Corte di Cassazione, sezione terza penale, ordinanza 25 gennaio 2018, n. 3677. Rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione giuridica controversa: Se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro probatorio possa essere motivato con formula sintetica

Rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione giuridica controversa:
Se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro probatorio possa essere motivato con formula sintetica ove la funzione probatoria del medesimo costituisca connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono o debba, invece, a pena di nullita’, essere comunque sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti

Ordinanza 25 gennaio 2018, n. 3677
Data udienza 1 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SCARCELLA Aless – Rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di NUORO nei confronti di:
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la ordinanza del tribunale del riesame di NUORO in data 23/05/2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Scarcella Alessio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cuomo L., che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M.;
udite, per gli indagati, le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS) (difensore di tutti gli indagati, tranne che per gli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS), assistiti dall’Avv. (OMISSIS) assente), che ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.M..
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 23.05.2017, depositata in data 25.05.2017, il tribunale del riesame di Nuoro, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di tutti gli indagati c.s. generalizzati, avente ad oggetto il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal PM/tribunale di Nuoro in data 27.04.2017, eseguito in pari data, avente ad oggetto gli immobili meglio descritti nel provvedimento (magazzini, rispettivamente, di proprieta’ (OMISSIS) – (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), nonche’ un appartamento di proprieta’ (OMISSIS)- (OMISSIS) ed altro immobile di proprieta’ (OMISSIS)- (OMISSIS)), in quanto si procede per una serie di reati (articolo 110 c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44; articoli 110 e 481 c.p.; articoli 110 e 483 c.p.; articoli 624 e 65 c.p.), contestati come commessi in epoca anteriore e prossima all'(OMISSIS).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di NUORO, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce il P.M. ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c), in relazione all’articolo 253 c.p.p..
Si duole il PM ricorrente, in sintesi, del fatto che i giudici del riesame hanno annullato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio disposto dal P.M., ritenendo “obiettivamente insussistente” la motivazione in ordine alle esigenze probatorie a fondamento del sequestro; si tratterebbe di affermazione giuridicamente errata; dopo aver in particolare dato atto dell’esistenza di due orientamenti contrapposti di questa Corte (da un lato, quello di cui e’ da ultimo espressione sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016 – dep. 07/12/2016, Esposito, Rv. 268734, secondo cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la “res” sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessita’ di esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiche’ l’esigenza probatoria del corpo del reato e’ in “re ipsa”, a differenza del sequestro delle cose pertinenti al reato che necessita di specifica motivazione su quest’ultimo specifico aspetto; dall’altro, quello di cui e’ espressione Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016 – dep. 11/01/2017, Bernardi, Rv. 268736, secondo cui il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, potendo farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono), il P.M. osserva che, ove si seguisse il primo, l’affermazione secondo cui l’esigenza probatoria e’ in re ipsa nel decreto di sequestro avente ad oggetto il corpo di reato renderebbe evidente l’errore in cui e’ incorso il giudice del riesame, in quanto nei reati edilizi il bene immobile e’ il corpo del reato e, nella specie, il sequestro era stato disposto, tra gli altri, anche per il reato edilizio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, donde l’uso di formule sintetiche o prestampate per la convalida del sequestro probatorio della p.g. sarebbe sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale richiesto; il P.M. ricorrente, peraltro, osserva che, quand’anche tuttavia si ritenesse di dover seguire il secondo, piu’ rigoroso orientamento (quello che sembra seguire il giudice del riesame), purtuttavia sarebbe ravvisabile nel caso in esame un evidente errore giuridico, in quanto il principio piu’ rigoroso affermato dalla Cassazione soffre un’eccezione che il tribunale del riesame sembrerebbe ignorare, laddove cioe’ si afferma che l’uso di formule sintetiche nel decreto di convalida del sequestro probatorio sarebbe consentito “nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono”; nel caso in esame, si osserva, non v’e’ alcun dubbio non solo sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato in tutti i casi in cui si proceda per reati edilizi, ma anche sul fatto che i beni immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per reati edilizi presentano quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento che l’attivita’ investigativa non potra’ che passare attraverso una puntuale verifica delle difformita’ prima facie riscontrate nella fase iniziale dell’indagine.
