituiva in giudizio la stazione appaltante A.DI.S.U., contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
5. Si costituiva altresì l’originaria controinteressata a.t.i. Ca., interponendo appello incidentale avverso l’erronea omessa trattazione prioritaria del ricorso incidentale escludente proposto in primo grado, il cui accoglimento avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione e d’interesse, chiedendo la riforma in parte qua dell’impugnata sentenza e riproponendo espressamente, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., i motivi dedotti con il gravame incidentale e i successivi motivi aggiunti, chiedendone l’accoglimento.
6. All’udienza cautelare del 3 agosto 2017 la difesa dell’appellante rinunciava all’istanza di sospensiva.
Indi, all’udienza pubblica del 12 ottobre 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Affrontando in ordine logico le questioni devolute in appello rispettivamente con l’appello principale e con l’appello incidentale, si osserva che infondato è l’appello incidentale proposto avverso le statuizioni sub 2(i) e 2.(vii), incentrato sulla censura dell’erronea omessa trattazione prioritaria del ricorso incidentale escludente proposto in primo grado dal raggruppamento controinteressato, il cui accoglimento avrebbe comportato l’inammissibilità dell’avversario ricorso principale di primo grado per carenza di legittimazione e d’interesse.
Infatti, ritiene il Collegio che, attesa la tendenziale natura dispositiva del processo amministrativo (anche in materia di contratti pubblici), la decisione sull’ordine dell’esame delle questioni versate in giudizio sia rimessa alla discrezionalità dell’organo giudicante e debba essere improntata al criterio di paritaria tutela degli interessi di tutte le parti processuali, tenendo conto delle peculiarità della singola fattispecie concreta dedotta in giudizio e della concreta costellazione processuale.
In altri termini, ritiene il Collegio che ciò che, in ultima analisi, unicamente rileva – anche ai fini di pienamente garantire la compatibilità comunitaria dell’esegesi qui affermata – è che il giudice, nel determinarsi quanto all’ordine di esame delle questioni sottopostegli, assicuri di non elidere in alcun modo (e segnatamente neppure sotto il profilo della lesione del c.d. interesse strumentale) l’interesse di ciascuna parte processuale a ottenere una pronunzia sulle proprie domande che sia in concreto interamente satisfattiva delle proprie situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio (in via principale ovvero anche in via incidentale); condizione che, nel caso di specie, risulta essere stata pienamente rispettata e salvaguardata dalla scelta in proposito operata dalla sentenza appellata, e ciò, appunto, per le specifiche ragioni concrete che si vanno immediatamente ad evidenziare.
Rileva infatti il Collegio che, a fronte dell’infondatezza nel merito dei motivi del ricorso principale di primo grado – acclarata dalle statuizioni da 2.(ii) a 2.(vi), che, per le ragioni che saranno di seguito esposte, devono essere confermate -, l’omesso esame pregiudiziale dei motivi di ricorso incidentale di natura escludente non era idoneo a ledere il diritto alla tutela giurisdizionale dell’originaria controinteressata (ricorrente incidentale ed odierna appellante incidentale), sicché il T.a.r. correttamente ha optato per l’esame prioritario del ricorso principale, ritenuto maggiormente decisivo per dirimere la lite (anche in un’ottica di economia processuale, costituendo il processo a cognizione piena ed esauriente una risorsa scarsa da gestire con oculatezza) e, al contempo, rispettoso dei principi di parità delle armi tra le parti processuali e di giustiziabilità.
Ne deriva l’infondatezza dell’appello incidentale, vòlto a censurare la decisione dei primi giudici di affrontare in via preliminare l’esame del ricorso principale e la statuizione di improcedibilità del ricorso incidentale in seguito alla reiezione di quello principale.
8. Scendendo all’esame dell’appello principale, si osserva che lo stesso è infondato.
8.1. Destituito di fondamento è il primo motivo d’appello, con cui la parte appellante a.t.i. CCC censura l’erroneità della statuizione sub 2.(ii), sotto il profilo che il T.a.r. avrebbe «omesso di considerare che, se è vero che la giurisprudenza ormai non prevede più l’obbligo di sottoscrivere tutte le pagine dell’offerta, ciò nonostante prevede l’obbligo della sottoscrizione, per tale dovendosi intendere almeno la firma in calce» (v. così, testualmente, il ricorso in appello), poiché, secondo l’assunto dell’appellante, l’offerta tecnica recherebbe la firma dell’offerente e/o dei progettisti solo sul frontespizio e non anche in calce (v. p. 16 del ricorso in appello), e i calcoli strutturali di cui alle Relazioni R.1.1., R.1.2., R.1.3. e R.1.4. sarebbero privi di firma (v. p. 17 del ricorso in appello).
