Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 febbraio 2018, n. 2838. La nozione di rischi professionali si estende a tutti gli infortuni “in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta”.

segue pagina antecedente
[…]

La Corte d’appello, dopo aver distinto tra attivita’ lavorativa manuale o professionale direttamente produttiva del bene o servizio da quella inerente alla direzione ed amministrazione dell’impresa, ha, altresi’, escluso che l’infortunio fosse accaduto durante lo svolgimento di un’attivita’ complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale. Ha ritenuto, dunque, che l’attivita’ dell’ (OMISSIS), consistente nel recarsi alla guida della propria vettura presso l’opificio recentemente affittato per verificare i lavori di allacciamento dell’energia elettrica per il funzionamento degli imponenti strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio, non fosse ricompresa nell’ambito di tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La giurisprudenza di questa Corte e’ ferma nel ritenere che “l’occasione di lavoro di cui all’articolo 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali e’ stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attivita’ lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in una attivita’ prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attivita’ proprie del lavoratore (purche’ connesse con il solo limite in quest’ultima ipotesi del cd. “rischio elettivo”. (cfr in tal senso gia’ Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). E’, dunque, consolidato il principio secondo il quale l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell’articolo 38 Cost., da’ rilievo non gia’, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attivita’ protetta.
La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tali principi, ed anzi ha immotivatamente ritenuto estranea all’attivita’ artigianale dell’ (OMISSIS) quella posta in essere per predisporre quanto necessario al suo svolgimento per il funzionamento degli strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio affittato. Essa, pertanto, deve essere cassata, in accoglimento del primo motivo del ricorso,restando assorbito il motivo di ricorso, con il quale, in via subordinata, il ricorrente ha sollevato la questione dell’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 4 del Testo Unico n. 1124 del 1965, ove interpretati nel senso restrittivo affermato dalla sentenza impugnata.
La causa va, pertanto, rimessa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione affinche’ prenda atto dei principi sopra enunciati ed esamini le ulteriori questioni sollevate dall’Inail con riferimento alla sussistenza di un’ipotesi di rischio elettivo, idoneo ad escludere l’indennizzabilita’ dell’infortunio, ritenute assorbite dalla Corte.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *