Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 febbraio 2018, n. 2838. La nozione di rischi professionali si estende a tutti gli infortuni “in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta”.

La nozione di rischi professionali si estende a tutti gli infortuni “in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta”.

Sentenza 6 febbraio 2018, n. 2838
Data udienza 2 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22520/2012 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 339/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/10/2011 R.G.N. 542/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di rigetto della domanda di (OMISSIS) volta ad ottenere l’indennizzo, quale lavoratore artigiano,per tutti i danni riportati a seguito dell’infortunio in itinere subito in data (OMISSIS).
La Corte ha rilevato, circa il collegamento tra il sinistro e l’attivita’ protetta, che nell’attivita’ degli artigiani occorreva distinguere tra l’attivita’ lavorativa manuale o professionale, direttamente produttiva del bene, da quella inerente alla direzione ed amministrazione dell’impresa.
Ha rilevato che non era controverso che l’ (OMISSIS) fosse rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale mentre si stava recando presso il capannone di (OMISSIS) per controllare l’esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica,destinata a servire gli opifici presi in affitto da alcuni mesi dalla soc. (OMISSIS) sas di cui egli era socio accomandatario, societa’ avente ad oggetto lavorazioni di sabbiatura e verniciatura. Ha, quindi,dedotto che doveva escludersi che l’infortunio si fosse verificato durante lo svolgimento di attivita’ complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale, con la conseguenza che la tutela assicurativa non poteva estendersi all’infortunio di cui era stato vittima l’ (OMISSIS).
Avverso la sentenza ricorre l’ (OMISSIS) con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c.. Resiste l’Inail con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 4, comma 1, dell’articolo 116 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione.
Premesso che non era contestato che si trattasse di infortunio in itinere ha rilevato che la Corte avrebbe dovuto accertare se egli stesse svolgendo attivita’ non manuale di sovraintendenza e controllo del lavoro altrui ai sensi dell’articolo 4, comma 1, n. 7 del citato D.P.R.. Deduce che egli stava svolgendo proprio tale attivita’,non manuale, di sovraintendenza e di controllo del lavoro altrui in quanto si stava recando nell’opificio per verificare i lavoro di allacciamento della corrente elettrica e lo stato di avanzamento dei lavori.
Secondo il ricorrente,inoltre,anche a ritenere applicabile l’articolo 4, n. 3, citato la sua domanda sarebbe stata, comunque, fondata in quanto andavano ricomprese le operazioni complementari e sussidiarie svolte dall’artigiano fuori dai locali, indispensabili in quanto preparatorie, accessorie o connesse alla prestazione lavorativa dell’artigiano e che egli stava proprio svolgendo un’attivita’ complementare dovendosi occupare di controllare l’allacciamento dell’energia elettrica per il funzionamento degli imponenti strumenti di tecnologia, necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio affittato.
In via subordinata,eccepisce illegittimita’ costituzionale della norma qualora si intendesse dare dell’articolo 4, n. 3, citato un’interpretazione particolarmente restrittiva.
Il ricorso e’ fondato.

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