Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza n. 3473 del 13 febbraio 2018. Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto.

In punto di onere probatorio spettante all’amministrazione finanziaria la Corte europea ha più volte ribadito che spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare, alla luce di elementi oggettivi ed alla stregua dei principi sull’onere della prova vigenti nello Stato membro, senza, peraltro, esigere dal destinatario della fattura verifiche (circa la qualità di soggetto passivo IVA in capo al fatturante o la disponibilità dei beni di cui trattasi) alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto

Corte di Cassazione
sezione tributaria
Ordinanza n. 3473 del 13 febbraio 2018

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27518-2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
AUTO SERVICE s.r.l. (già Auto Mainella s.r.1.), in persona del legale
rappresentante;
– intimata –
avverso la sentenza n. 306/01/2015 della Commissione tributaria
regionale del MOLISE, depositata il 19/10/2015;
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3473 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO
Data pubblicazione: 13/02/2018
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
— che con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria
Regionale del Molise ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle
entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso
proposto dalla Auto Sevice s.r.1., già Auto Mainella s.r.1., avverso l’avviso
di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria aveva
recuperato a tassazione VIVA relativa ad alcune operazioni di acquisto
intracomunitario di autovetture, in quanto ritenute soggettivamente
inesistenti, effettuate cioè con l’interposizione fittizia di un operatore
nazionale (ovvero la Eurocar Import Export s.r.1.) che era risultato essere
mera società “cartiera”, costituita cioè al solo scopo di realizzare una c.d.
frode carosello;
— che i giudici di appello hanno ritenuto insufficienti ad escludere
l’inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali gli elementi forniti
dall’amministrazione finanziaria, quali: la mancanza di organizzazione, di
dipendenti, di capacità finanziaria, di prezzi inferiori praticati, di mancato
versamento dell’IVA da parte del cedente;
— che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo, cui non ha replicato la società intimata;
— che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), risulta
regolarmente costituito il contraddittorio;
— che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata;
CONSIDERATO 

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