8.1.1. Invero, premesso che è pacifico che la domanda di partecipazione e l’offerta economica sono state regolarmente sottoscritte dai legali rappresentanti dell’a.t.i. aggiudicataria, e che la censura investe l’offerta tecnica, rispettivamente una parte dell’ivi allegata documentazione (in particolare, gli elaborati con i calcoli strutturali), si osserva, in linea di diritto, che:
– l’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, aggiunto dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, statuisce, nella versione applicabile ratione temporis: «La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle»,
– la disposizione, introducendo nel sistema dei contratti pubblici il principio di tassatività della cause di esclusione, è vòlta a impedire l’adozione di atti basati su eccessi di formalismo in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali e con l’esigenza, nella prospettiva di tutelare la concorrenza, di ridurre il peso degli oneri formali gravanti sugli operatori economici, riconoscendo giuridico rilievo all’inosservanza di regole procedurali o formali solo in quanto questa impedisca il conseguimento del risultato verso cui l’azione amministrativa è diretta (v. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2016, n. 424, con ulteriori richiami);
– in particolare, per quanto qui interessa, la citata disposizione, laddove prevede una causa di esclusione «[…] nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione […]», attribuisce rilevanza a eventuali vizi della sottoscrizione, se ed in quanto gli stessi determinino l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
8.1.2. Orbene, nel caso di specie, in primo luogo, la lex specialis non conteneva alcuna disposizione che imponesse, a pena di esclusione, di sottoscrivere le relazioni e gli elaborati contenuti nella busta ‘B’ anche in calce, contenendo, per contro, un espresso richiamo del sopra citato art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006 (v. punto 4.8. del disciplinare di gara).
In secondo luogo, dall’esame della documentazione prodotta in giudizio emerge – contrariamente all’assunto dell’appellante, per cui gli documenti tecnici specificati nel ricorso in appello sarebbero privi di firma -, che gli elaborati e i calcoli strutturali di cui alle Relazioni R.1.1., R.1.2., R.1.3. e R.1.4., riportano le firme dei rappresentanti legali dell’offerente, nonché il timbro e la firma del tecnico, sul frontespizio (v. i documenti 25, 26, 26-bis e 27 del fascicolo di primo grado della stazione appaltante; v., altresì, i documenti prodotti sub doc. da 24 a 29 del fascicolo di primo grado dell’a.t.i. Ca., riportanti la riproduzione fotografica dei fascicoli e sottofascicoli e dei frontespizi delle relazioni illustrative, le riproduzioni fotografiche di dettaglio relative alla rilegatura a caldo delle relazioni illustrative, la riproduzione fotografica dell’elaborato grafico-descrittivo in formato A1, le riproduzioni fotografiche degli elaborati grafico-descrittivi in formato A3, documenti tutti contenuti nella busta ‘B’ dell’a.t.i. Ca., nonché la Relazione ‘R.D.’ rilegata a caldo conformemente all’originale facente parte dell’offerta tecnica).
In terzo luogo, in occasione della seduta del 30 marzo 2016, la commissione di gara ha provveduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, verificando l’integrità della sigillatura, senza che fossero insorte questioni in ordine all’attribuzione della correlativa paternità ai singoli concorrenti.
A ciò si aggiunge che le relazioni e gli elaborati, sottoscritti nel frontespizio, risultano essere stati regolarmente inseriti nella busta ‘B’ e rilegati a caldo con una striscia incollata alla prima pagina, in modo da formare un corpo unitario e indivisibile, e sono confluiti in forma digitale in apposito CD, anch’esso inserito nella busta ‘B’, sigillata, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, in modo da attestare, in modo chiaro e univoco, sia la provenienza dell’offerta tecnica e dei relativi allegati dall’offerente, sia la relativa paternità, sia l’assunzione di responsabilità da parte dei progettisti.
