Alla fattispecie prevista dall’art. 434 cod. pen., possono essere ricondotti non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità. Né possono rilevare, in senso contrario, gli argomenti che si fondano sulla natura di delitto di pericolo dell’ipotesi disciplinata dal primo comma dell’art. 434 cod. pen. e sull’assimilabilità di questa fattispecie di reato al modello di incriminazione del tentativo. Una tale opzione ermeneutica, non tiene conto del fatto che il reato deve ritenersi consumato allorché la fattispecie è compiutamente realizzata in tutti i suoi elementi costitutivi, realizzando una piena corrispondenza tra il modello legale di incriminazione prefigurato dalla fattispecie di volta in volta considerata e il comportamento illecito oggetto di vaglio. Pertanto, la concretizzazione del disastro, così come prefigurata dall’art. 434, comma secondo, cod. pen., alla stregua di una circostanza aggravante, non comporta che, ai fini dell’individuazione della data di consumazione del reato e della decorrenza dei termini di prescrizione, l’evento non debba essere considerato

Sentenza 19 gennaio 2018, n. 2209
Data udienza 10 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. SARNO Giulio – Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia;
Nel procedimento contro:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
3) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Nel quale risultano gia’ costituite parti civili:
il Comune di (OMISSIS);
l’Associazione Legambiente O.N.L.U.S.;
l’Associazione Italia Nostra O.N.L.U.S.;
l’Associazione Italiana W.W.F. O.N.G. O.N.L.U.S.;
il Ministero dell’Ambiente;
il Ministero della Salute;
la Provincia di Rovigo.
l’Associazione Greenpeace O.N.L.U.S.;
Avverso la sentenza emessa il 18/01/2017 dalla Corte di appello di Venezia;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
Uditi per gli imputati:
l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS);
l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS);
l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS);
Uditi per le parti civili:
l’Avvocatura generale dello Stato, in persona dell’avv. (OMISSIS), per il Ministero dell’Ambiente e per il Ministero della Salute.
RILEVATO IN FATTO
1. Nel presente procedimento agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) originariamente risultavano contestate le ipotesi di reato di cui ai capi A e B della rubrica.
Su ciascuno di tali reati occorre soffermarsi partitamente, per quanto di interesse, allo scopo di ricostruire il percorso attraverso cui il processo si sviluppava nei giudizi di merito, celebrati davanti al Tribunale di Rovigo e alla Corte di appello di Venezia.
1.1. Occorre anzitutto soffermarsi sul reato di cui al capo A della rubrica, che non costituisce oggetto di trattazione, contestato a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – in concorso con altri soggetti contro cui non si procede in questa sede – ai sensi degli articoli 40, 81, 110, 437 c.p., per avere provocato nelle rispettive cariche societarie, ricoperte in seno alla societa’ (OMISSIS) s.p.a., un disastro innominato in relazione al funzionamento della Centrale termoelettrica di (OMISSIS). Tale ipotesi, relativamente agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) risultava aggravata ex articolo 437 c.p., comma 2, in conseguenza del fatto che nei minori di eta’ pediatrica – residenti nei Comuni di (OMISSIS) – si verificava un incremento delle patologie respiratorie e dei ricoveri ospedalieri, nei termini compiutamente richiamati nella tabella 4 del capo A.
Gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in particolare, rivestivano la carica di amministratore delegato della societa’ (OMISSIS) s.p.a., rispettivamente, (OMISSIS) dal (OMISSIS) al (OMISSIS); (OMISSIS) dal (OMISSIS) al (OMISSIS); (OMISSIS) dal (OMISSIS) alla chiusura dello stabilimento di (OMISSIS), intervenuta nel (OMISSIS).
Il reato di cui al capo A si verificava a (OMISSIS) nell’arco temporale compreso tra il 1998 e la chiusura dello stabilimento.
Deve, infine, evidenziarsi che l’ipotesi di cui al capo A veniva cosi’ contestata a seguito delle modifiche dell’imputazione effettuate all’udienza preliminare del 07/02/2012, celebrata davanti al G.U.P. del Tribunale di Rovigo.
1.2. Occorre, quindi, passare a considerare il reato di cui al capo B della rubrica, che costituisce oggetto di trattazione, contestato a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per avere provocato nelle rispettive cariche societarie, sopra richiamate, un disastro innominato in relazione al funzionamento della Centrale termoelettrica di (OMISSIS), conseguente al fatto che gli imputati determinavano una situazione di pericolo per la pubblica incolumita’, creandone le condizioni nell’arco temporale compreso tra il 1998 e il 2009.
Il reato di cui al capo B si verificava a (OMISSIS) nell’arco temporale compreso tra il 1998 e la chiusura dello stabilimento; quanto all’aggravante di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, contestata ai soli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), tale circostanza veniva ancorata all’aumento dei ricoveri ospedalieri dei minori di eta’ pediatrica verificatosi nel periodo compreso tra gli anni 1998 e 2002.
La situazione di pericolo per la pubblica incolumita’ derivava dal fatto che gli imputati non impedivano l’emissione di sostanze inquinanti – tra cui S02, NOx e polveri sottili, immesse nell’atmosfera in quantitativi ingenti dalla Centrale termoelettrica di (OMISSIS) – omettendo al contempo di predisporre apparecchiature destinate a prevenire il disastro innominato, consistente nel pericolo di insorgenza di malattie respiratorie, dovute all’inalazione e all’ingestione di tali sostanze.
Si contestava, inoltre, agli imputati di non avere attivato la procedura di riconversione dello stabilimento di (OMISSIS) nei tempi e nei modi previsti dalla Legge Regionale Veneto 8 settembre 1997, n. 36, che imponeva l’alimentazione con gas metano o con altre fonti alternative degli impianti, nonche’ dalla successiva Legge Regionale Veneto 22 febbraio 1999, n. 7, che prevedeva l’alimentazione con sostanze energetiche di minore impatto ambientale e l’obbligo di presentazione del piano di riconversione della centrale termoelettrica entro termini prestabiliti.
Per effetto di tali condotte si verificava un disastro, rilevante ai sensi dell’articolo 434 c.p., comma 2, consistente nell’aumento dei ricoveri ospedalieri dei minori di eta’ pediatrica – residenti nei comuni di (OMISSIS) conseguente all’insorgenza delle patologie respiratorie compiutamente descritte nella tabella 4 del capo B della rubrica.
I dati epidemiologici richiamati al capo B venivano quantificati, per il periodo compreso tra il 1998 e il 2002, nell’aumento 11% di tutti i ricoveri di minori infraquattordicenni, residenti nei comuni sopra citati, per le patologie enucleate nella predetta tabella 4.
1.3. Come si e’ detto, nel presente procedimento verra’ esaminata la sola ipotesi di reato ascritta agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al capo B della rubrica, contestata nella forma aggravata di cui all’articolo 434 c.p., comma 2 ai soli (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Occorre, quindi, passare a considerare la vicenda giurisdizionale in esame, evidenziando che, con sentenza emessa il 31/03/2014, il Tribunale di Rovigo, per quanto di interesse ai presenti fini, giudicava gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato di cui al capo B della rubrica, condannandoli, esclusa la contestata aggravante, alla pena di anni tre di reclusione.
Gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), inoltre, venivano condannati all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), ancora, venivano condannati al risarcimento dei danni in favore delle seguenti parti civili costituite: Comune di (OMISSIS); Associazione Legambiente O.N.L.U.S.; Associazione Italia Nostra O.N.L.U.S.; Associazione Greenpeace O.N.L.U.S.; Associazione Italiana W.W.F. O.N.G. O.N.L.U.S.; Ministero dell’Ambiente; Ministero della Salute; Provincia regionale di Rovigo.
Gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) venivano ulteriormente condannati al pagamento di una provvisionale, quantificata in 20.000,00 Euro in favore dell’Associazione Legambiente O.N.L.U.S. e in 10.000,00 Euro ciascuno in favore dell’Associazione Italia Nostra O.N.L.U.S., dell’Associazione Greenpeace O.N.L.U.S. e dell’Associazione Italiana W.W.F. O.N.G. O.N.L.U.S..
Gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), infine, venivano assolti dal reato di cui al capo A perche’ il fatto non sussiste.
L’imputato (OMISSIS), invece, veniva assolto dal reato di cui al capo B perche’ il fatto non costituisce reato e dal reato di cui al capo A perche’ il fatto non sussiste.
Veniva, in ultimo, dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione, la richiesta formulata dalle associazioni di protezione ambientale, finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi, atteso che tale istanza, nell’assetto normativo vigente, cosi’ come disciplinato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, risultava di competenza esclusiva del Ministero dell’Ambiente.
2.1. Con sentenza emessa il 18/01/2017 la Corte di appello di Venezia pronunciandosi sulle impugnazioni proposte, limitamento al reato di cui al capo B della rubrica, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, dagli imputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), delle parti civili costituite Comune di (OMISSIS), Associazione Italia Nostra O.N.L.U.S., Ministero dell’Ambiente e Ministero della Salute – assolveva gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato ascrittogli al capo B perche’ il fatto non sussiste.
Venivano conseguentemente revocate le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
Venivano, inoltre, rigettati gli appelli proposti dalle parti civili Comune di (OMISSIS), Associazione Italia Nostra O.N.L.U.S., Ministero dell’Ambiente e Ministero della Salute, che venivano condannati al pagamento delle spese processuali.
La sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo il 31/03/2014, nel resto, veniva confermata.
3. In questa cornice, occorre anzitutto osservare che il presente procedimento segue cronologicamente quello denominato “(OMISSIS)”, iscritto a ruolo con il numero 3577/01 R.G.N.R., conclusosi con la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Sezione terza penale, l’11/11/2011, con la quale entrambe le decisioni di merito si confrontavano.
Il collegamento tra i due procedimenti riguarda soprattutto il tema probatorio delle due vicende processuali, atteso che le relative fonti di prova risultano parzialmente sovrapponibili, riguardando l’operativita’ della Centrale termoelettrica di (OMISSIS) e il rispetto della normativa di settore da parte dei vertici della societa’ (OMISSIS) s.p.a. succedutisi nel corso degli anni.
Nei giudizi di merito, veniva ricostruita la vicenda relativa alla realizzazione e al funzionamento della Centrale termoelettrica di (OMISSIS), costruita nel corso degli anni Settanta nella zona del Delta del fiume Po, in un’area divenuta parco naturale a seguito della Legge Regionale n. 36 del 1997.
Sul funzionamento della Centrale termoelettrica di (OMISSIS) e sulle caratteristiche morfologiche dell’area geografica nella quale erano ubicati i relativi impianti si soffermavano diffusamente entrambe le sentenze di merito, costituendo tali profili un passaggio processuale indispensabile per inquadrare l’ipotesi di reato di cui al capo B della rubrica.
3.1. Ai presenti fini, e’ sufficiente evidenziare che la Centrale di (OMISSIS) era lo stabilimento piu’ grande d’Italia e offriva un contributo fondamentale alla produzione di energia elettrica nazionale, funzionando attraverso la combustione di olio denso, la cui lavorazione avveniva all’interno di quattro autonome sezioni. Il sistema di combustione produceva varie sostanze inquinanti, rilevanti ai presenti fini, tra le quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri sottili e metalli pesanti.
Occorre anche precisare che lo stabilimento di (OMISSIS), che risultava attivo dall’anno 1980 fino al luglio dell’anno 2009, sorgeva sull’area del Delta del Po rodigino, presso l’isola di Polesine Camerini, a circa 4 chilometri dallo sbocco in mare, nella zona di Punta Maistra, estendendosi su un’area di 240 ettari. Il Delta del Po costituisce una delle piu’ importanti e vaste zone umide dell’Europa e del Mediterraneo, con un’area che si estende per 786 chilometri quadrati, composta da valli e lagune ad alto pregio naturalistico, dichiarata patrimonio dell’umanita’ dall’Unesco.
Deve, infine, precisarsi che il territorio circostante la Centrale termoelettrica di (OMISSIS), essendo di origine fluviale, risulta pianeggiante; mentre, le aree territoriali attigue, per lo piu’, con destinazione d’uso di tipo agricolo a uso seminativo, rappresentano la parte predominante e sono intervallate dalla presenza di numerose valli salmastre.
3.2. Occorre, quindi, passare in rassegna la disciplina normativa succedutasi nel corso degli anni, con cui ci si deve confrontare nel valutare le condotte delittuose ascritte agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al capo B della rubrica, contestato in forma aggravata ai soli (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il primo intervento normativo cui occorre riferirsi e’ il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita’ dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi della L. 16 aprile 1987, n. 183, articolo 15”, in conseguenza del quale, in data 02/06/1989, l'(OMISSIS) presentava una domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni inquinanti da parte della Centrale termoelettrica di (OMISSIS). In relazione alla presentazione di tale domanda di autorizzazione, era previsto un termine di 120 giorni per deliberare in ordine all’autorizzazione richiesta dall'(OMISSIS).
La presentazione di tale istanza si imponeva in conseguenza delle prescrizioni vincolanti contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, articoli 12 e seguenti per conformarsi alle quali l'(OMISSIS) depositava, in allegato alla domanda di autorizzazione richiamata, una relazione tecnica, con cui si impegnava, per il triennio compreso tra il 1989 e il 1992, a rispettare il limite di 3400 mg/nmc e a usare materiali combustibili con percentuali di zolfo inferiori a quelle precedentemente impiegate. Nel periodo intermedio, a conclusione del quale sarebbe dovuta intervenire un’autorizzazione ministeriale, era imposto un obbligo di contenimento delle emissioni nocive, stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, articolo 13, comma 5, che prescriveva l’adozione di tutte le misure necessarie per evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle condizioni di inquinamento atmosferico dell’ambiente.
Dopo la presentazione della domanda di autorizzazione richiamata, veniva emanato il Decreto Ministeriale 12 luglio 1990, n. 159200, recante “Linee guida per contenimento delle emissioni inquinanti”, adottato dal Ministro dell’Ambiente in esecuzione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, in conseguenza del quale venivano modificati i limiti delle emissioni nocive.
Veniva, al contempo, imposta, in linea con le previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, la presentazione di un piano di risanamento volto a favorire il graduale rispetto dei livelli di emissione entro determinate scadenze. Tali scadenze, in particolare, riguardavano il contenimento delle emissioni nocive connesse al ciclo di produzione, che sarebbe dovuto essere realizzato attraverso le seguenti scansioni: entro il 31/12/1997, il contenimento dei valori di emissione avrebbe dovuto riguardare il 35% della potenza termica degli impianti; entro il 31/12/1999, il contenimento avrebbe dovuto riguardare il 60% della potenza termica dello stabilimento; entro il 31/12/2002, il contenimento avrebbe dovuto riguardare la totalita’ degli impianti della Centrale termoelettrica di (OMISSIS).
Il Decreto Ministeriale n. 159200 del 1990 adottava il principio di precauzione, prescrivendo l’obbligo di adottare le migliori tecnologie disponibili, compatibilmente con le esigenze di mantenimento del servizio energetico al quale gli impianti erano adibiti; con le loro caratteristiche tecniche; con il tasso di utilizzazione; con la durata della loro vita residua; con gli oneri economici derivanti dall’applicazione delle tecnologie indispensabili al funzionamento del ciclo di produzione.
In conseguenza del Decreto Ministeriale n. 159200 del 1990, in data 23/12/1992, l'(OMISSIS) presentava il prescritto piano di risanamento, indicando gli interventi programmati necessari per il rispetto delle condizioni di operativita’ imposte dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, al quale tuttavia non facevano seguito concrete operazioni di recupero ambientale.
L'(OMISSIS), quindi, presentava, in data 30/03/1994, una richiesta di autorizzazione all’esecuzione di interventi di miglioramento ambientale, che si impegnava a eseguire entro termini ristretti, che pero’ non si traduceva in opere di adeguamento, ne’ nei termini previsti dal decreto ministeriale ne’ nei termini indicati dalla stessa societa’.
Al fine di consentire la prosecuzione dell’attivita’ nella Centrale termoelettrica di (OMISSIS), nonostante il mancato rispetto delle scadenze normativamente previste, veniva emanato il Decreto Legge 23 dicembre 2002, n. 281, recante “Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)”.
Tuttavia, il Decreto Legge in questione non veniva convertito in legge entro il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 77 Cost., con la conseguenza che le sue prescrizioni venivano reiterate con il successivo Decreto Legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici”, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2003, n. 83.
Il Decreto Legge n. 25 del 2003 circoscriveva ulteriormente la deroga alla possibilita’ di emissioni nocive da parte degli impianti termoelettrici, prevedendo la necessita’ di un piano provvisorio di utilizzazione, da sottoporre al vaglio del Ministro delle attivita’ produttive e delle regioni interessate. Il piano provvisorio di utilizzazione veniva approvato con il Decreto Ministeriale 13 giugno 2003, adottato dal Ministro delle attivita’ produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente.
In questo stratificato contesto normativo, occorre inserire ulteriormente le Legge Regionale Veneto n. 36 del 1997 e n. 7 del 1999, che venivano richiamate espressamente nel capo B della rubrica, in relazione alle condotte disastrose contestate agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La Legge Regionale Veneto n. 36 del 1997, recante “Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po”, imponeva la riconversione di tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, ubicati in tale area geografica, prevedendo che dovessero essere alimentati con gas metano o altre fonti energetiche alternative, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 30, comma 1, lettera a), secondo cui: “Gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale”.
Tale disciplina veniva integrata dalla Legge Regionale Veneto n. 7 del 1999, che prevedeva la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica ubicati nell’area del Delta del Po, mediante l’utilizzazione di gas a metano, nel rispetto dei parametri indicati dall’articolo 25, comma 2, secondo cui: “I piani di riconversione degli impianti di cui al comma 1, lettera a) devono essere presentati all’ente Parco entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.
Si mirava, in questo modo, a imporre l’impiego di combustibile a basso effetto inquinante, utilizzando come parametro di riferimento il minore impatto ambientale prodotto dal gas metano, per effetto del quale le attivita’ inserite nei comuni compresi nel Parco del Delta del Po dovevano ritenersi soggette a una disciplina restrittiva, finalizzata a contenere i rischi di alterazione dell’ecosistema e a preservare la salute della collettivita’.
Tuttavia, nessuno degli interventi imposti dalle Legge Regionale Veneto n. 36 del 1997 e n. 9 del 1999 veniva realizzato dall'(OMISSIS), che non provvedeva a riconvertire gli impianti di produzione di (OMISSIS), ne’ con gas metano ne’ con altre fonti combustibili di minore impatto ambientale.
Infine, la panoramica sulla disciplina normativa succedutasi nel corso degli anni, in riferimento all’operativita’ della Centrale termoelettrica di (OMISSIS), deve concludersi con il richiamo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, nel cui articolo 280, comma 1, lettera a) veniva disposta l’abrogazione del “Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203”.
3.3. In questa cornice, occorre passare in rassegna gli elementi di differenziazione esistenti tra le decisioni di merito, allo scopo di enucleare le ragioni che inducevano la Corte di appello di Venezia a confermare l’assoluzione dell’imputato (OMISSIS) per il reato di cui al capo B pronunciata dal Tribunale di Rovigo e a ribaltare il giudizio di colpevolezza espresso per la medesima ipotesi di reato nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), con la conseguente adozione di una pronuncia assolutoria.
Osserva il Collegio che le sottostanti decisioni divergevano in ordine a quattro profili valutativi, di cui occorre dare analiticamente conto.
3.3.1. Il primo dei profili di distonia argomentativa su cui occorre soffermarsi riguarda la possibilita’ di una concretizzazione di un pericolo per la pubblica incolumita’ a fronte della conformita’ dell’attivita’ svolta dalla Centrale termoelettrica di (OMISSIS) alla normativa di riferimento.
Questo primo profilo di distonia argomentativa tra le sottostanti decisioni, a sua volta, deve essere esaminato sotto tre distinti aspetti.
3.3.1.1. Deve anzitutto rilevarsi che, secondo il Tribunale di Rovigo, le autorizzazioni intervenute nel corso degli anni non consentivano, di per se’ solo, di ritenere legittima l’attivita’ di produzione di energia elettrica dello stabilimento di (OMISSIS). Tale attivita’, infatti, si svolgeva in violazione della previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, articolo 13, commi 1 e 5, che imponeva, fino alla data di rilascio dell’autorizzazione definitiva, di adottare tutte le misure necessarie per evitare un peggioramento, anche solo temporaneo, della situazione inquinante riscontrata nell’area interessata dalle immissioni.
Tale violazione andava ulteriormente correlata alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 159200 del 1990, che imponeva, al fine di contenere le emissioni tossiche nell’atmosfera, di fare uso delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto della situazione ambientale considerata.
Ne’ rilevava in senso contrario il dato secondo cui le emissioni di sostanze inquinati da parte della Centrale termoelettrica di (OMISSIS) erano sempre state contenute sotto i limiti legali massimi di volta in volta imposti dalla normativa di riferimento.
Questo dato, del resto, era stato gia’ accertato nel processo “(OMISSIS)” – di cui si e’ gia’ detto – e non aveva impedito di ritenere provate le condotte illecite in esame, in conseguenza delle quali veniva emessa una declaratoria di prescrizione dei reati contestati agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), con il conseguente accertamento delle loro responsabilita’.
Ne discendeva che, pur nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge, l’attivita’ di produzione svolta nello stabilimento di (OMISSIS) aveva comunque determinato la concretizzazione di un pericolo per la pubblica incolumita’, rilevante ai sensi dell’articolo 434 c.p., comma 1.
Queste elusioni della disciplina di riferimento venivano escluse dalla Corte di appello di Venezia, che evidenziava come il Decreto Ministeriale n. 159200 del 1990, richiamato dal Giudice di primo grado, non definiva quali fossero le migliori tecnologie disponibili, lasciando un ampio spazio discrezionale di cui l'(OMISSIS), a prescindere dalle conseguenze nocive per l’ambiente, si era avvalsa lecitamente.
Inoltre, l’obbligo di adottare le migliori tecnologie disponibili doveva essere valutato in termini necessariamente flessibili, atteso che, come evidenziato a pagina 76 della sentenza impugnata, tale impegno veniva “visto in alternativa all’impiego di idonei combustibili, che potrebbero consentire comunque il raggiungimento dei medesimi obiettivi”.
3.3.1.2. In secondo luogo, il Tribunale di Rovigo poneva a fondamento del giudizio di responsabilita’ formulato nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) la circostanza che erano stati accertati peggioramenti temporanei delle emissioni nocive prodotte dallo stabilimento di (OMISSIS), alle quali non si era fatto adeguatamente fronte, in violazione della disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1998, articolo 13, comma 5.
Anche in questo caso, la Corte territoriale veneziana escludeva la sussistenza delle inadempienze affermate dal Tribunale di Rovigo, osservando che costituiva un dato processuale incontroverso quello secondo cui i limiti di emissione di sostanze nocive non erano mai stati superati nell’ambito dell’attivita’ della Centrale termoelettrica di (OMISSIS), come evidenziato nel passaggio motivazionale richiamato a pagina 77 della decisione impugnata, nel quale si affermava che “ferma restando la difficolta’ nell’individuazione del parametro e del momento di riferimento al fine di valutare se e quando si sia verificato il peggioramento temporaneo delle emissioni e dando per scontati gli esiti del processo (OMISSIS) (…) deve ribadirsi che il peggioramento temporaneo delle emissioni non ha mai comportato, per riconoscimento unanime, un superamento dei limiti massimi di legge vigenti (…)”.
3.3.1.3. Il Tribunale di Rovigo, infine, evidenziava che erano state violate le norme delle Legge Regionale Veneto n. 36 del 1997 e n. 9 del 1999, riguardanti l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po, che imponevano la presentazione di un piano di riconversione industriale dello stabilimento di (OMISSIS), al quale i vertici dell'(OMISSIS) non si erano conformati.