2.2. Deduce il P.M. ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c), sotto il profilo della violazione di legge per motivazione apodittica ed apparente.
Si duole il PM ricorrente, in sintesi, del fatto che, ove si ritenesse che il provvedimento del tribunale del riesame riguardi, oltre che la omessa motivazione sulle esigenze probatorie poste a fondamento della convalida del sequestro probatorio (questione in relazione alla quale valgano le considerazioni di cui al primo motivo, anche l’omessa motivazione in ordine al fumus dei reati per cui e’ stato disposto il sequestro, l’impugnato provvedimento sarebbe inoltre censurabile perche’ affetto dal vizio di motivazione apodittica od apparente; da un lato, perche’ l’ordinanza impugnata sembrerebbe far riferimento a presunte carenze motivazionali riguardanti le “esigenze probatorie” non ritenendo esercitabile il potere di integrazione da parte del tribunale del riesame per la mancata specificazione delle esigenze probatorie poste a fondamento del decreto di convalida, dall’altro, perche’ i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto della piu’ recente giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’onere di motivazione del decreto di convalida in ordine al reato da accertare deve essere modulato in ragione della “progressione processuale”; il riferimento, a tal fine, e’ alla recente decisione di questa Corte secondo cui in tema di sequestro probatorio, l’onere di motivazione in ordine al reato da accertare, deve essere modulato in ragione della progressione processuale cosicche’ nella fase iniziale delle indagini e’ legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone “per relationem” il contenuto, sempre che i fatti per cui si procede risultino compiutamente decritti nel verbale di sequestro. (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015 – dep. 21/01/2016, Zhiding Hu, Rv. 265776); facendo applicazione di tale orientamento, ritiene il P.M. ricorrente, il provvedimento stigmatizzato dal giudice del riesame invece risponderebbe ai requisiti motivazionali richiesti, nella misura in cui ciascuno dei sequestri operati dalla p.g. ed oggetto della convalida reca, nel relativo verbale, autonoma e chiara descrizione delle difformita’ riscontrate con riferimento alle singole porzioni immobiliari, cosicche’ ciascun sequestro risulterebbe accompagnato da una compiuta indicazione, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, delle ragioni che hanno indotto gli operanti prima ed il P.M. poi a ritenere sussistente il fumus del reato edilizio (e, tal proposito, il P.M. ricorrente indica nel ricorso alle pagg. 10/11, per ogni singolo verbale, gli elementi descrittivi delle ragioni indicate a sostegno del fumus); i giudici del riesame, pertanto, non avrebbero tenuto in alcun conto i contenuti dei predetti verbali, che integravano il contenuto del decreto di convalida nella misura in cui descrivevano compiutamente, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, i fatti per cui si procede; sarebbe, conclusivamente, il provvedimento impugnato e non il decreto di convalida del P.M. a presentare una motivazione assente in toto, non avendo tenuto conto dei verbali di sequestro, senza nulla affermare sul punto.
3. Con memoria depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 14.01.2017, la difesa degli indagati, nel confutare le argomentazioni della P.M. ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Ritiene il Collegio che la verifica della fondatezza delle doglianze esposte dal P.M. dipende dalla soluzione della seguente questione giuridica, sulla quale, peraltro, si registra un attuale contrasto giurisprudenziale:
Se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro probatorio possa essere motivato con formula sintetica ove la funzione probatoria del medesimo costituisca connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono o debba, invece, a pena di nullita’, essere comunque sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti.
5. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che condurrebbero questo Collegio ad aderire alla soluzione prospettata dal P.M. ricorrente, e’ corretto muovere dal provvedimento impugnato in cui i giudici del riesame, accogliendo la prima questione sollevata dagli indagati, rilevavano la sostanziale assenza di motivazione del provvedimento affermando che, per le carenze ne suoi passaggi essenziali, lo stesso avrebbe impedito la concreta verifica dell’esistenza dei presupposti della misura; nella specie, si legge nell’ordinanza, la motivazione del provvedimento di convalida del sequestro eseguito dalla p.g., da cui si evincano i presupposti del vincolo e della configurabilita’ del reato, potrebbe essere integrato dal tribunale del riesame in sede di conferma del provvedimento con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che le stesse siano state almeno indicate seppure in maniera generica nel provvedimento impugnato, condizione che nella specie viene ritenuta dai giudici del riesame obiettivamente insussistente.
