Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 24 gennaio 2018, n. 3461. La misura di sicurezza patrimoniale della confisca e’ imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi

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che la giurisprudenza di legittimita’, del resto, e’ da tempo costante nell’affermare il principio secondo cui, proprio in considerazione dei precetti di cui all’articolo 355, comma 3 e articolo 324, comma 6, le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalita’ esclusivamente probatorie (cfr. in materia di sequestro probatorio di armi, Cass. Sez. 2, n. 494 del 1 dicembre 2004, dep. 2005, Schipani, Rv. 230865; Cass. Sez. 2, n. 3185 del 6 novembre 2012, dep. 2013, Di Guida, Rv. 254508; nello stesso senso, in riferimento ad ipotesi di confisca obbligatoria di altri beni ovvero nelle ipotesi di inefficacia di sequestro, cfr. Cass. Sez. 3, n. 65 dell’Il gennaio 1995, Bozzato, Rv. 201563; Cass. Sez. 3, n. 8542 del 24 gennaio 2001, Gilioli, Rv. 218331; Cass. Sez. 3, n. 17310 del 12 marzo 2003, Hu Fenghua, Rv. 224789; Cass. Sez. 4, n. 6383 del 18 gennaio 2007, Barbareschi, Rv. 236106);
che dal rigetto della seconda parte del secondo motivo di ricorso, con conseguente divieto di fonte legale di diritto speciale di restituzione delle armi sequestrate, probabilmente ricorrente nel caso di specie in considerazione della prognosi di colpevolezza dell’indagato per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 20, commi 1 e 2, deriva la non sussistenza per la Corte di obbligo di esame della censura contenuta nel terzo motivo di ricorso (in cui il ricorrente afferma che l’ordinanza non avrebbe in concreto verificato, in contrasto con il precetto di cui all’articolo 321 cod. proc. pen., se le cose a lui sequestrate siano suscettibili di costituire strumento per la protrazione o l’aggravamento delle conseguenze del reato);
che nella prima parte del secondo motivo il ricorrente afferma che, alla luce del contenuto precettivo della L. n. 110 del 1975, articolo 26 e della L. n. 157 del 1992, articolo 13, comma 1, non sussisterebbe obbligo di denuncia all’autorita’ di pubblica sicurezza di un numero di cartucce spezzate inferiore a mille unita’, con la conseguenza che la contravvenzione prevista dall’articolo 697 cod. pen. non sarebbe configurabile nella non denunciata detenzione di 50 cartucce a pallini calibro 12, dal momento che il citato articolo 26 ne facoltizza la detenzione ove riferite ad arma di cui sia stato regolarmente denunciato l’acquisto;
che la L. n. 110 del 1975, articolo 26 facoltizza la detenzione, senza specifica denunzia, di cartucce contenenti pallini di numerazione compresa fra il 5/0 e 111/0, costituenti munizioni c.d. “spezzate”, fino al numero di mille unita’, solo ove le stesse si riferiscano alla specifica arma (fucile da caccia) di cui sia stato regolarmente denunziato l’acquisto, con la conseguenza che l’esenzione prevista da tale norma non ricorre, con conseguente configurabilita’ del reato di cui all’articolo 697 cod. pen., se le cartucce non si riferiscano al fucile regolarmente denunziato (in questo senso, cfr. Cass. Sez. F, n. 39539 del 6 agosto 2004, Fumusa, Rv. 230617; Cass. Sez. 1, n. 20442 del 27 marzo 2015, Ferrai, Rv. 263606);
che il ricorrente non chiarisce, con conseguente non autosufficienza del ricorso sul punto, se le 50 cartucce a pallini calibro 12 oggetto di sequestro si riferiscano al fucile a pompa calibro 12, al ricorrente del pari sequestrato; con conseguente non predicabilita’, allo stato, della sussistenza della causa di esenzione dalla denuncia prevista dal citato articolo 26;
che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (articolo 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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