Secondo la Corte di appello di Venezia, anche questa elusione normativa era inesistente, in considerazione del fatto che il Tribunale di Rovigo aveva trascurato di considerare che tale normativa regionale non mirava a garantire il livello di salubrita’ ambientale, ma a preservare una zona del territorio veneto di particolare pregio naturalistico. Ne consegue che le due leggi regionali, al contrario di quanto affermato nella decisione di primo grado, non miravano a garantire la salute pubblica dei cittadini che abitavano l’area del Delta del Po interessata dallo stabilimento di (OMISSIS).
3.3.2. Occorre, quindi, soffermarsi sul secondo dei profili di distonia argomentativa esistenti tra le sottostanti decisioni, riguardante la rilevanza probatoria della consulenza tecnica svolta dal professor (OMISSIS), sulla base della quale si era incentrato il giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale di Rovigo, limitatamente all’ipotesi di reato contestata al capo B agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS); giudizio di colpevolezza che, come si e’ detto, non riguardava la posizione di (OMISSIS), assolto, all’esito del processo di primo grado, con la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo il 31/03/2014, confermata, sul punto, dalla decisione di appello.
Il professor (OMISSIS) conduceva uno studio epidemiologico sui ricoveri della popolazione ospedaliera dell’area geografica circostante la Centrale termoelettrica di (OMISSIS).
Gli accertamenti clinici condotti dal professor (OMISSIS) facevano riferimento al periodo compreso tra il 1998 e il 2002 – quando la Centrale di (OMISSIS) funzionava a pieno regime – in relazione al quale si ritenevano i dati acquisiti completi e affidabili.
Gli esiti delle verifiche condotte dal professor (OMISSIS) venivano esposte all’udienza del 21/10/2013, svoltasi davanti al Tribunale di Rovigo, nel corso della quale il consulente tecnico evidenziava che, pur in presenza di una popolazione indagata numericamente non elevata, i dati nosografici che erano emersi risultavano rilevanti statisticamente.
Il professor (OMISSIS), al contempo, evidenziava che la scelta di non basarsi sui valori di concentrazione dei fattori inquinanti effettivamente misurati si giustificava con il fatto che le centraline (OMISSIS) e (OMISSIS) erano distribuite sull’area geografica esaminata in modo disomogeneo, non consentendo di rilevare dati territoriali indicativi delle emissioni tossiche.
Secondo la Corte di appello di Venezia, la consulenza tecnica del professor (OMISSIS), pur connotata da un impegno professionale meritorio, non riusciva a spiegare come potesse ritenersi antigiuridica un’attivita’ produttiva svolta nel rispetto della normativa di riferimento.
Queste insufficienze probatorie, secondo la Corte territoriale veneziana, rilevavano sotto cinque differenti profili, sui quali occorre soffermarsi partitamente.
3.3.2.1. Un primo profilo di incertezza probatoria riguardava l’assenza di parametri scientifici certi in materia di emissione di polveri sottili, che il consulente tecnico riteneva di superare attraverso il ricorso a simulazioni scientifiche concernenti le ricadute al suolo delle emissioni nocive elaborate dall’ (OMISSIS), fondate su stime dell’anno 2000. Gli esiti di tali verifiche venivano ritenute dal professor (OMISSIS) decisivi per valutare l’incremento epidemiologico dei ricoveri ospedalieri.
Tuttavia, secondo la Corte territoriale veneziana, le conclusioni del consulente tecnico erano inidonee a inquadrare l’effettiva portata epidemiologica delle verifiche condotte, atteso che, come evidenziato dallo stesso professor (OMISSIS), le concentrazioni medie delle emissioni nocive riguardavano l’arco temporale compreso tra gli anni 2000 e 2006, che non corrispondeva ai dati relativi ai ricoveri ospedalieri, riguardanti il differente periodo compreso tra il 1998 e il 2002.
3.3.2.2. Un secondo profilo di incertezza probatoria riguardava il contesto territoriale oggetto d’indagine, frammentato e disomogeneo dal punto di vista abitativo, che non consentiva di trarre dei dati epidemiologici attendibili, atteso che la popolazione del territorio interessato dallo stabilimento di (OMISSIS) non era distribuita in modo omogeneo, concentrandosi prevalentemente ai margini o all’esterno dell’area coinvolta dalle emissioni.
L’evidenziata disomogeneita’ territoriale comportava l’impossibilita’ di applicare in modo rigoroso la metodologia statistica utilizzabile in ipotesi di questo genere, che presuppone la suddivisione del campione esaminato in tre sottogruppi – riguardanti i soggetti maggiormente esposti, i soggetti mediamente esposti e i soggetti non esposti – composti da un numero eguale di individui, con caratteristiche omogenee.
3.3.2.3. Un terzo profilo di incertezza probatoria riguardava la scelta di considerare non singole patologie, ma raggruppamenti estesi di infermita’, come conseguenza della multipotenzialita’ delle emissioni inquinanti.
Secondo la Corte di appello di Venezia, questo approccio nosografico risultava inidoneo a formulare conclusioni scientifiche attendibili, atteso che tale metodologia, per un verso, non faceva riferimento a patologie funzionali a identificare i gruppi soggettivi esaminati, per altro verso, comprendeva infermita’ non riconducibili causalmente al novero delle emissioni inquinanti oggetto di vaglio.
3.3.2.4. Un quarto elemento di incertezza probatoria della consulenza tecnica del professor (OMISSIS) riguardava la mancata valutazione di fattori inquinanti differenti da quelli riconducibili alle emissioni nocive in esame.
L’influenza di fattori inquinanti esterni e distinti dall’operativita’ della Centrale termoelettrica di (OMISSIS), infatti, non poteva essere trascurata dal consulente tecnico, risultando dimostrata dal confronto tra i valori di concentrazione delle sostanze nocive, riscontrati nell’area geografica oggetto di accertamento.
3.3.2.5. Infine, il quinto elemento di incertezza probatoria della consulenza tecnica del professor (OMISSIS) riguardava la circostanza che le analisi effettuate non fornivano risultati statisticamente rilevanti per tutti gli indicatori di tossicita’, ma esclusivamente per il vanadio, con la conseguenza che i dati forniti dal consulente possedevano una valenza epidemiologica limitata, tenuto conto della molteplicita’ delle sostanze nocive immesse nell’atmosfera dallo stabilimento di (OMISSIS).
Occorreva, in ogni caso, evidenziare che era la stessa consulenza tecnica del professor (OMISSIS) ad attestare la progressiva riduzione dei fattori di inquinamento ambientale, con un abbassamento della soglia di esposizione a pericolo della salute pubblica, conseguente al monitoraggio delle emissioni della centrale termoelettrica nel periodo compreso tra il 2000 e il 2006, che dimostravano la progressiva riduzione delle emissioni tossiche.
3.3.3. Il terzo profilo valutativo di differenziazione tra le decisioni di merito riguardava la rilevanza probatoria della consulenza tecnica svolta dal dottor (OMISSIS), che costituiva uno dei passaggi fondamentali per la formulazione del giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale di Rovigo nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS).
La consulenza tecnica del dottor (OMISSIS) si fondava su una verifica epidemiologica condotta sull’area geografica coinvolta dall’inquinamento ambientale dello stabilimento di (OMISSIS) e veniva eseguita attraverso un monitoraggio finalizzato a valutare l’impatto atmosferico di sostanze gassose primarie e metalli pesanti.
Gli esiti di tali verifiche, tuttavia, non consentivano di ritenere dimostrato l’assunto accusatorio.
La Corte territoriale veneziana osservava che l’attivita’ di monitoraggio ambientale eseguita nelle aree circostanti la Centrale termoelettrica di (OMISSIS), nell’arco temporale compreso tra il giugno del 2003 e il settembre del 2004, evidenziava che, pur riscontrandosi in tali zone, fenomeni di accumulo tossico – specificamente rilevanti con riferimento al nichel e al vanadio – non si registravano dati di portata tale da destare allarme per la salute pubblica dei residenti. Sulla scorta di tali verifiche, nel passaggio della consulenza tecnica richiamato a pagina 89 della sentenza impugnata, si evidenziava che i dati acquisiti nel corso delle verifiche rivelavano una situazione di inquinamento ambientale che, pur non dovendo essere sottovalutata, non presentava connotazioni tali “da destare allarme o seria preoccupazione per cio’ che attiene gli effetti attuali e recenti sulla salute e l’ambiente (…)”.