6. Quanto, poi, al provvedimento di convalida emesso dal P.M., nello stesso sono richiamati gli articoli di legge che si assumono violati (tra cui l’illecito edilizio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44), il richiamo ai verbali di sequestro operati nei confronti degli indagati in data (OMISSIS) dalla p.g. operante, l’asserzione secondo cui l’attivita’ della p.g. sarebbe stata legittimamente compiuta ed, infine, la seguente motivazione “ritenuto che quanto e’ stato oggetto di sequestro e’ corpo di reato o, comunque, cosa pertinente al reato, in particolare trattasi di beni la cui detenzione e’ illecita e/o il cui mantenimento in sequestro e’ indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini”.
7. Tanto premesso, riterrebbe il Collegio di dover aderire al primo motivo di ricorso del P.M..
Ed invero, puo’ convenirsi con il ricorrente che, pur a fronte dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali richiamati circa la latitudine della motivazione del decreto di convalida del sequestro probatorio da parte del PM, effettivamente, anche quello piu’ rigoroso (di cui e’ espressione la gia’ citata Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016 – dep. 11/01/2017, Bernardi, Rv. 268736, peraltro seguita da giurisprudenza conforme: cfr. Sez. 2, n. 33943 del 15/03/2017 – dep. 12/07/2017, Carone, Rv. 270520), pur stabilendo che il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, precisa tuttavia che e’ legittimo fare ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono.
Orbene, nella specie, come correttamente rilevato dal PM ricorrente, ad essere sottoposti a convalida, erano alcuni provvedimenti di sequestro eseguiti dalla p.g. afferenti a violazioni edilizie, rispetto alle quali e’ indubbio che l’immobile abusivamente realizzato abbia qualifica di corpo del reato. In materia di violazioni edilizie e’ stato, infatti, in piu’ occasioni rilevato come l’immobile abusivo costituisca corpo del reato (cfr., per tutte Cass., sez. un., 10 ottobre 1987, Bruni, in Cass. pen., 1988, 420, n. 349). Ed allora, alla luce di quanto sopra, si dovrebbe aderire alla tesi del P.M. ricorrente secondo cui, da un lato, non puo’ esservi dubbio non solo sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato in tutti i casi in cui si proceda per reati edilizi (come nel caso di specie, in cui veniva in rilievo, tra le altre, l’ipotesi di reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44), ma anche sul fatto che i beni immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per reati edilizi presentano quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento che l’attivita’ investigativa non potra’ che passare attraverso una puntuale verifica delle difformita’ prima facie riscontrate nella fase iniziale dell’indagine.
8. A giudizio del Collegio, peraltro, una volta ritenuta fondata la prospettazione del P.M. ricorrente, ne seguirebbe anche l’adesione al secondo profilo di censura svolto nei confronti dell’ordinanza impugnata, afferente all’apparenza motivazionale dell’impugnata ordinanza.
Ed infatti, nella fase genetica del procedimento penale, l’esigenza di descrizione dei fatti per cui si procede (implicita nell’onere motivazionale che incombe sul pubblico ministero all’atto della convalida del sequestro probatorio), ben potrebbe essere soddisfatta anche da un decreto di convalida apposto in calce al verbale di sequestro della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per i quali si intende procedere e nell’ambito dei quali i fatti descritti nel verbale possono essere ascritti. La contrazione dell’onere motivazionale, come evidenziato nella richiamata decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015 – dep. 21/01/2016, Zhiding Hu, Rv. 265776), sarebbe infatti giustificata dal rinvio implicito al contenuto dell’atto che si convalida. Qualora tale atto non sia sufficientemente chiaro in ordine ai fatti in corso di accertamento l’onere di motivazione risultera’ proporzionalmente aggravato. Nella specie, i verbali di sequestro “convalidati” integravano il contenuto del decreto di convalida nella misura in cui descrivevano compiutamente, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, i fatti-reato edilizi per cui si procede.
9. La fondatezza del ricorso del P.M. determinerebbe dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Nuoro per nuovo esame.
