Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1544. L’espulsione dello straniero, identificato, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena anche residua non superiore a due anni per reati non ostativi

L’espulsione dello straniero, identificato, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena anche residua non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, comma 5, profondamente riscritto dalla L. n. 189 del 2002, articolo 15 e ulteriormente integrato dalla L. n. 94 del 2009, articolo 1, comma 22, lettera o), ha natura amministrativa (Corte cost. ordinanza n. 226 del 2004) e costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, della quale e’ obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge, salve le situazioni di non espellibilita’ di cui al successivo articolo 19, che devono essere integrate dalla ricorrenza, al momento della decisione, della compiuta situazione delineata dalla norma di rinvio.

Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1544
Data udienza 11 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 27/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE STEFANO;

lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di (OMISSIS) avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Venezia del 23 gennaio 2017 che ha disposto l’espulsione del condannato quale misura alternativa alla detenzione, a norma del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, comma 5.

2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, lamentando la violazione di legge, in relazione al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, con riguardo alla ritenuta assenza di legami familiari in Italia, essendo il ricorrente fratello di una cittadina italiana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.

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