Venivano, infatti, riscontrate alcune contaminazioni secondarie, riconducibili alle coltivazioni dell’area geografica sottoposta a monitoraggio, pur evidenziandosi che l’analisi del suolo non aveva fatto emergere apprezzabili fenomeni di inquinamento, atteso che tutti i campioni raccolti presentavano i caratteri tipici di terreni sostanzialmente indisturbati e che le misura di radioattivita’ riscontrate risultavano modeste.
Veniva anche eseguito un monitoraggio sui campioni di acque superficiali dell’area geografica interessata dall’attivita’ inquinante della Centrale di (OMISSIS), che segnalava l’esistenza di livelli di tossicita’ quantitativamente accettabili, attestati dal fatto che le analisi delle acque di carico e scarico dello stabilimento indicavano che i parametri normativi erano stati rispettati.
Si confermava, in tal modo, che gli esiti della consulenza tecnica del dottor (OMISSIS) possedevano una valenza probatoria inidonea a formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale di Rovigo.
3.3.4. Il quarto e ultimo profilo valutativo di differenziazione tra le decisioni di merito riguardava la rilevanza probatoria attribuibile allo studio epidemiologico condotto dalle A.S.L. di Rovigo, Adria e Ferrara.
Nella sentenza di primo grado, in particolare, si attribuiva peculiare rilievo allo studio epidemiologico condotto dalle A.S.L. di Rovigo, Adria e Ferrara, finalizzato a rilevare la presenza di patologie respiratorie nella popolazione minorile di eta’ pediatrica, nei termini richiamati nelle pagine 90-92 della sentenza impugnata. L’obiettivo dell’indagine era di stabilire una correlazione tra le variazioni giornaliere delle infermita’ respiratorie e le variazioni giornaliere dell’inquinamento atmosferico prodotto dalle emissioni nocive dello stabilimento di (OMISSIS).
Secondo il Tribunale di Rovigo, le conclusioni alle quali perveniva lo studio in questione confermavano l’esistenza di una correlazione tra l’aumento dell’inquinamento ambientale dell’area interessata dalla Centrale di (OMISSIS) e l’aumento del rischio di insorgenza e di aggravamento di patologie respiratorie nella popolazione pediatrica, nei termini richiamati a pagina 91 della sentenza impugnata.
La Corte di appello di Venezia, tuttavia, non riteneva gli esiti di tali verifiche epidemiologiche decisive ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilita’ nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine all’ipotesi di reato contestata al capo B della rubrica, per una pluralita’ di ragioni sulle quali occorre soffermarsi, sia pure sinteticamente.
Si evidenziava, in primo luogo, che il numero limitato di minori di eta’ pediatrica sottoposto a monitoraggio, rappresentato da soli 69 soggetti, non consentiva di esprimere alcun giudizio attendibile sotto il profilo statistico, anche tenendo conto del fatto che, di tale campione, soli 19 individui appartenevano all’area geografica specificamente interessata dalle emissioni tossiche prodotte dallo stabilimento di (OMISSIS).
Si evidenziava, in secondo luogo, l’inattendibilita’, sul piano eziologico, dei risultati dello studio epidemiologico in esame, conseguente alla durata limitata del periodo di osservazione, contenuto in soli 56 giorni.
Si evidenziava, infine, che l’impossibilita’ di stabilire una correlazione causale tra i fattori inquinanti connessi all’attivita’ produttiva della Centrale termoelettrica di (OMISSIS) e le patologie respiratorie nella popolazione pediatrica era affermata dallo stesso studio epidemiologico in esame, laddove, nel passaggio richiamato a pagina 91 della sentenza impugnata, si evidenziava che “nessuna relazione puo’ essere stabilita tra i risultati e le sorgenti di inquinamento presenti sul territorio (…)”.
Ne discendeva che, anche tale ulteriore profilo valutativo, non consentiva di formulare un giudizio di responsabilita’ nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.4. Dopo avere passato in rassegna i profili di differenziazione argomentativa esistenti tra le decisioni di merito, occorre soffermarsi sulle questioni relative all’elemento soggettivo del reato di cui al capo B, contestato in forma aggravata a (OMISSIS) e (OMISSIS) e in forma semplice a (OMISSIS). Tale passaggio valutativo, infatti, costituisce uno dei punti nodali della vicenda giurisdizionale in esame, risultando indispensabile ai fini dell’inquadramento delle condotte illecite originariamente ascritte agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Come si e’ detto, nel giudizio di primo grado, l’imputato (OMISSIS) era stato assolto dal reato di cui al capo B; mentre, nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) era stato espresso un giudizio di colpevolezza, limitatamente al reato di cui all’articolo 434 c.p., comma 1.
Secondo la Corte di appello di Venezia, il Tribunale di Rovigo, nel formulare il giudizio di colpevolezza nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui al capo B, si era discostato dall’interpretazione prevalente della giurisprudenza di legittimita’ che, sul piano dell’elemento soggettivo, richiede il dolo intenzionale rispetto all’evento del disastro e il dolo eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumita’.
Il Tribunale di Rovigo, infatti, riteneva sufficiente, per la configurazione del reato ascritto a (OMISSIS) e (OMISSIS) al capo B) il dolo generico, nei termini motivazionali esposti nelle pagine 81-96 della sentenza di primo grado. Si evidenziava, in proposito, che l’ipotesi di cui all’articolo 434 c.p., comma 1, imponeva di circoscrivere al dolo intenzionale il coefficiente psichico inerente all’evento di danno, con la consapevolezza del pericolo per la pubblica incolumita’ che ne poteva derivare.
La Corte di appello di Venezia, tuttavia, riteneva che il rispetto da parte della Centrale termoelettrica di (OMISSIS) dei limiti di emissione imposti dalla legge rendeva estremamente difficoltosa, sotto il profilo dell’accertamento probatorio, l’attribuzione a titolo di dolo o di colpa dell’evento disastroso agli imputati.
Il Giudice di appello veneziano, inoltre, evidenziava che costituiva un dato processuale incontroverso quello secondo cui, a partire dal 2002, si registrava una significativa riduzione dell’attivita’ produttiva della Centrale di (OMISSIS), che impediva di ritenere che gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) potessero essersi rappresentati un pericolo per la pubblica incolumita’, sia pure nella prospettiva recepita dalla sentenza di primo grado, limitata al riconoscimento della loro colpevolezza per reato di cui all’articolo 40 c.p., comma 2, articolo 81 c.p., comma 2, articolo 110 c.p., articolo 434 c.p., comma 1.
Queste considerazioni inducevano la Corte di appello di Venezia a escludere l’elemento soggettivo del reato di cui al capo B, per il quale era stato formulato un giudizio di colpevolezza da parte del Tribunale di Rovigo nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.5. La sentenza impugnata, in ultimo, si soffermava sulle questioni processuali relative alla prescrizione del reato di cui all’articolo 434 c.p., sollevate dalla difesa degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS).
Nel valutare la disciplina dei termini di prescrizione applicabile all’ipotesi delittuosa contestata agli odierni imputati, occorre preliminarmente rilevare che il reato loro ascritto al capo B della rubrica, in origine, risultava contestato fino al luglio del 2009, che e’ la data di chiusura della Centrale termoelettrica di (OMISSIS).
Tanto premesso, occorre passare a esaminare i termini di prescrizione dell’ipotesi delittuosa di cui al capo B, distinguendo il reato di cui all’articolo 434 c.p., comma 1 dal reato di cui al comma 2 della stessa fattispecie.
3.5.1. In questa cornice, occorre anzitutto esaminare il delitto di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, contestato ai soli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS), che veniva concordemente escluso dai Giudici di merito, non essendosi verificato, in conseguenza delle condotte in contestazione, alcun evento disastroso. Tale ipotesi veniva ancorata all’aumento dei ricoveri ospedalieri dei minori di eta’ pediatrica dell’area interessata dallo stabilimento di (OMISSIS), circoscritta al periodo compreso tra gli anni 1998 e 2002.