10. Cio’, tuttavia, comporterebbe la necessita’ per questo Collegio di doversi discostare dal principio di diritto affermato da questa stessa Corte nella sua piu’ autorevole composizione con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711, cosi’ ufficialmente massimata: “Anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti”. Si impone, tuttavia, doverosamente, la rimessione della questione alle Sezioni Unite, non soltanto ai sensi dell’articolo 618 c.p.p., comma 1, ma anche – attesa la potenziale adesione di questo Collegio alla tesi prospettata dal P.M. ricorrente nel caso esaminato – ai sensi del nuovo articolo 618 c.p.p., comma 1-bis, secondo cui “Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso”.
11. Sul punto, quale minimo contributo del Collegio alla valutazione superiore, si rappresenta quanto segue.
La necessita’ di esplicitare le esigenze probatorie nell’ambito di un sequestro avente ad oggetto il corpo di reato e’ argomento sul quale vi e’ stato un peculiare dibattito che ha visto, nell’ambito della giurisprudenza di legittimita’, il susseguirsi di molteplici interventi delle Sezioni Unite.
Due, essenzialmente, gli orientamenti che si sono contrapposti.
Da un lato, si sostiene l’automatica assoggettabilita’ al sequestro del corpus delicti ritenendo, per quest’ultimo, l’esigenza probatoria in re ipsa; dall’altro lato, invece, si considera in ogni caso necessaria un’apposita verifica circa la sussistenza delle finalita’ probatorie, anche a fronte del corpo di reato.
12. In particolare, sul primo versante, la distinzione operata tra corpo del reato e cose pertinenti al reato ai fini della motivazione del decreto di sequestro nasce da una lettura del dato normativo che connette l’aggettivo “necessarie”, contemplato dall’articolo 253 c.p.p., comma 1, alle sole “cose pertinenti al reato”, in quanto utilizzato al femminile plurale. Cosicche’, si sostiene, se si fosse voluto riferire il termine “necessarie” anche al corpo del reato, seguendo le comuni regole grammaticali si sarebbe dovuto declinare quell’aggettivo al maschile plurale. Ne discende, secondo quest’orientamento, che il corpo del reato e’, per sua natura, inscindibilmente legato all’illecito in un rapporto di immediatezza tale da far apparire necessaria senza ombra di dubbio l’acquisizione tramite sequestro a fini di prova e di accertamento dei fatti. In tal caso, e’ considerato sufficiente che la motivazione si incentri, piu’ che sulla sussistenza delle esigenze probatorie idonee a giustificare il provvedimento di adprehensio, come sarebbe nel caso di cose pertinenti al reato, sulla configurabilita’ della res quale corpo del reato. A fronte di tali oggetti, invero, si tende a porre attenzione prevalentemente, se non esclusivamente, all’effettiva possibilita’ di qualificare la cosa come corpus delicti, accertando la presenza del rapporto di immediatezza, descritto dall’articolo 253 c.p.p., comma 2, tra la res e l’illecito (C., Sez. 6, 6.10.1998, Calcaterra, in Mass. Uff., 212678; C., Sez. 6, 20.1.1998, Gulino, in Mass. Uff., 210821; C., Sez. 3, 23.11.1995, Sassoli De Bianchi, in CP, 1996, 3074; C., Sez. 1, 5.6.1992, Tognoni, in Mass. Uff., 191736; C., Sez. 2, 4.11.1991, Sacchetti, in ANPP, 1992, 401; C., Sez. 6, 28.11.1990, Patelli, in CP, 1991, 758; C., Sez. 3, 28.9.1990, Monti, in CP, 1991, 286).
