Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 11 gennaio 2018, n. 139. In tema di accesso ai documenti amministrativi

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In altri termini occorre che la parte fornisca la prova delle stretta necessarietà ed indispensabilità del dato cui chiede di accedere rispetto all’interesse oggetto di tutela.
Al riguardo – come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado – detto onere probatorio non risulta assolto dalla parte ricorrente.
Senza ripetere quanto già osservato sul punto dal Tar del Lazio va preso atto, come rilevato dalla Fondazione appellata, che la stessa istanza di accesso deve, di per sé, ritenersi generica nella parte in cui si chiede di “visionare e di estrarre copia di ogni documento detenuto dal Ge. – anche successivo alle dimissioni – relativo al Dott. -OMISSIS-e correlato all’intervento del -OMISSIS-, anche in relazione ad eventuali somministrazioni di psicofarmaci e/o farmaci stabilizzanti dell’umore, con indicazione della posologia”.
Inoltre, è nozione di comune esperienza che la tipologia dell’intervento subito dal dott. -OMISSIS-non ha, di regola, alcuna correlazione con la somministrazione di psicofarmaci o farmaci stabilizzanti dell’umore.
Pertanto, ancor più rigorosa avrebbe dovuto essere l’indicazione, da parte dell’odierna appellante, di evidenze scientifiche che consentissero di presumere, sul piano astratto, che l’intervento in esame comportasse l’utilizzo di tale tipologia di farmaci. Ma, come detto, di tali evidenze non v’è traccia agli atti del giudizio.
Sicchè, già per questo verso, la pretesa dell’appellante, tenuto conto dei limiti della pertinenza e della non eccedenza, si conferma infondata.
A ciò deve aggiungersi, con riguardo al requisito della stretta necessità, che nelle memorie di replica la stessa ricorrente riferisce di aver “raccolto 7 cartelle cliniche ed il documento rilasciato dal Direttore Sanitario della -OMISSIS-, da cui si desume che il dott. -OMISSIS-assume 3 psicofarmaci con continuità da anni.”
Il che dimostra per tabulas la non necessità di accertare se anche in esito all’intervento subito il -OMISSIS-dalla controparte siano stati prescritti tali farmaci.
Sicchè, alla carenza probatoria accertata dal giudice di primo grado si aggiunge l’evidenza della non necessità dell’accesso per acquisire un dato comunque sostanzialmente già noto alla parte istante, secondo quanto dalla stessa riferito.
Da ciò deriva, nella fattispecie concreta, la prevalenza delle esigenze di riservatezza dei dati sensibilissimi di cui si tratta rispetto a quelle esposte dall’odierna appellante.
La natura delle questioni trattate rende equo compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle persone fisiche interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le suddette persone.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Realfonzo – Presidente FF
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Luigi Birritteri – Consigliere, Estensore

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