La misura di sicurezza patrimoniale della confisca e’ imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed e’ obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato;
Ai fini dell’applicabilita’ di tale obbligatoria misura di sicurezza patrimoniale non sono rilevanti le regole enunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, dal momento che l’ablazione obbligatoria prevista dalla citata norma di legge ha funzione essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, essendo la circolazione non autorizzata delle armi in se’ vietata, in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosita’ di tali particolari beni.
Sentenza 24 gennaio 2018, n. 3461
Data udienza 7 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Michele – Consigliere
Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/06/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CHIETI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che ha chiesto la
declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di L’AQUILA in difesa di (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ordinanza emessa l’8 giugno 2017 il Tribunale di Chieti ha confermato il decreto di sequestro preventivo del fucile a pompa, della carabina, della rivoltella e delle 50 cartucce (in tale atto specificamente descritti) emesso il 12 maggio 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto nei confronti di (OMISSIS), indagato per la commissione delle contravvenzioni rispettivamente previste dalla L. n. 110 del 1975, articolo 20, commi 1 e 2, (quanto alla detenzione delle armi) e dall’articolo 697 cod. pen. (quanto alla detenzione di 50 cartucce a pallini calibro 12);
che a fondamento di tale decisione l’ordinanza evidenzia che: e’ probabile che l’indagato abbia commesso le menzionate contravvenzioni, dal momento che le sopra indicate armi e munizioni (queste ultime non denunziate) erano da costui legalmente detenute all’interno di armadio, privo di serratura, collocato all’interno della propria stanza da letto, priva di sistemi di chiusura, della propria casa di abitazione, non dotata di sistemi di allarme per le intrusioni ovvero porte blindate; tali modalita’ di custodia erano non adeguate a prevenire incidenti da parte di persone non autorizzate alla detenzione delle armi, con conseguente probabile sussistenza del reato previsto; le 50 cartucce, non denunciate all’autorita’ di pubblica sicurezza, sono a pallettoni di calibro 12, come tali non rientranti nell’esenzione dalla denuncia prevista dalla L. n. 110 del 1975, articolo 26; per la detenzione di tali cartucce e’ probabile la sussistenza del reato di cui all’articolo 697 cod. pen.; la libera disponibilita’ di armi e munizioni da parte dell’indagato ben puo’ protrarre le conseguenze delle contravvenzioni in questione; in ogni caso, tali beni non potrebbero essere restituiti perche’ destinati alla confisca obbligatoria (L. n. 152 del 1975, articolo 6 e articolo 2040 cod. proc. pen.);
che per la cassazione di tale ordinanza (OMISSIS) ha proposto ricorso (atto dallo stesso personalmente sottoscritto) contenente tre motivi di impugnazione;
segue pagina successiva in calce all’articolo
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