8.1.3. Alla luce delle riferite risultanze istruttorie, da valutare alla luce delle sopra evidenziate coordinate di diritto, non può sussistere dubbio alcuno circa l’idoneità dell’offerta tecnica dell’a.t.i. aggiudicataria sia ad attestarne la provenienza dall’offerente e dai progettisti responsabili, sia a vincolare i predetti nei rapporti con la stazione appaltante e a garantire la serietà del vincolo assunto con la proposta negoziale, con conseguente insussistenza di un motivo di esclusione per la mancanza della sottoscrizione in calce ad alcuni documenti dell’offerta tecnica, tanto più che il vincolo di natura negoziale è scaturito dal complesso della documentazione di gara presentata dall’a.t.i. Ca. (ossia, dalla domanda di partecipazione e dall’offertaeconomica pacificamente firmate in calce, da quella parte dei documenti dell’offerta tecnica che sono stati sottoscritti in calce, cui si aggiunge un numero limitato dei documenti dell’offerta tecnica, oggetto di contestazione, sottoscritti sul frontespizio, ma, per le esposte ragioni, pur sempre riferibili all’offerente), con conseguente corretta affermazione, nell’impugnata sentenza, dell’insussistenza di una causa tassativa di esclusione ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006.
8.2. Infondato è il secondo motivo d’appello, con cui la parte appellante a.t.i. CCC censura l’erroneità della statuizione sub 2.(iii), sotto il profilo che il T.a.r. avrebbe omesso di esaminare in modo approfondito la censura di indeterminatezza e incertezza assoluta dell’offerta in relazione alla dedotta «dicotomia (tra ribasso indicato ed importo complessivo pure indicato) non superabile da alcuna attività interpretativa, talché non era neppure ricostruibile la volontà dell’offerente» (v. così, testualmente, a p. 18 del ricorso in appello).
In reiezione del motivo in esame è sufficiente rilevare, a conferma dell’impugnato capo di sentenza, che:
– secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la discrasia tra ribasso percentuale e importo offerto deve essere superata mediante l’applicazione del principio ricavabile dall’art. 119, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, da ritenersi applicabile anche alle offerte economiche formulate nell’ambito delle gare improntate al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (v. in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2017, n. 4101; Cons. Stato, Sez. III, 1° ottobre 2013, n. 4873);
– nel caso di specie, il disciplinare di gara (v. combinato disposto delle pp. 2, 43, 53 e 54 del disciplinare), in sostanziale conformità alle prescrizioni del bando di gara (v. pp. 2 e 3 del bando), prevedeva che l’offerta economica dovesse essere formulata attraverso l’indicazione, espressa in cifre e in lettere, del ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dei lavori, per la progettazione esecutiva, per la relazione geologica per le prove e per le indagini, e che la commissione attribuisse i punteggi avendo riguardo esclusivamente al ribasso percentuale per le menzionate prestazioni oggetto dell’offerta;
– oltre all’a.t.i. aggiudicataria, altri undici partecipanti alla gara avevano presentato un’offerta economica in cui il ribasso percentuale da applicare sull’importo dei lavori (ossia, sulla voce A.1.1 della tabella riportata nel bando e nel disciplinare), non corrispondeva con l’importo indicato, e la commissione, in corretta applicazione delle previsioni della lex specialis e del sopra enunciato criterio generale di risoluzione della discordanza tra percentuale di ribasso e importo indicato, ha applicato, nel calcolo dell’offerta economica, la percentuale di ribasso indicata, ponendo in essere una semplice operazione di rettifica di un mero errore materiale di calcolo aritmetico, consistente nell’applicazione, senza necessità di ulteriori indagini ricostruttive della volontà delle imprese concorrenti, del ribasso percentuale indicato nelle rispettive offerte economiche.
Ne deriva la manifesta infondatezza della censura di indeterminatezza dell’offerta, attesa l’univocità del criterio e parametro valutativo da adottare in presenza di siffatta discordanza, peraltro applicata nel caso di specie in modo imparziale a tutte le offerte connotate da detta discrasia.