D’altro canto, al fine di ovviare ad automatismi legati alla qualita’ della res, si e’ rilevato come la finalita’ probatoria delle cose che costituiscono il corpo di reato non puo’ essere presunta, ma va accertata di volta in volta, tanto che si tratti di cosa pertinente al reato quanto di corpo del reato, dovendosi, altrimenti, prospettare un quarto genere di sequestro oltre ai tre gia’ previsti dal codice di rito (probatorio, conservativo e preventivo). Tra gli argomenti a sostegno di questa tesi, specifica attenzione e’ stata data al disposto dell’articolo 262 c.p.p., relativo alla restituzione delle cose sequestrate una volta venute meno le esigenze probatorie, da cui si ricavava l’intenzione del legislatore di fissare esplicitamente un nesso imprescindibile tra la misura e le predette istanze (su quest’ultimo aspetto, v. C., Sez. 6, 15.6.1992, Bottinelli, in Mass. Uff., 191268; e, piu’ in generale, C., Sez. 1, 17.11.1992, Gennari, in CP, 1994, 1616; C., Sez. 1, 17.11.1992, Gennari, in Mass. Uff., 192804; C., Sez. 6, 13.3.1992, Migliore, in GI, 1992, 2, 445; C., Sez. 3, 9.12.1991, Giordano, in CP, 1993, 654).
13. Su questo tema le Sezioni Unite di questa Corte, in un primo momento, sconfessarono quell’orientamento che riteneva superflua la motivazione a proposito del corpus delicti: venne corretta l’analisi sintattico-grammaticale dell’articolo 253 c.p.p., rilevando come “per ragioni di immediata contiguita’ sintattica e’ possibile la concordanza dell’aggettivo con l’ultimo nome femminile, quando questo e’ plurale, anche se e’ preceduto da nomi maschili”; si ribadi’ l’esigenza di verificare tramite la motivazione la correttezza e la legittimita’ del provvedimento e, infine, si smenti’ l’assunto per cui il corpo del reato e’ sempre necessario per la ricostruzione dei fatti, prendendo ad es. l’ipotesi di beni oggetto del furto (C., S.U., 18.6.1991, Raccah, in CP, 1991, 925).
Con una successiva pronuncia le Sezioni Unite (C., S.U., 11.2.1994, Carella, in GI, 1995, 2, 24) ribaltarono la posizione precedentemente assunta, rilevando come la finalita’ probatoria del corpo del reato e’ in re ipsa e, pertanto, nel caso di sequestro probatorio che abbia ad oggetto il corpus delicti non e’ necessario giustificare la necessita’ del ricorso a tale mezzo, essendo sufficiente, a tal fine, un richiamo alla qualificazione della cosa come corpo del reato. In particolare, proprio quest’ultimo aspetto ha continuato a presentare profili controversi anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite del 1991, poiche’, pur riconoscendo la mancanza di obbligatorieta’ nel sequestro del corpo di reato, la relativa motivazione veniva essenzialmente circoscritta all’indicazione della qualifica di corpus delicti propria della res (C., Sez. 6, 10.2.1993, Maiale, in Mass. Uff., 193815; C., Sez. 2, 7.1.1993, Morabito, in CP, 1994, 1906). L’attenzione delle Sezioni Unite in questo secondo intervento si incentro’, infatti, sulla nozione di corpo del reato e, al riguardo, fu evidenziato come siffatto concetto implichi “un vincolo necessario con la prova del reato”, presupponendo un rapporto di immediatezza tra la res e l’illecito penale idoneo a rendere superflua la motivazione sulle esigenze probatorie. Su questi aspetti, infine, le Sezioni Unite hanno avuto modo di soffermarsi ulteriormente nel decidere sui poteri del giudice del riesame in tema di sequestro (C., S.U., 20.11.1996, Bassi, in CP, 1997, 1673). In quest’ultimo intervento, il Supremo Collegio, sul presupposto che l’organo giurisdizionale e’ chiamato ad accertare l’astratta configurabilita’ del reato ipotizzato in raccordo con la realta’ processuale, ha rilevato come, anche per il corpo di reato, vada verificata l’esistenza della relazione d’immediatezza, delineata dall’articolo 253, comma 2, tra la cosa stessa e l’illecito penale (C., S.U., 20.11.1996, Bassi, in CP, 1997, 1673).
