Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 gennaio 2018, n. 1646. La domanda volta a far dichiarare la nullità, l’invalidità o l’inefficacia degli atti di cessione del ramo di azienda e la conseguente domanda di condanna al ripristino del rapporto di lavoro

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9.3. Neppure, infine, ricorrono i presupposti di configurazione di un ramo di azienda per il trasferimento di un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, cosi’ da rendere le loro attivita’ interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili (Cass. 6 giugno 2007, n. 13270; Corte Giustizia UE 6 settembre 2011, causa C- 108/10, da n. 42 a n. 51). E cio’ in esito all’accertata insussistenza del trasferimento di un know how individuabile in una particolare specializzazione delpersonale trasferito (anzi esclusa), anche tenuto conto della solo marginale cessione della rete degli informatori medico – scientifici della linea GI, e non gia’ dell’intera organizzazione (ancora recentemente valorizzata, ai fini della sussistenza di un trasferimento d’azienda ai sensi della Direttiva 2001/23 in un settore in cui l’attivita’ sia fondata essenzialmente sulla mano d’opera, la necessita’ che la parte piu’ rilevante del suo personale sia rilevata dal presunto cessionario, per la conservazione dell’identita’ di un’entita’ economica, da: Corte Giust. UE 19 ottobre 2017, Securitas, in causa C-200/16, n. 29), per le argomentate e puntuali ragioni esposte (in particolare: dal primo capoverso di pg. 16 al primo di pg. 17 della sentenza).

9.4. Deve parimenti essere esclusa un’omessa motivazione, per la sua evidente ricorrenza e cosi’ pure una sua insufficienza, sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza delcriterio logico che lo abbia condotto alla formazione delproprio convincimento; e cosi’ anche una contraddittorieta’ di motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, ossia l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Ne’ il vizio di motivazione puo’ consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato alla prova (Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. s.u. 21 dicembre 2009, n. 26825).

9.5. Sicche’, quest’ultimo vizio si risolve in una critica delragionamento decisorio, sotto il principale profilo valutativo degli elementi probatori acquisiti, ridondante in una sollecitazione alla rivisitazione, in contrapposizione con la ricostruzione giudiziale, del merito decisorio, non consentita in sede di legittimita’ (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), a fronte di una motivazione delprovvedimento impugnato congruamente argomentata (per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 16 all’ultimo di pg. 17 della sentenza), con indicazione delle fonti di prova a fondamento della decisione, nella spettanza esclusiva del giudice di merito.

10. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza; senza alcun provvedimento sulle spese nei confronti della curatela fallimentare, cui il ricorso e’ stato notificato a titolo di mera denuntiatio litis e che comunque non ha svolto difese.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

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