Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 12 febbraio 2018, n. 870. Allorquando una commissione d’esame articola i propri giudizi tecnico-discrezionali

Allorquando una commissione d’esame articola i propri giudizi tecnico-discrezionali, il giudice amministrativo non può sostituire a tali giudizi la propria valutazione, basandola su una perizia, su una consulenza o su una dichiarazione di un esperto del settore, che non condivida la valutazione della commissione.

Sentenza 12 febbraio 2018, n. 870
Data udienza 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 1256 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora Ra. Ce., rappresentata e difesa dagli avvocati An. Ma. ed Ar. Sa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ar. Sa. in Roma, viale (…);
contro
L’Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via (…);
per la parziale riforma della sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, n. 25/2012, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 11 gennaio 2018 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Gr. Pu., per delega dell’avvocato Ar. Sa., e l’avvocato dello Stato Be. Fi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Al termine della procedura indetta per l’ammissione alle scuole di specializzazione di area medica per l’anno accademico 2010/2011, l’Università degli Studi di Bologna ha pubblicato la relativa graduatoria finale, nella quale non è stata inserita l’appellante.
§ 2. Col ricorso n. 1027 del 2011 (proposto al TAR per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna), l’interessata ha impugnato la graduatoria, per la parte in cui ha previsto la sua esclusione, lamentando che la commissione di gara ha ingiustamente attribuito rilevanza a quanto è avvenuto al termine della prova pratica.
§ 3. In riforma dell’ordinanza cautelare del TAR, che aveva respinto la domanda incidentale dell’interessata, questa Sezione – con la motivata ordinanza n. 5227 del 2011 – ha disposto l’ammissione con riserva alla scuola di neurologia.
§ 4. Con la sentenza n. 25 del 2012, il TAR:
– in punto di fatto, ha rilevato che – come è stato ammesso nel ricorso – l’interessata, al termine della prova pratica, ha inserito nella busta grande sia l’elaborato che la scheda anagrafica, ma non anche la busta ove andava inserita la traccia della prova;
– ha ritenuto che tale mancato inserimento al più ha costituito una mera “irregolarità formale”, che non ha inficiato la par condicio dei concorrenti, poiché non ha reso “riconoscibile la provenienza dello scritto”;
– ha annullato la graduatoria, nella parte in cui non è stata inserita la ricorrente.
§ 5. Con l’appello in esame, l’interessata ha impugnato la sentenza del TAR, nella parte in cui essa non ha esaminato la ulteriore domanda di risarcimento del danno, nonché le richieste istruttorie, poste a fondamento di tale domanda, nonché nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Dopo aver dettagliatamente ricostruito quanto accaduto in data 9 giugno 2011 (nella quale si è svolta la prova pratica in questione), nonché le risultanze processuali della vicenda (v. pp. 1-19), l’appellante ha chiesto la condanna
dell’Amministrazione:
al pagamento delle spese del primo grado del giudizio;
al risarcimento del danno, deducendo che ella per sette mesi non ha potuto frequentare la scuola di specializzazione in neurologia, con la perdita “di un reddito medio mensile di 1.700 euro, per un totale, di euro 11.900”, e che va disposta la condanna anche al pagamento di “euro 25.000 a titolo di danno biologico ed esistenziale”.

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