14. Il problema, tuttavia, ha continuato a non trovare soluzione unanime. Parte della giurisprudenza, invero, tende a sostenere che, anche nel caso in cui il sequestro probatorio abbia ad oggetto il corpus delicti, il provvedimento che lo dispone deve contenere esplicita motivazione sulla rilevanza che tale cosa assume ai fini della ricostruzione dei fatti e l’indicazione delle ragioni che rendono necessario il sequestro (C., Sez. 6, 2.4.2014, Visca, in Gdir, 2014, 43, 85). Se cosi’ non fosse, infatti, si verrebbe a configurare “un’ablazione della cosa” priva di quella giustificazione dell’interesse pubblico che sola puo’ derogare ai principi sanciti dall’articolo 42 Cost.. Esigenza, quest’ultima, avvertita soprattutto ove si consideri come, talvolta, il sequestro possa concernere cose di proprieta’ di un terzo estraneo (C., Sez. 6, 20.5.1998, Ferroni, in CP, 1999, 1220). D’altro canto, si sostiene che quando il sequestro probatorio riguarda cose che assumono la qualifica di “corpo di reato”, non e’ necessaria una specifica motivazione circa la necessita’ del sequestro stesso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiche’ la qualita’ di corpo del reato comporta l’esistenza di un rapporto di immediatezza tra le cose e l’illecito penale (C., Sez. 3, 8.4.2003, Panico, in Gdir, 2003, 37, 81; C., Sez. 5, 7.4.2003, Zanzi, in Gdir, 2003, 36, 95; C., Sez. 3, 24.10.2002, Camozza, in Mass. Uff., 222974; C., Sez. 6, 7.12.2001, Liccione, in Gdir, 2002, Dossier 3, 85; C., Sez. 3, 27.9.2001, De Masi, in Mass. Uff., 220114; C., Sez. 3, 10.7.2000, Volpin, in CP, 2001, 2777; C., Sez. 3, 10.5.1999, Burjak, in Mass. Uff., 213843); in questa prospettiva, con riferimento ad un ciclomotore coinvolto in un incidente stradale, C., Sez. 4, 2.3.2010, B., in AGCSS, 2010, 802). In questa prospettiva, la differenziazione compiuta a proposito dell’oggetto del sequestro probatorio e della corrispondente motivazione ha fatto ritenere che in caso di “corpo del reato” sia (soltanto) richiesta l’indicazione degli elementi che giustificano tale qualificazione (C., Sez. 6, 7.11.2002, Bici, in Mass. Uff., 223176).
15. A questo proposito, l’ultimo intervento delle Sezioni Unite ha stabilito che anche nell’ipotesi di sequestro avente ad oggetto una cosa costituente corpo del reato il relativo decreto deve contenere specifica motivazione circa la finalita’ probatoria che si intende, in concreto, perseguire. Cio’ a pena di nullita’ (C., S.U., 28.1.2004, Ferazzi, in Mass. Uff., 226711; a tale ultimo indirizzo si e’ adeguata in gran parte la successiva giurisprudenza di legittimita’: C., Sez. 3, 10.2.2015, Pipito’, in Gdir, 2015, 29, 79; C., Sez. 5, 7.10.2010, p.m. in proc. Cavone, in Mass. Uff., 249740). In questo caso, tra l’altro, le Sezioni Unite hanno sottolineato come, a fronte della carenza di indicazioni da parte del P.M., il giudice del riesame non puo’ intervenire per integrare la motivazione e indicare le finalita’ del sequestro, poiche’ il sequestro probatorio e’ atto del P.M. e ad egli spetta l’indicazione dei fini perseguiti (C., S.U., 28.1.2004, Ferazzi, in Mass. Uff., 226712). Di guisa che, nel caso in cui la mancanza di motivazione sia radicale, la Corte di Cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti (C., S.U., 28.1.2004, Ferazzi, in Mass. Uff., 226713); l’annullamento deve essere, invece, con rinvio, nell’ipotesi in cui il provvedimento abbia accertato l’esistenza delle esigenze probatorie ma abbia omesso soltanto di indicarle specificando il rapporto tra la res oggetto della misura e i fatti da provare (C., Sez. 5, 22.6.2004, Sala, in Gdir, 2004, 32, 88; cfr., pero’, C., Sez. 3, 8.6.2004, Passarelli, in Mass. Uff., 229496, secondo cui la motivazione del decreto di sequestro probatorio puo’ essere integrata sia dal P.M., attraverso la presentazione di una memoria scritta, sia dal giudice del riesame; nonche’, nel senso della esistenza di un vero e proprio “potere-dovere” in capo al giudice del riesame di “integrare” o “riformare” la motivazione del provvedimento di sequestro carente in punto di esigenze probatorie, C., Sez. 3, 15.7.2004, Marchesini, in Gdir, 2004, n. 40, 93).
