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che con il primo motivo il ricorrente deduce che erroneamente sarebbe stata ritenuta sussistente nel caso concreto la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 20, commi 1 e 2, dal momento che la legge non impone al privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari ed efficienti misure di difesa contro il furto di armi legalmente detenute all’interno della propria abitazione e che, alla luce dei contenuti della giurisprudenza di legittimita’ formatasi in ordine all’interpretazione della citata norma di legge speciale, non sussisterebbe violazione dell’obbligo di diligenza previsto dalla stessa la detenzione delle armi con le modalita’ descritte nell’ordinanza impugnata;
che il motivo e’ infondato, dal momento che la prognosi di probabile colpevolezza del ricorrente nella commissione del citato reato, a lui provvisoriamente contestato, e’ formulata con motivazione immune da vizi di sorta, in considerazione delle descritte, incontestate, modalita’ di detenzione delle tre armi all’interno dello stesso mobile, non chiuso a chiave, collocato all’interno di stanza, facilmente accessibile, di unita’ immobiliare non munita di porta blindata di accesso;
che nella seconda, autonoma, parte del secondo motivo contenuto nel ricorso, il ricorrente contesta la conformita’ a diritto dell’affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo cui le armi e le munizioni non potrebbero in ogni caso essere restituite perche’ suscettibili di confisca obbligatoria, deducendo che: nessuna confisca sarebbe consentita, a sensi dell’articolo 240 cod. pen. per il caso, ricorrente nella specie, di armi legalmente detenute; l’unica disposizione di legge speciale relativa alla confisca per le armi detenute legittimamente sarebbe quella contenuta nella L. n. 157 del 1992, articolo 28, comma 2, per il caso di condanna per le contravvenzioni specificamente previste da tale ultima norma;
che, in considerazione della sussistenza della prognosi di colpevolezza sopra menzionata, correttamente il giudice ha escluso che le tre armi oggetto di sequestro possano essere restituite al ricorrente; con conseguente infondatezza della censura teste’ riassunta;
che, invero, la L. n. 152 del 1975, articolo 6, comma 1, prevede che “il disposto del primo capoverso dell’articolo 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere nonche’ le munizioni e gli esplosivi”.
che, mediante il rinvio formale recettizio alla citata disposizione del codice penale, la legge ha introdotto un’ipotesi di confisca obbligatoria che deve essere sempre disposta “anche se non e’ stata pronunciata condanna”;
che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca e’ imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed e’ obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato (cfr. Cass. Sez. 1, n. 20508 del 12 aprile 2016, Terranova, Rv. 266894; Cass. Sez. 1 n. 1264 del 10 novembre 2006, n. 1264, Pisciotta, Rv. 235854; Cass. Sez. 1, n. 34042 del 22 settembre 2006, Bardino, Rv. 234799; nel senso che la confisca deve essere disposta anche nel caso di estinzione di contravvenzione in materia di armi per effetto di oblazione, cfr., per tutte, Cass. Sez. 1, n. 49969 del 9 ottobre 2015, Costantini, Rv. 265409; Cass. Sez. 1, n. 1806 del 4 dicembre 2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213; Cass. Sez. 1, n. 11480 del 20 gennaio 2010, Trisolino, Rv. 246532);
che e’ stato anche ulteriormente precisato che ai fini dell’applicabilita’ di tale obbligatoria misura di sicurezza patrimoniale non sono rilevanti le regole enunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, dal momento che l’ablazione obbligatoria prevista dalla citata norma di legge ha funzione essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, essendo la circolazione non autorizzata delle armi in se’ vietata, in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosita’ di tali particolari beni (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 1, n. 33982 del 6 aprile 2016, Berlich, Rv. 267458);
che dell’articolo 342 codice di rito, il comma 7 (oggetto del rinvio recettizio formale contenuto nel citato articolo 355, comma 3) prevede, infine, che la revoca del provvedimento di sequestro (conservativo, preventivo, funzionale ad assicurare prova nelle indagini preliminari e nel processo) “non puo’ essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 c.p., comma 2”;
che in considerazione quindi del contenuto del precetto recato dal citato articolo 6, comma 1, legge sulle armi del 1975 e di quello, da questo richiamato, dell’articolo 240 c.p., comma 2, non puo’ essere disposta la revoca di nessuno dei sequestri previsti dal codice di rito (conservativo, preventivo, funzionale ad assicurare la prova) quando tale tipo di provvedimento cautelare di natura reale abbia per oggetto armi che possono essere restituite solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito dalla commissione di taluno dei reati previsti dalla disciplina legale in materia di armi o di appartenenza di tali specifici beni a persona estranea a taluno degli stessi reati;
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