Per quest’ipotesi delittuosa il termine massimo di prescrizione veniva individuato dalla Corte di appello di Venezia in 15 anni, applicando la nuova disciplina della prescrizione piu’ favorevole per gli imputati, conseguente al combinato disposto dell’articolo 157 c.p. e articolo 161 c.p., comma 2, cosi’ come novellati dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251.
Il termine di 15 anni si computava individuando la prescrizione in 12 anni, cui si aggiungevano ulteriori 3 anni, per effetto dell’aumento di un quarto ex articolo 161 c.p., comma 2.
A tali termini, secondo il computo effettuato dalla Corte territoriale veneziana, occorreva aggiungere ulteriori 21 giorni di sospensione, conseguenti al rinvio effettuato dall’udienza dell’08/07/2013 all’udienza del 29/07/2013, per l’adesione dei difensori degli imputati all’astensione proclamata dagli organismi di categoria.
3.5.2. Termini prescrizionali differenti dovevano applicarsi al reato di cui all’articolo 434 c.p., comma 1, contestato al capo B, per il quale il Tribunale di Rovigo aveva condannato gli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) e assolto l’imputato (OMISSIS); questo giudizio di colpevolezza veniva ribaltato dalla Corte di appello di Venezia che assolveva (OMISSIS) e (OMISSIS), confermando il verdetto assolutorio nei confronti di (OMISSIS).
Occorre anzitutto evidenziare che il Tribunale di Rovigo, sotto il profilo dell’epoca del commesso reato, aveva unificato, sul piano concorsuale, la responsabilita’ degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 434 c.p., comma 1, estendendo la situazione di pericolo per la pubblica incolumita’ all’intero periodo preso in esame dal capo B della rubrica, compreso tra il 1998 e il luglio del 2009, che, come detto, e’ la data di chiusura della Centrale termoeletterica di (OMISSIS). Il dies a quo del termine di prescrizione, quindi, veniva fatto coincidere dal Giudice di primo grado con la data della chiusura definitiva dello stabilimento rodigino, che veniva genericamente indicata nel luglio del 2009.
Per quest’ipotesi delittuosa, la Corte di appello di Venezia individuava il termine massimo di prescrizione in 7 anni e 6 mesi, applicando la nuova disciplina della prescrizione piu’ favorevole per gli imputati, desumibile dal combinato disposto dell’articolo 157 c.p. e articolo 161 c.p., comma 2. Tali termini si computavano individuando la prescrizione in 6 anni, cui si aggiungevano ulteriori 1 anno e 6 mesi, per effetto dell’aumento di un quarto ex articolo 161 c.p., comma 2.
A tali termini, anche in questo caso, occorreva aggiungere ulteriori 21 giorni di sospensione, conseguenti al rinvio dall’udienza dell’08/07/2013, sopra richiamato, per effetto dell’adesione dei difensori degli imputati all’astensione proclamata dagli organismi di categoria.
3.5.3. Un ultimo profilo valutativo da prendere in considerazione in ordine ai termini prescrizionali applicabili agli odierni imputati riguardava le deduzioni sollevate, in riferimento al dies a quo dal quale fare decorrere la prescrizione, dai difensori di (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali sostenevano, per ciascuno di loro, la decorrenza dalla cessazione della carica di amministratore della societa’ (OMISSIS) s.p.a., individuato nella data del (OMISSIS) per (OMISSIS) e nella data del (OMISSIS) per (OMISSIS).
Secondo le difese di (OMISSIS) e (OMISSIS), la decorrenza dei termini prescrizionali dalla cessazione dalle cariche apicali degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) imponeva di ritenere prescritto il reato di cui all’articolo 434 c.p., comma 1 in epoca antecedente all’emissione della sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale di Rovigo il 31/03/2014.
Questa impostazione non veniva condivisa dal Tribunale di Rovigo, che riteneva di individuare il termine di decorrenza della prescrizione del reato di cui all’articolo 434 c.p., comma 1, cosi’ come contestata agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al capo B, nel luglio del 2009, che rappresentava l’epoca di chiusura della Centrale termoelettrica di (OMISSIS).
La Corte di appello di Venezia, infine, riteneva di dovere assolvere gli odierni imputati per ragioni di merito, con la conseguenza che affrontava le questioni della decorrenza dei termini prescrizionali soltanto per completezza della trattazione giurisdizionale, pur evidenziando che non era possibile individuare un termine unico di decorrenza della prescrizione, atteso che non era ravvisabile un’ipotesi di concorso nel reato di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
4. Avverso la sentenza di appello il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorreva per cassazione.
Tale impugnazione veniva proposta avverso l’assoluzione dal delitto di cui al capo B, pronunciata dalla Corte di appello di Venezia nei confronti degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Con la stessa impugnazione si censurava la sentenza impugnata, relativamente alla posizione dei soli (OMISSIS) e (OMISSIS), in riferimento all’esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, cosi’ come contestata al capo B, pronunciata dal Tribunale di Rovigo e confermata dalla Corte di appello di Venezia.
Il ricorso per cassazione veniva articolato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia attraverso cinque motivi di ricorso, che occorre esaminare partitamente, dando preliminarmente atto che la parte ricorrente, nell’impugnazione in esame, evidenziava che il decorso del tempo avrebbe potuto determinare la prescrizione del reato di cui all’articolo 434 c.p., comma 1.
Si evidenziava, tuttavia, che, in presenza di una decisione di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilita’ degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) per il delitto di cui all’articolo 434 c.p., comma 1, contestato al capo B della rubrica, si riteneva comunque necessario ricorrere davanti alla Corte di cassazione, ravvisandosi nella pronuncia assolutoria della sentenza di appello, emessa dalla Corte territoriale veneziana, violazioni di legge e vizi di motivazione che ne imponevano l’impugnazione.
L’impugnazione, al contempo, si imponeva in conseguenza del fatto che, laddove fossero state ritenute sussistenti le patologie processuali censurate dalla parte ricorrente, pur a fronte dell’eventuale declaratoria di prescrizione dell’ipotesi di reato di cui all’articolo 434 c.p., comma 1, residuerebbero comunque gli obblighi risarcitori a carico degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dei quali si dovrebbe occupare il giudice civile competente in grado di appello.
Si evidenziava, ancora, che per l’ipotesi di reato cui all’articolo 434 c.p., comma 2, contestata ai soli (OMISSIS) e (OMISSIS), i termini di prescrizione, quantificati in 15 anni, non risultavano maturati, spirando il (OMISSIS)2017. A tali termini, come gia’ detto, dovevano aggiungersi ulteriori 21 giorni di sospensione della prescrizione per il rinvio dell’udienza dell’08/07/2013, disposto dal Tribunale di Rovigo per l’adesione dei difensori degli imputati all’astensione proclamata dagli organismi di categoria, con la conseguente maturazione dei termini prescrizionali alla data del 21/01/2018, per l’ipotesi aggravata di cui al capo B.
La parte ricorrente evidenziava ulteriormente che la Corte di cassazione, Sezione terza penale, pur procedendo per altre ipotesi di reato, si era gia’ occupata delle vicende relative alla Centrale termoelettrica di (OMISSIS) nella sentenza n. 16422 dell’11/01/2011, nella quale venivano richiamati i parametri ermeneutici applicabili in materia di emissioni tossiche. Tale sentenza di legittimita’ veniva piu’ volte richiamata nelle decisione impugnata, nei termini di cui si e’ gia’ detto, pur discostandosi la Corte di appello di Venezia dai principi che vi erano affermati.
Si evidenziava, infine, che era proprio l’esigenza di giungere a un’applicazione corretta armonica dei parametri ermeneutici in questione, con specifico riferimento all’operato degli amministratori delegati dell'(OMISSIS), imputati in questa sede, a legittimare la proposizione del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.
4.1. Tanto premesso, occorre passare a considerare i singoli motivi del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, prendendo le mosse dalla prima di tali doglianze, con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli articoli 596 e 597 c.p.p., conseguente alla violazione dei principi che governano il devolutum della cognizione del giudice di appello e alla contraddittorieta’ tra il dispositivo e la motivazione della decisione in esame.