16. In prospettiva apparentemente riduttiva rispetto all’insegnamento delle accennate Sezioni Unite, tenendo conto dell’oggetto sottoposto ad adprehensio (sostanza stupefacente) si tende a considerare legittimo il sequestro probatorio del corpo del reato posto che l’esigenza probatoria del “corpus delicti” e’ in “re ipsa” (cosi’, con riguardo al sequestro di sostanza stupefacente, C., Sez. 4, 15.1.2010, Bettoni, in Mass. Uff., 246850). D’altra parte, la Corte di cassazione a Sezioni Unite, decidendo riguardo ad un provvedimento adottato dalla sezione disciplinare del C.S.M., ha richiamato l’attenzione sul fatto che il sequestro probatorio presuppone la configurabilita’ della res come corpo del reato o come cosa pertinente al reato e “richiede la rilevanza probatoria dell’oggetto che si intenda acquisire rispetto a un’ipotesi criminosa astrattamente configurabile; ne consegue che la motivazione del relativo decreto deve riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate, piu’ che l’esistenza e la configurabilita’ del reato, il cui accertamento e’ riservato alla decisione sul merito” (C. Civ., S.U. 8.7.2009, n. 15976, Verasani e altro c. Min. giust., in Mass. Uff., 608990).
17. Anche in dottrina si sono delineate due diverse opinioni al riguardo, sebbene possa dirsi prevalente quella che ha attribuito alla motivazione un ruolo di garanzia imprescindibile in ogni caso. In questa prospettiva si collocano coloro che, oltre a negare rilevanza all’analisi sintattico-grammaticale fatta dell’articolo 253 c.p.p., comma 1, peraltro, discostandosene, evidenziano la necessita’ di un indispensabile rapporto tra il sequestro e le esigenze di ricostruzione dei fatti. Cio’ anche sulla base di quanto prescritto dall’articolo 262 c.p.p., a proposito della restituzione delle cose sequestrate qualora siano venute meno le esigenze probatorie.
In un’ottica diversa, altra parte della dottrina ha escluso la necessita’ di individuare le finalita’ probatorie del sequestro del corpo di reato, dovendo quest’ultimo essere distinto dal concetto di cose pertinenti al reato anche sul piano operativo, oltre che sistematico. Peraltro, si e’ sostenuto che se per il corpus delicti non puo’ sempre parlarsi di sequestro obbligatorio, la sua rilevanza ai fini della prova e’ da ritenersi comunque presunta. Ne consegue che non e’ sempre necessario dover dimostrare la sequestrabilita’ della res.
18. Infine, per l’orientamento cui questo Collegio ritiene di dover aderire si sono gia’ espresse le Sezioni 2, 3, 4 e 5 di questa Corte, limitando l’attenzione alle decisioni ufficialmente massimate che si discostano dal principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Ferazzi, ossia le seguenti:
1) Sez. 4, n. 8662 del 15/01/2010 – dep. 03/03/2010, Bettoni, Rv. 246850 (in tema di convalida del sequestro di sostanza stupefacente);
2) Sez. 4, n. 11843 del 02/03/2010 – dep. 26/03/2010, Bottino, Rv. 247039 (in tema di rigetto della richiesta di restituzione di un ciclomotore coinvolto in un incidente stradale);
3) Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013 – dep. 24/10/2013, Di Nino, Rv. 257302;
4) Sez. 2, n. 31950 del 03/07/2013 – dep. 23/07/2013, Fazzari, Rv. 255556;
5) Sez. 2, n. 23212 del 09/04/2014 – dep. 04/06/2014, P.M. in proc. Kasse, Rv. 259579 (in materia di contraffazione di marchi, nella quale la Corte ha, peraltro, ritenuto “pacifico” il rapporto di immediatezza tra i beni sequestrati e i reati in contestazione attesa l’inseparabilita’ dei marchi contraffatti dai prodotti);
6) Sez. 5, n. 48376 del 19/09/2014 – dep. 20/11/2014, Bianchi, Rv. 261968;
7) Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014 – dep. 18/12/2014, Djikine, Rv. 261614 (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente adempiuto l’obbligo di motivazione del sequestro di merce verosimilmente contraffatta con l’utilizzo della espressione sintetica relativa alla “necessita’ di proseguire le indagini”);
8) Sez. 5, n. 3600 del 16/12/2014 – dep. 26/01/2015, Yu, Rv. 262673 (Fattispecie in tema di introduzione sul territorio italiano e commercio di prodotti con falso marchio e ricettazione degli stessi);
9) Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015 – dep. 28/01/2015, Cheick, Rv. 262379 (Fattispecie in materia di contraffazione di marchi di orologi, nella quale la Corte nell’annullare il provvedimento di sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, ha osservato che il denaro, anche nelle ipotesi in cui integri il corpo del reato, e’ privo di connotazioni identificative e dimostrative, salvo che proprio quelle banconote o monete, ad esempio perche’ contrassegnate o sospettate di falsita’, occorrano al processo come elemento di tipo probatorio);
10) Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015 – dep. 18/03/2015, Caruso, Rv. 263130 (Fattispecie in materia di ricettazione, nella quale la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il sequestro probatorio di tre sacchetti di coppella di argento e un lingotto di metallo giallo giustificato dalla necessita’ di verificare se fossero di provenienza furtiva);
11) Sez. 2, n. 15801 del 25/03/2015 – dep. 16/04/2015, Bellante, Rv. 263759 (Fattispecie in tema di introduzione sul territorio italiano e commercio di prodotti con falso marchio e ricettazione degli stessi);
12) Sez. 2, n. 50175 del 25/11/2015 – dep. 21/12/2015, Scarafile, Rv. 265525 (la quale ha peraltro precisato che nel decreto di sequestro probatorio debbano essere descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto in modo da dar conto della relazione di immediatezza descritta nell’articolo 253 c.p.p., fra la cosa oggetto di sequestro e l’illecito penale);
13) Sez. 2, n. 6149 del 09/02/2016 – dep. 15/02/2016, Ciurlino, Rv. 266072;
14) Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016 – dep. 11/01/2017, Bernardi, Rv. 268736 (Fattispecie di illecito spandimento su fondo agricolo delle acque di vegetazione derivanti dall’impresa olearia riferibile all’indagato, nella quale la Corte – pur affermando che puo’ farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono – ha annullato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, il sequestro probatorio del corpo del reato costituito da un rimorchio agricolo adibito a contenitore di olio di oliva, dalla documentazione amministrativa ad esso riferita e dal terreno interessato dallo sversamento);
15) Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016 – dep. 03/11/2016, Mastellone, Rv. 268510;
16) Sez. 2, n. 44416 del 16/09/2016 – dep. 20/10/2016, Di Vito, Rv. 268724 (secondo cui il decreto di sequestro probatorio del denaro costituente il corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita per l’accertamento dei fatti, modulata in ragione della progressione processuale e della particolarita’ del bene sequestrato, con riferimento al suo collegamento con il reato);
17) Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016 – dep. 07/12/2016, Esposito, Rv. 268734 (che, in motivazione, ha, tra l’altro, precisato che l’articolo 253 c.p.p., comma 1, ricollega teleologicamente la necessita’ di accertamento dei fatti solo all’apprensione delle cose pertinenti al reato, non anche al corpo di reato che si pone in collegamento diretto ed immediato con la fattispecie incriminatrice evocata, tanto da giustificare in via generale la previsione della confisca ex articolo 240 c.p.).
19. Per completezza, da ultimo, si rappresenta che il contrasto giurisprudenziale e’ stato segnalato dall’Ufficio del Massimario di questa Corte con la Rel. n. 10/15 del 5 febbraio 2015 e, in precedenza, con la Rel. n. 16/2014 del 28 febbraio 2014.
20. Il ricorso deve pertanto essere rimesso alle Sezioni Unite, dipendendone l’esito dalla soluzione della seguente questione giuridica controversa:
Se, per le cose che costituiscono corpo di reato, il decreto di sequestro probatorio possa essere motivato con formula sintetica ove la funzione probatoria del medesimo costituisca connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono o debba, invece, a pena di nullita’, essere comunque sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti.
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

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