Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 gennaio 2018, n. 1646. La domanda volta a far dichiarare la nullità, l’invalidità o l’inefficacia degli atti di cessione del ramo di azienda e la conseguente domanda di condanna al ripristino del rapporto di lavoro

La domanda volta a far dichiarare la nullità, l’invalidità o l’inefficacia degli atti di cessione del ramo di azienda e la conseguente domanda di condanna al ripristino del rapporto di lavoro con la cedente appartengono, anche in caso di fallimento della cessionaria, alla cognizione del giudice del lavoro, quale giudice del rapporto e delle controversie relative allo “status” del lavoratore, in quanto l’accertamento richiesto in tali ipotesi non costituisce premessa di una pretesa economica nei confronti della massa fallimentare e dunque non richiede la cognizione del giudice fallimentare, chiamato soltanto alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione paritaria al concorso tra creditori e con effetti esclusivamente endoconcorsuali.

Sentenza 23 gennaio 2018, n. 1646
Data udienza 5 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28363-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

CURATELA FALLIMENTARE DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 478/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/08/2012 R.G.N. 906/2009 + altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto delricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 6 agosto 2012, la Corte d’appello di Milano accertava la sussistenza senza soluzione di continuita’ del rapporto di lavoro di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con (OMISSIS) s.p.a., che condannava al relativo ripristino: cosi’ riformando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande dei tre lavoratori di nullita’, inefficacia o illegittimita’ della propria assegnazione al ramo d’azienda “linea GI” e quella della cessione del preteso relativo ramo d’azienda e comunque del proprio contratto di lavoro dalla predetta societa’ a (OMISSIS) s.r.l., con accertamento della sussistenza senza soluzione di continuita’ del rapporto di lavoro con la prima e sua condanna al relativo ripristino.

A motivo della decisione, la Corte territoriale disattendeva in via preliminare l’eccezione di improcedibilita’ delle domande dei lavoratori in quanto attratte al foro concorsuale per la dichiarazione di fallimento della cessionaria (OMISSIS) s.r.l. nelle more del giudizio di impugnazione, interrotto e tempestivamente riassunto nei confronti della curatela fallimentare, ritenendo la cognizione del giudice del lavoro per l’oggetto delle domande suindicate non strumentale ad una pretesa economica nei confronti della procedura, ne’ incidente sul patrimonio destinato ai creditori.

Nel merito, essa escludeva nell’operazione la configurabilita’ della cessione di un ramo d’azienda, in difetto del requisito di preesistenza (presupposto necessario anche a norma del novellato testo dell’articolo 2112 c.c., comma 5, u.p.) per la discontinuita’ della sua attivita’ presso la cessionaria, neppure essendo stata trasferita l’intera “linea GI”: con la conseguenza del ripristino, senza soluzione di continuita’, del rapporto di lavoro con la cedente dei tre lavoratori, in assenza del loro consenso alla cessione del loro contratto di lavoro alla societa’ poi fallita.

Con atto notificato il 11 e 12 dicembre 2012, (OMISSIS) s.p.a. ricorreva per cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui resistevano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con controricorso; non svolgeva invece difese la curatela delFallimento (OMISSIS) s.r.l., pure intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 24, articoli 409 e 433 c.p.c., per improcedibilita’ delle domande per incidenza degli effetti della nullita’ della cessione di ramo d’azienda e del ripristino del rapporto di lavoro con la cedente sul patrimonio del fallimento della cessionaria, al cui stato passivo in particolare erano stati ammessi crediti dei tre lavoratori a titolo di differenze retributive, indennita’ di mancato preavviso e T.f.r. maturato suscettibili di venir meno.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., per la mancata indicazione delle ragioni di esclusione delle istanze istruttorie dedotte e degli elementi di formazione del convincimento decisorio.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di nullita’ della cessione del ramo d’azienda.

4. Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 113 c.p.c., articoli 2112 e 1406 c.c., per esclusione della nullita’ della cessione del ramo d’azienda in difetto del requisito di preesistenza, in quanto non piu’ necessario a norma del novellato testo dell’articolo 2112 c.c., comma 5, u.p. e in presenza di una lieve modificazione dell’attivita’ dei lavoratori con esso trasferiti.

5. Con il quinto, la ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi, quali la preesistenza e non alterazione della trasferita “Linea GI” nella sua residua consistenza e la piena adeguatezza del know how ceduto, consistente in un insieme di conoscenze di carattere generale, anche non specialistico, coerente con il bagaglio professionale degli informatori medico-scientifici, quali appunto i lavoratori del ramo d’azienda ceduto.

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