Si evidenziava, in proposito, che la Corte di appello di Venezia, nella parte motiva della decisione impugnata, aveva ritenuto di svolgere alcune “considerazioni preliminari sulla impostazione accusatoria e sulla formulazione dei capi di imputazione”.
Nell’esposizione di tali considerazioni preliminari, la Corte territoriale veneziana si soffermava sulla formulazione del capo di imputazione ascritto agli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) al capo B, non ravvisando il reato di cui all’articolo 434 c.p., comma 2, ma la sola ipotesi di cui all’articolo 434 c.p., comma 1.
Tuttavia, tale passaggio argomentativo veniva compiuto dal Giudice di appello veneziano senza tenere conto del fatto che, negli atti di impugnazione introduttivi del giudizio di secondo grado, il profilo valutativo in discorso non era stato censurato dai ricorrenti. Ne conseguiva che tale questione non aveva costituito oggetto di impugnazione a opera delle parti processuali, che non avevano contestato l’esistenza del concorso doloso degli amministratori dell'(OMISSIS) succedutisi negli anni.
In questo modo, la Corte territoriale veneziana, a fronte dell’assenza di specifiche doglianze sul punto, disarticolava l’impostazione accusatoria, che era stata integralmente condivisa dal Giudice di primo grado, pervenendo all’assoluzione degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) – che erano stati condannati nel sottostante giudizio di merito – e alla conferma dell’assoluzione dell’imputato (OMISSIS) sulla base di un percorso argomentativo contrastante con gli atti di impugnazione.
Ne discendeva che, escludendo la possibilita’ di configurare il concorso nel reato di cui al capo B degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il Giudice di appello veneziano parcellizzava le loro condotte delittuose, prefigurando autonomi comportamenti illeciti, senza tenere conto del fatto che, su tali punti della decisione di primo grado, si era formato il giudicato. Tali conclusioni pero’ apparivano in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, espressamente richiamata nelle pagine 2 e 3 del ricorso in esame, secondo cui con il termine “parti della sentenza” ci si riferisce “a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d’imputazione, ma anche a quelle che nell’ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non piu’ suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benche’ non ancora eseguibile, acquista autorita’ di cosa giudicata, quale che sia l’ampiezza del suo contenuto” (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165).
La parte ricorrente, infine, evidenziava che la riformulazione del capo B, come contestato a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), da parte della Corte di appello di Venezia, conseguente all’elisione della condotta concorsuale degli imputati, non trovava alcun riscontro nel dispositivo della sentenza impugnata, che cosi’ si pronunciava in ordine all’originaria contestazione accusatoria: “In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo 31.3.2014 (…) assolve (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di cui al capo b) perche’ il fatto non sussiste (…)”.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli articoli 41, 110 e 434 c.p., conseguente al fatto che la decisione in esame risulta sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto della ritenuta inapplicabilita’ della giurisprudenza di legittimita’ consolidata, genericamente richiamata dalla parte ricorrente, secondo cui la mancata eliminazione di una situazione di pericolo ad opera di terzi costituiva una condizione negativa che concorre a causare l’evento unitamente alla condizione iniziale.
Secondo il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, le emergenze probatorie imponevano di ritenere dimostrato che gli amministratori delegati della societa’ (OMISSIS) s.p.a. succedutisi negli anni erano pienamente consapevoli delle conseguenze negative sulla salubrita’ dell’ambiente causate dall’ingente quantita’ di polveri sottili e metalli inquinanti immesse nell’atmosfera dagli impianti della Centrale termoelettrica di (OMISSIS). Tale consapevolezza imponeva di ritenere collegate le posizioni degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in un vincolo concorsuale, nel valutare il quale occorreva tenere conto della posizione di garanzia rivestita dai tre amministratori delegati nell’arco temporale compreso tra il 1998 e il 2009, conseguente al ruolo verticistico ricoperto all’interno dell'(OMISSIS).
Queste conclusioni imponevano di ritenere incongruo il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale veneziana per escludere l’applicazione al caso in esame dell’articolo 110 c.p., sul presupposto, non dimostrato, che non era possibile prefigurare una condotta concorsuale tra gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione all’ipotesi delittuosa di cui al capo B della rubrica.
Gli esiti assolutori ai quali era pervenuta la Corte territoriale veneziana, al contempo, non tenevano conto del fatto che tali conclusioni processuali erano incompatibili con la declaratoria di prescrizione pronunciata dalla Corte di cassazione, Sezione terza penale, l’11/11/2011, nel primo procedimento penale relativo alla Centrale termoelettrica di (OMISSIS), di cui ci si e’ gia’ occupati. Da tale decisione di legittimita’, infatti, emergeva che i vertici della societa’ (OMISSIS) s.p.a. erano pienamente consapevoli dell’impatto ambientale prodotto dalle emissioni nocive prodotte dallo stabilimento di (OMISSIS), accettato in ossequio a precise strategie aziendali.
Si evidenziava, infine, che, per gli odierni imputati, l’avere deciso di non adeguare la Centrale termoelettrica di (OMISSIS) ai parametri normativamente imposti e di non riconvertire il sistema di combustione degli impianti con una fonte non inquinante costituivano comportamenti che si intersecavano tra loro, in funzione del perseguimento di una strategia aziendale pienamente consapevole e condivisa.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, indispensabili ai fini della configurazione del reato di cui al capo B, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, che erano stati valutati dal Giudice di appello veneziano senza tenere conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, cosi’ come affermata nel processo “Eternit” (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, Rv. 262790).
Si evidenziava, in proposito, che la sentenza impugnata aveva richiamato erroneamente o comunque impropriamente i principi affermati nei giudizi di merito del processo “Eternit”, senza tenere conto del fatto che tali parametri ermeneutici erano stati radicalmente rivisitati nel giudizio di legittimita’ conclusivo della predetta vicenda processuale (Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, Schmidheiny, cit.).
In questa cornice, si ribadiva che le emergenze probatorie imponevano di ritenere che gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) erano pienamente consapevoli delle emissioni tossiche dello stabilimento di (OMISSIS), che costituivano l’espressione di scelte aziendali agli stessi riconducibili, in conseguenza delle quali si concretizza l’azione inquinante censurata. Basti pensare, in proposito, che – come evidenziato nelle consulenze (OMISSIS) e (OMISSIS), richiamate a pagina 4 del ricorso in esame – i quantitativi di sostanze tossiche immesse nell’atmosfera erano notevolmente superiori a quelle prodotte dalle altre centrali (OMISSIS) e che tali elevati livelli di inquinamento erano una conseguenza della scelta aziendale di non ambientalizzare la Centrale termoelettrica di (OMISSIS), allo scopo di massimizzare i profitti societari.
Ne’ poteva rilevare in senso contrario il dato processuale, ritenuto incontroverso dalla parte ricorrente, secondo cui gli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non intendevano cagionare un pericolo per la pubblica incolumita’, atteso che tale elemento non consentiva di pervenire alla conclusione dell’irrilevanza del dolo eventuale, con riferimento alla configurazione del reato di cui all’articolo 434 c.p., comma 1.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la precedente doglianza, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi costituitivi del reato di cui al capo B, sotto il profilo dell’osservanza dei limiti imposti dalla legge in relazione alle emissioni tossiche prodotte la Centrale di (OMISSIS).
Si evidenziava, in proposito, che la sentenza impugnata muoveva dall’assunto indimostrato che, nel caso di specie, era sufficiente a escludere l’antigiuridicita’ della condotta delittuosa contestata a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) la circostanza, richiamata a pagina 74 della decisione in esame, che “le emissioni della Centrale di (OMISSIS) siano sempre state contenute al di sotto dei limiti massimi previsti dalla legge (…)”.
Secondo il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, questa affermazione era smentita dalle risultanze processuali, richiamate analiticamente nel contesto della doglianza in esame.
Si evidenziava, innanzitutto, che le conclusioni alle quali era giunta la Corte territoriale veneziana non tenevano conto del fatto che, con il passare degli anni, si erano registrati incontrovertibili peggioramenti delle emissioni nocive della centrale rodigina, tanto e’ vero che, nel processo “(OMISSIS)”, cui ci si e’ gia’ riferiti, i fatti di reato contestati agli imputati erano stati accertati nella loro consistenza materiale.
Queste conclusioni, inoltre, non tenevano conto del fatto che, per determinate fasce orarie giornaliere, vi erano stati dei significativi superamenti dei limiti prescritti dalla legge in riferimento alle emissioni tossiche, come evidenziato dal consulente tecnico dottor (OMISSIS), che veniva esaminato all’udienza del 23/09/2013, celebrata davanti al Tribunale di Rovigo; superamento che, nei termini che si sono richiamati, appariva particolarmente significativo con riferimento all’arco temporale compreso tra gli anni 2000 e 2002.
Le discrasie motivazionali censurate dalla parte ricorrente, a ben vedere, risultavano evidenti alla luce del percorso argomentativo seguito dalla stessa Corte territoriale veneziana, che, nel passaggio esplicitato a pagina 89 della sentenza impugnata, evidenziava che la formula assolutoria “non significa che nulla e’ accaduto o che le emissioni della centrale non possano aver determinato, come molte attivita’ imprenditoriali (…) una forma di inquinamento atmosferico nel territorio circostante, tale da provocare disagi o problemi per la popolazione (…)”.
Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Venezia, dunque, appariva in contrasto con le emergenze probatorie, muovendo dall’assunto, destituito di fondamento, secondo cui gli spazi di discrezionalita’ di cui disponevano i vertici dell'(OMISSIS) con riferimento al funzionamento della Centrale termoelettrica di (OMISSIS) e il regime derogatorio vigente in materia di emissione di sostanze tossiche legittimassero, per cio’ solo, l’elusione delle garanzie per la salute pubblica dell’area geografica interessata dallo stabilimento in questione.
L’assunto processuale da cui muoveva il Giudice di secondo grado, peraltro, risultava smentito dai dati epidemiologici acquisiti nel giudizio celebrato davanti al Tribunale di Rovigo, cui ci si e’ gia’ riferiti diffusamente, in conseguenza dei quali si accertava che le emissioni tossiche, conseguenti all’attivita’ produttiva svolta dalla Centrale di (OMISSIS), si mantenevano elevate nel biennio compreso tra il 2000 e il 2002.
Ne discendeva che, presupposte tali incontrovertibili condizioni di tossicita’ delle emissioni, ritenere che non si fossero concretizzate situazioni di inquinamento atmosferico del territorio dove erano attivi gli impianti della centrale termoelettrica, solo perche’ non erano stati formalmente superati i limiti prescritti dalla legge, costituiva il frutto di un palese travisamento del compendio probatorio oggetto di vaglio.
In ogni caso, l’autorizzazione all’espletamento di un’attivita’ produttiva non poteva considerarsi alla stregua di una preventiva e incondizionata legittimazione all’inquinamento atmosferico da parte dello stabilimento di (OMISSIS), essendo evidente che i gestori di tali impianti industriali non potevano comunque sottrarsi al generale obbligo del neminem laedere nei confronti della collettivita’ circostante. Nessuna attivita’ produttiva, del resto, poteva determinare la compromissione del diritto fondamentale alla salute dei cittadini, fondato sulla garanzia, costituzionalmente riconosciuta a ciascun individuo, di godere di un ambiente salubre.
L’assenza di giustificazioni idonee a legittimare il comportamento antigiuridico dei vertici dall'(OMISSIS) emergeva anche da un ulteriore dato, costituito dal fatto che la dirigenza societaria, dopo l’approvazione del Decreto Ministeriale n. 159200 del 1990, aveva avuto 12 anni per adeguarsi ai parametri imposti da tale normativa, senza che si attivasse nella direzione richiesta. Tutto cio’ e’ dimostrato dal fatto che, soltanto all’ultima scadenza prevista dalla disciplina ministeriale richiamata, intervenuta alla data del 31/12/2002, l'(OMISSIS) si era conformata ai prescritti parametri, precisando pero’ che non aveva adeguato i propri impianti alle migliori tecnologie dell’epoca, tanto e’ vero che aveva disposto la chiusura provvisoria delle sezioni 1, 2 e 3 dello stabilimento industriale rodigino.
Si e’ gia’ detto, del resto, che tale soluzione emergenziale, conseguente all’inottemperanza dei vertici aziendali dell'(OMISSIS), imponeva un ulteriore intervento legislativo, sfociato nel Decreto Legge n. 25 del 2003, con il quale, tenuto conto della situazione straordinaria nella quale versava lo stabilimento di (OMISSIS) e della sua importanza per la produzione energetica nazionale, si autorizzava il proseguimento dell’attivita’ produttiva in ulteriore deroga a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988. L’utilizzo degli impianti industriali pero’ doveva avvenire sulla base di un piano transitorio – adottato con il Decreto Ministeriale 13 giugno 2003 – che veniva approvato con decreto emesso dal Ministro delle Attivita’ produttive, adottato di concerto con il Ministro dell’Ambiente e sentite le regioni interessate.
4.4.1. A tali considerazioni, occorreva aggiungere che la Corte di appello di Venezia, nell’escludere l’antigiuridicita’ delle condotte degli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non aveva tenuto conto delle evidenze scientifiche che attestavano l’esistenza di una correlazione causale tra l’inquinamento atmosferico conseguente all’impiego di combustibili fossili e l’insorgenza di patologie respiratorie.
Costituiva, invero, un dato scientifico incontroverso quello secondo cui i processi di combustione costituiscono una delle maggiori forme di inquinamento atmosferico, in termini analoghi a quanto riscontrato con riferimento alla gran parte delle emissioni tossiche immesse nell’ambiente circostante la Centrale termoelettrica di (OMISSIS), le cui polveri sottili possedevano un’elevata capacita’ di diffondersi nell’organismo umano, veicolando sostanze ad alta tossicita’.
La riprova di queste conclusioni derivava dall’ampio spettro di patologie respiratorie riscontrate nell’area in questione, i cui effetti dannosi sull’organismo, a breve e a lungo termine, costituivano la dimostrazione della correlazione causale disattesa nella sentenza impugnata. La Corte territoriale veneziana, dunque, svalutava il ruolo eziologico sull’aumento delle affezioni di origine respiratoria della popolazione residente nell’area interessata dallo stabilimento di (OMISSIS), causato dall’emissione di sostanze tossiche, immesse nell’atmosfera in quantita’ elevate e per un lungo arco temporale.
La parte ricorrente, sul punto, richiamava le consulenze tecniche svolte nel giudizio di primo grado dai professori (OMISSIS) e (OMISSIS), ai sensi degli articoli 359 e 360 c.p.p., citate a pagina 9 del ricorso in esame, in cui si evidenziava che “gli effetti dannosi indotti a livello cellulare dalle nane particelle possano avere un effetto aggravante su patologie preesistenti alla tossicita’ indotta da altri agenti nocivi ambientali e quindi agire da concause di una serie di patologie, o che possano contribuire di per se’ a creare una situazione favorevole alla comparsa di patologie cronico-degenerative, o possano esserne di per se’ all’origine (…)”.
Rispetto a tali incontrovertibili dati epidemiologici non poteva rilevare, di per se’ solo, la circostanza che lo svolgimento della produzione energetica della Centrale termoelettrica di (OMISSIS) era stata autorizzata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, articolo 13, comma 1, a tenore del quale: “La regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell’ambiente atmosferico e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti, del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti, della qualita’ e quantita’ delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni, degli oneri economici derivanti dall’applicazione della migliore tecnologia disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento”.
Questa disciplina, infatti, non introduceva una deroga generalizzata alla prosecuzione delle attivita’ inquinanti da parte dello stabilimento di (OMISSIS), presupponendo un complesso di valutazioni di compatibilita’ con la situazione ambientale e la predisposizione di adeguati progetti di risanamento, idonei a garantire la qualita’ e la quantita’ delle sostanze immesse nell’atmosfera, non riscontrabili nel caso in esame. Ne conseguiva che la Centrale di (OMISSIS) aveva operato, per oltre un decennio, in regime transitorio, in forza di una disciplina sulla base della quale le emissioni nocive venivano tollerate in presenza di condizioni di eccezionalita’ e in attesa del rilascio definitivo dell’autorizzazione da parte delle competenti autorita’ ministeriali.

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