Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1544. L’espulsione dello straniero, identificato, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena anche residua non superiore a due anni per reati non ostativi

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Il Magistrato di sorveglianza ha applicato al ricorrente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, comma 5, l’espulsione quale misura alternativa alla espiazione nel territorio nazionale della pena detentiva (sentenza GUP Tribunale La Spezia del 21.1.2014), ritenute la sussistenza delle condizioni legittimanti l’espulsione, di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, e la non ricorrenza dei divieti di espulsione, di cui all’articolo 19 dello stesso decreto, e che il Tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione proposta avverso detta decisione, ne ha disposto la conferma, evidenziando la sua non contestata conformita’ alle disposizioni di legge che regolano la materia e rimarcando la corrispondenza della situazione del ricorrente a quella normativamente prevista, come presupposto necessario e sufficiente, ai fini della legittimita’ della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Alla stregua delle richiamate disposizioni normative, l’espulsione dello straniero, identificato, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena anche residua non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, comma 5, profondamente riscritto dalla L. n. 189 del 2002, articolo 15 e ulteriormente integrato dalla L. n. 94 del 2009, articolo 1, comma 22, lettera o), ha natura amministrativa (Corte cost. ordinanza n. 226 del 2004) e costituisce un’atipica misura alternativa alla detenzione, della quale e’ obbligatoria l’adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (tra le altre, Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010 Turtulli, Rv. 249175), salve le situazioni di non espellibilita’ di cui al successivo articolo 19, che devono essere integrate dalla ricorrenza, al momento della decisione, della compiuta situazione delineata dalla norma di rinvio (Sez. 1, n. 26753 del 27/05/2009, Boshi, Rv. 244715).

2. Cio’ premesso, il Tribunale di sorveglianza ha illustrato i precedenti penali e le pendenze giudiziarie del condannato che e’ risultato dedito alla commissione di reati, spesso violenti, e insensibile al rispetto dell’autorita’.

Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, esaminato la situazione familiare del condannato, il quale risulta avere in passato convissuto con i propri familiari, tutti cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno, e quella lavorativa, non risultando il medesimo impiegato.

3. Il ricorrente ha eccepito la mancanza dei presupposti richiesti dalla Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, comma 5, sotto il profilo della sussistenza di una ipotesi di sua non espellibilita’ correlata alla sua situazione familiare per essere fratello di donna coniugata con italiano residente in Italia e, percio’, italiana a sua volta, e alla richiamata normativa, civilistica e in materia di immigrazione, attinente alla tutela dei diritti familiari che sarebbero compromessi nella ipotesi di sua espulsione coattiva dal territorio nazionale.

Tali deduzioni riproducono nei termini svolti gli argomenti prospettati nell’atto di opposizione al decreto di espulsione e nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di sorveglianza, che vi ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, avendo logicamente evidenziato, a fronte dell’accertata tendenza a delinquere e a non rispettare l’autorita’, che i legami con il territorio italiano non sono risultati ne’ stabili, ne’ rientranti tra quelli protetti dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2.

In particolare, con giudizio di fatto logicamente motivato, il Tribunale di sorveglianza ha accertato che la sorella del condannato non convive con il medesimo, ma con il proprio coniuge e in un altro comune, sicche’ non ricorre l’ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c), per difetto del rapporto di convivenza.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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