Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 19 gennaio 2018, n. 2378. Integra il reato previsto dall’articolo 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora

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Il ricorso e’ inammissibile, in quanto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, se il giudice ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., e’ inammissibile, in sede di legittimita’, ogni impugnazione contenente eccezioni o censure relative al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato. Invero, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n.4118 del 20/09/1999 Cc., dep. 29/09/1999, Rv. 214482). A cio’ si aggiunga che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, in tema di patteggiamento, la possibilita’ di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualita’ che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilita’ (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015 Cc., dep. 01/10/2015, rv. 264766).

Nel caso di specie, non ricorre tale situazione, in quanto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, integra il reato previsto dall’articolo 624-bis cod. pen. la condotta di chi commette un furto introducendosi all’interno di un garage, che costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora (v., tra le tante, Sez. 2, n.22937 del 29/05/2012 ud., dep. 12/06/2012, rv. 253193). Ne’ il vincolo pertinenziale puo’ essere escluso in considerazione dell’esigua distanza, indicata dal ricorrente, di 100mt.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – non ravvisandosi motivi di esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 2000.00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

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