segue pagina antecedente
[…]
Orbene le doglianze espresse col presente motivo non scalfiscono tale precipua “ratio decidendi” che sfugge, pertanto, ai rilievi di legittimita’.
3. Col secondo motivo, formulato egualmente per vizio di motivazione, il ricorrente assume che la Corte salentina e’ incorsa in errore nell’affermare che nel giudizio d’appello egli non aveva riproposto la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, avendo insistito solo per il riconoscimento del giudicato in ordine al presupposto dell’azione. Al contrario (OMISSIS) sostiene che, una volta ritenuta l’esistenza del secondo evento invalidante (infortunio o malattia professionale), i giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio avrebbero dovuto ammettere d’ufficio tale mezzo istruttorio al fine di accertare il grado complessivo di inabilita’. Inoltre, secondo il ricorrente, egli non avrebbe potuto chiedere nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1251/04 l’unificazione dei postumi invalidanti, perche’ alla base di tale capo di domanda mancava la necessaria domanda amministrativa, proposta regolarmente solo in data 21.6.2004.
4. Il motivo e’ infondato.
Invero, la Corte d’appello ha spiegato, con motivazione congrua ed esente da vizi di carattere logico-giuridico, le ragioni della mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, volta alla quantificazione dei postumi derivanti dalla seconda malattia professionale, attraverso due ordini di ragioni: – Anzitutto, quella basata sulla constatazione che la censura, attraverso la quale (OMISSIS) si era doluto della mancata ammissione in prime cure di un tale mezzo istruttorio, non era stata prospettata in sede d’appello, ove il ricorrente aveva continuato a sostenere l’efficacia di giudicato della sentenza di rigetto nella parte ritenuta a se’ favorevole, senza richiedere un nuovo accertamento medico dei postumi; inoltre, per la ragione che l’assicurato, gia’ titolare di rendita per malattia professionale al momento della presentazione del ricorso nel giudizio conclusosi con la predetta sentenza di rigetto, non aveva chiesto in quello stesso procedimento l’accertamento, con efficacia di giudicato, dell’esistenza di postumi che, seppur inferiori alla soglia indennizzabile dell’11% di invalidita’ permanente, fossero comunque unificabili, nel suo stesso interesse, a quelli gia’ riconosciutigli, che avevano dato luogo all’attribuzione della rendita in godimento.
Invece, come evidenziato dai giudici d’appello, il ricorrente si era limitato a chiedere l’accertamento, con efficacia di giudicato, solo di postumi pari almeno all’11%, finendo per esaurire, in tal modo, il suo potere d’azione, rispetto alla situazione giuridica tutelata, nel giudizio conclusosi con la predetta sentenza di rigetto.
Ne’ e’ condivisibile l’assunto difensivo del ricorrente secondo il quale non gli era stato possibile chiedere nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1251/04 l’unificazione dei postumi invalidanti a causa della mancata proposizione della domanda amministrativa, proposta regolarmente solo in data 21.6.2004. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si e’ avuto modo di spiegare (Cass. sez. lav. n. 637 del 22.1.1997 e n. 6459 del 29.10.1983) che ai fini della valutazione dell’inabilita’ conseguente all’ultimo infortunio occorso al lavoratore interessato alla costituzione di un’unica rendita da inabilita’ per infortunio sul lavoro ai sensi del Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 80, per effetto di lesioni multiple policrone, non e’ necessario il preventivo espletamento della procedura amministrativa.
5. In definitiva il ricorso va rigettato.
Motivi di equita’, dovuti alla particolarita’ delle questioni giuridiche trattate, inducono questa Corte a ritenere interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Leave a Reply