Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2018, n. 201. L’infortunio sul lavoro già alla base di una domanda giudiziale conclusasi con rigetto non è utile ai fini della richiesta all’Inail dell’unificazione dei postumi per ottenere una rendita complessiva

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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, dedotto per vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente sostiene che ha errato la Corte di merito nell’affermare che egli non potesse presentare la domanda di unificazione dei postumi ed al riguardo assume che se, per un verso, era vero che la sentenza n. 1251/04 aveva rigettato la domanda di condanna dell’Inail al pagamento di una rendita, d’altro canto, era pur certo che nella stessa sentenza era stata riconosciuta l’esistenza della lamentata malattia professionale.
Il ricorrente chiarisce, altresi’, che in data 21.6.2004, sul presupposto dell’esistenza del secondo evento invalidante, egli presento’ richiesta all’Inail di unificazione dei postumi ed aggiunge che in ordine a tale capo di domanda il Tribunale di Brindisi e la Corte d’appello di Lecce avevano omesso qualsiasi giudizio.
A conclusione del motivo il ricorrente pone il seguente quesito di diritto: “L’evento infortunistico posto a base di una domanda giudiziale, anche se conclusosi con sentenza di rigetto, puo’ essere oggetto di domanda all’Inali per unificazione di postumi con rendita complessiva ex articolo 80 T. U.: in tale sede l’Istituto deve procedere ad una valutazione complessiva dei postumi”.
2. Il motivo e’ infondato.
Invero, come questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare (Sez. L, n. 128 del 9/1/2003), “in tema di rendita per malattia professionale, l’accertamento (contenuto in sentenza di rigetto della relativa domanda) di una infermita’ in percentuale non indennizzabile (nella specie 1’8 per cento) non puo’ essere utilizzato al fine di ottenere l’unificazione con rendita gia’ in godimento, atteso che il giudicato di rigetto fa stato solo in ordine alla circostanza che la patologia lamentata non raggiunge la soglia prevista dell’Il per cento, restando irrilevante quale sia la percentuale in concreto riscontrata, ed attesa altresi’ l’inammissibilita’ di azioni di mero accertamento di infermita’ inferiori all’il per cento, onde, al fine dell’unificazione della rendita, e’ necessario procedere ad un nuovo accertamento della percentuale relativa all’infermita’ dedotta.”
Pertanto, correttamente la Corte di merito, nel condividere il convincimento del primo giudice, ha ritenuto che la sentenza di rigetto n. 1251/2004, posta dall’assicurato a base della domanda di unificazione dei postumi invalidanti, non poteva essere utilizzata al fine di ottenere l’unificazione dei postumi, in essa menzionati, con quelli relativi ad una rendita gia’ in godimento, atteso che la stessa decisione di rigetto poteva fare stato solo in ordine alla circostanza che la patologia lamentata non raggiungeva nella fattispecie la soglia minima di indennizzabilita’ dell’11% del grado di inabilita’ permanente.
Ne’ coglie nel segno la censura laddove si assume che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore nell’affermare che non poteva essere presentata la domanda di unificazione dei postumi: in realta’, una tale affermazione non e’ affatto contenuta nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale semplicemente condiviso il convincimento del primo giudice che faceva leva sul predetto orientamento di legittimita’ al fine di negare ingresso alla sentenza di rigetto invocata dall’assicurato per la riunificazione dei postumi, tanto che la Corte di merito richiama anche quanto statuito nella citata sentenza n. 128/2003 circa la necessita’, in tali casi, di un nuovo accertamento della percentuale relativa all’infermita’ dedotta.
In sostanza la peculiarita’ del caso di specie risiede nel fatto, chiaramente evincibile dall’impugnata sentenza, che il (OMISSIS) si limito’ a chiedere l’accertamento della riunificazione dei postumi invalidanti esclusivamente sulla base di un preteso giudicato derivante da una sentenza di rigetto che, tutt’al piu’, poteva far stato, in quanto tale, solo riguardo al fatto che in quel processo non era stata raggiunta la prova della soglia minima indennizzabile ai fini della rendita Inail.

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