Nel determinare, ai sensi dell’articolo 663 cod. proc. pen., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell’esecuzione, a norma degli articoli 78 e 80 cod. pen., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non piu’ concretamente eseguibili per l’intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilita’ di inclusione in esso delle pene gia’ coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’articolo 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico.
Sentenza 15 gennaio 2018, n. 1531
Data udienza 20 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
Dott. COCOMELLO Assunta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/11/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI GIURO GAETANO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. SPINACI Sante, che chiede di dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata dalla difesa di (OMISSIS), finalizzata alla rideterminazione della pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nei confronti di quest’ultimo, tramite applicazione della riduzione della medesima per la concessione dell’indulto dopo il cumulo ed il criterio moderatore di cui all’articolo 78 cod. pen..
2. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avverso detta ordinanza, deducendo violazione degli articoli 174 e 78 cod. pen. in relazione alla mancata prioritaria applicazione del criterio moderatore di cui all’articolo in ultimo menzionato sul cumulo delle pene eseguibili e alla successiva detrazione per indulto. La difesa rileva: – che con ordinanza in data 05/03/2009 della stessa Corte di assise di appello era stato applicato l’indulto e ridotta la pena di anni trenta di reclusione, inflitta allo (OMISSIS) con la sentenza del 03/04/2001, a quella di anni ventisette di reclusione; – che con successivo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti era stata cumulata tale pena con quella residua di anni sei, mesi undici e giorni quattro di reclusione relativa a precedente condanna, rideterminando la pena complessiva in anni trenta di reclusione; – che la riduzione di pena conseguente alla concessione dell’indulto avrebbe dovuto operare solo dopo il cumulo materiale, dovendo il beneficio essere applicato soltanto sulle pene suscettibili di effettiva esecuzione, come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 36837 del 15/07/2010; – che, quindi, l’ordinanza impugnata, rigettando la richiesta di rideterminazione della pena, aveva sostanzialmente eluso detto principio, che avrebbe imposto di operare la riduzione dell’indulto solo dopo la riduzione della pena cumulata ad anni trenta di reclusione in applicazione dell’istituto di cui all’articolo 78 cod. pen. e quindi ad una pena, che, cosi’ determinata, risultava suscettibile di concreta esecuzione.
Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza, con ogni conseguenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile, in quanto manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Invero, l’indulto si applica sul cumulo materiale dei reati in concorso, prima di operare il temperamento di cui all’articolo 78 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013 – dep. 23/07/2013, Giuliano, Rv. 256296).
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