8.3. Privo di pregio è il terzo motivo d’appello, con cui la parte appellante a.t.i. CCC censura l’erroneità della statuizione sub 2.(iv), sotto il profilo che il T.a.r. avrebbe erroneamente respinto la censura per cui l’a.t.i. aggiudicataria, nell’ambito dell’offerta tecnica, aveva presentato la Relazione A1 recante «Migliorie sui sistemi e metodologie di consolidamento strutturale inerenti gli elementi verticali e le tamponature perimetrali», in violazione delle prescrizioni della lex specialis, in particolare della previsione di corredare l’offerta tecnica di soluzioni strutturali migliorative senza costi aggiuntivi per l’Agenzia.
Invero, premesso che il progetto posto a base di gara prevedeva, quale sistema di prevenzione dalle azioni sismiche, l’inserimento di setti tra alcuni pilastri per consolidare le fondazioni dell’edificio in questione, e che lo stesso non conteneva l’indicazione di altri, diversi interventi da eseguire sulle opere fondali, si osserva che la commissione di gara correttamente ha ritenuto ammissibili le migliorie proposte dall’a.t.i. aggiudicataria nella Relazione A1, in quanto non in contrasto con le prescrizioni del disciplinare di gara.
Infatti, l’a.t.i. aggiudicataria, per un verso, ha apportato al progetto posto a base di gara una miglioria, costituita dalla sostituzione dei setti con dissipatori di energia «ponendo lo smorzamento sismico al 15%», assumendosi «l’onere di eseguire gli interventi in fondazione nelle sezioni diversamente interessate dai dissipatori» (v. doc. 27 del fascicolo di primo grado dell’A.DI.S.U.), e, per altro verso, con riferimento alle parti dell’edificio non interessate dal progetto posto a base di gara, ha legittimamente escluso dalle migliorie proposte gli interventi «sulle restanti opere fondali» (ossia, su quelle non interessate dal progetto posto a base di gara), precisando che «tutte le eventuali opere aggiuntive in fondazione andranno definitive e computate durante la progettazione esecutiva con oneri a carico dell’ente appaltante».
In particolare, il riferimento agli «eventuali» (e, quindi, non certi) ulteriori interventi da realizzare sulla parte delle fondazioni non interessate dal progetto posto a base della gara, poneva gli stessi al di fuori del novero delle migliorie oggetto della gara, con conseguente inconfigurabilità di una proposta di migliorie contenente riserve e condizioni e con oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante, come correttamente statuito dal T.a.r..
8.4. Infondato è, infine, il quarto motivo d’appello, con cui la parte appellante a.t.i. CCC censura l’erroneità della statuizione sub 2.(v), sotto il profilo che il T.a.r., «dopo aver correttamente evidenziato che le valutazioni della Commissione sono sindacabili solo nelle ipotesi di irrazionalità ed illogicità manifesta, ha formulato un giudizio generico ed ellittico in relazione alle formulate censure, senza analizzarle nel merito».
Infatti, premesso che le dedotte censure impingono nel merito delle valutazioni tecniche della commissione, poste a base dell’attribuzione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, il T.a.r. correttamente le ha respinte sul dirimente rilievo dell’insindacabilità di dette valutazioni, se non per illogicità e irrazionalità manifesta, nella specie non ravvisabili nell’offerta formulata dall’a.t.i. Ca. neppure con riferimento alle proposte progettuali relative alla funzionalità e all’arredo del cortile interno e altre voci censurate in primo grado, peraltro con doglianze richiamate in modo del tutto generico con il motivo d’appello in esame, in violazione del principio di specificità che deve informare la formulazione dei motivi d’appello, con sequela d’inammissibilità in parte qua dell’interposto motivo, infondato nel resto per le superiori considerazioni.
9. Conclusivamente, in reiezione degli appelli, proposti in via principale e incidentale, s’impone la conferma dell’impugnata sentenza, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
10. In applicazione del criterio della soccombenza sostanziale, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nel dispositivo, devono essere poste a carico delle appellanti principali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta,
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 4431 del 2017), respinge sia l’appello incidentale sia l’appello principale,
Condanna le appellanti principali, in solido tra di loro, a rifondere alle parti appellate (a.t.i. Ca. e, rispettivamente, A.DI.S.U.) le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna delle predette parti, nell’importo di euro 7.000,00 (settemila/00), oltre s.g. e accessori di legge, dichiarandosi irripetibili ambo i c.u. relativi a questo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017, con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco – Presidente
Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *