Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 11 gennaio 2018, n. 139. In tema di accesso ai documenti amministrativi

In tema di accesso ai documenti amministrativi le necessità difensive, riconducibili all’effettività della tutela di cui all’art. 24 Cost., debbano ritenersi, di regola, prevalenti rispetto a quelle della riservatezza, ma l’applicazione di tale principio va adeguatamente bilanciata allorché vengano in considerazione dati sensibili ovvero dati sensibilissimi, ossia i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato.

Sentenza 11 gennaio 2018, n. 139
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4118 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Ba. e Ra. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Ro. Ge. in Roma, via (…);
contro
Fondazione Policlinico Universitario Ag. Ge., rappresentata e difesa dagli avvocati Ce. Ca. e Ma. Pe., con domicilio eletto presso lo studio Associazione Professional Studio Legale De Ve. in Roma, via (…);
nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Cl. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III QUATER n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente L’ANNULLAMENTO della comunicazione a mezzo pec del -OMISSIS-, con la quale il Responsabile degli Affari Generali e Legali della Fondazione Policlinico Universitaria A. Ge. – Università Cattolica del Sacro Cuore ha respinto la richiesta d’accesso, formulata dal legale di fiducia della ricorrente in data -OMISSIS-, alla documentazione sanitaria connessa all’intervento neurochirurgico subito dall’odierno controinteressato in data -OMISSIS-;
PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente all’accesso alla documentazione sanitaria di cui sopra;
E PER LA CONDANNA della Fondazione Ge. all’ostensione del documento oggetto dell’istanza d’accesso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Policlinico Universitario Ag. Ge. e di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 il Cons. Luigi Birritteri e uditi per le parti gli avvocati Ma. Pe. e Cl. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. -OMISSIS-(pubblicata il 3 maggio 2017) il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da -OMISSIS- avverso il diniego dell’accesso alla documentazione sanitaria connessa all’intervento neurochirurgico subito dall’ex coniuge, -OMISSIS-, in data -OMISSIS- presso il Policlinico “Ge.” in Roma, per l’asportazione di una cisti lombare.
Il primo giudice – dopo aver ricordato che tra la ricorrente e l’ex coniuge è in corso una procedura di separazione ove si controverte anche sull’affido condiviso della figlia minore della coppia – ha motivato il rigetto del ricorso osservando che la parte ricorrente non ha fornito sufficiente dimostrazione dei prescritti requisiti di stretta necessità e indispensabilità dell’accesso agli atti richiesto.
In particolare, rileva il TAR, che “parte ricorrente: a) non evidenzia in alcun modo per quale ragione – anche soltanto in linea potenziale – una siffatta operazione (asportazione cisti lombare) possa de futuro determinare una grave compromissione delle capacità psicofisiche dell’ex marito e delle conseguenti possibilità di accudire in maniera adeguata la figlia minore; b) non evidenzia allo stesso modo per quali motivi una siffatta compromissione possa derivare – anche in questo caso soltanto in linea potenziale – dall’utilizzo dei medicinali post intervento; c) evidenzia soltanto – ed in maniera alquanto generica – che la salute dell’ex marito “non è purtroppo adamantina” ? e che la suddetta “operazione ? potrebbe avere avuto conseguenze sulla salute ? e rendere per lui più difficile la cura della piccola” ed ancora che “gli esiti dell’intervento vanno ad ogni modo controllati anche per verificare l’idoneità del controinteressato alla cura di una minore..”.

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