Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza n. 7211, del 14 febbraio 2018. L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire

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[…]

Tale situazione andava valutata, quindi, quale situazione avente
un’efficienza impediente non dissimile, né di rango inferiore a quella del
concomitante impegno professionale, sicché per la sua valutazione il giudice di
merito avrebbe dovuto adottare i parametri ermeneutici elaborati in ordine
all’impedimento disciplinato dall’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. (in
relazione, per il dibattimento, al richiamo disposto dall’art. 484 cod. proc. pen).
Pertanto, anche per la presente fattispecie vale, con le necessarie
specificazioni, il principio secondo cui l’impegno professionale del difensore in
altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta
impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a
condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la
contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che
rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo,
rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa
validamente difendere l’imputato, rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un
sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende
partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (così Sez. U, n. 4909 del
18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912; fra le conformi successive cfr.
anche Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Caputi, Rv. 263395).
Nella prospettiva così disegnata, la carenza di approfondimento della
situazione impediente dedotta dal difensore dell’imputato si appalesa oggettiva,
ove si consideri che, come è già emerso, il suddetto difensore, il giorno
successivo a quello di nomina, ha immediatamente comunicato al Tribunale
l’impedimento, documentandolo, così rendendo edotto il giudice in modo
specifico della sua natura e della doverosità dell’espletamento della funzione
costituente la ragione del concomitante impegno. Inoltre, egli ha specificato che,
se per un verso non poteva mancare all’udienza tributaria (come da certificato
allegato che ha specificato la sede e l’ora, concomitante, dell’udienza tributaria),
né aveva la concreta possibilità di nominare un sostituto nel processo innanzi al
Tribunale di Imperia.
Inoltre, nemmeno emergevano dati concreti (in tal senso mancando alcun
aggancio anche nella motivazione postuma resa dal giudice di secondo grado) da
cui potesse desumersi dilatorioldell’istanza di differimento (cfr. anche Sez. 3, n.
23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330, per la specificazione che, in
tema di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno
professionale, fermi i requisiti di ammissibilità dell’istanza di rinvio, incombe al
giudice il dovere di accertare, comunque, il carattere eventualmente dilatorio
della richiesta valutando l’urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto
dell’obbligo di diligenza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza
alla posizione processuale che risulterebbe maggiormente pregiudicata dalla
mancata trattazione del giudizio), militando, anzi, in senso contrario la natura
doverosa del concomitante impegno e l’assenza di discrezionalità in capo al
professionista nella sua fissazione e nel suo espletamento.
4. Conseguente risulta il rilievo dell’inosservanza del disposto di cui all’art.
420-ter cod. proc. pen., in relazione all’art. 484 cod. proc. pen., comportando
questa violazione del diritto di difesa la nullità del relativo diniego implicito del
differimento, nullità che, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., si estende alla
sentenza emessa in quel grado del giudizio.
La sentenza di appello, che, errando, ha rigettato il gravame fondato innanzi
tutto sulla prospettazione della suindicata nullità, va anch’essa annullata.
In definitiva, occorre caducare la sentenza impugnata e la sentenza resa dal
Tribunale, con trasmissione degli atti al primo giudice affinché, restaurato il
contraddittorio con la regressione del procedimento al grado in cui è stato
compiuto l’atto nullo, abbia luogo in modo rituale l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza del
Tribunale di Imperia in data 23/3/2015,e dispone trasmettersi gli atti al suddetto
Tribunale per l’ulteriore corso.
Così deciso il 29 settembre 2017

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