Per le prestazioni dell’avvocato funzionali all’accordo di ristrutturazione vale la stessa regola del concordato ai fini del credito. L’assistenza e la consulenza rientrano in automatico tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e vanno soddisfatti in prededuzione nel successivo fallimento. E non è necessario verificare a posteriori se la prestazione è stata o meno utile alla massa in virtù dei risultati raggiunti.
Sentenza 25 gennaio 2018, n. 1896
Data udienza 25 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8114/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi da se medesimi in proprio;
– ricorrenti –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore fallimentare dott.ssa (OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 20/2015 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 16/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi secondo e terzo nei limiti degli importi in accordo e cessazione della materia del contendere o, in subordine, rigetto dei motivi quarto e quinto;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) chiesero di essere ammessi al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a.: (i) in prededuzione, per prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione L. Fall., ex articolo 182 bis; (ii) in privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 2, per prestazioni effettuate nel biennio anteriore al fallimento; (iii) al chirografo, per prestazioni effettuate prima del biennio suddetto.
Col decreto di esecutivita’ dello stato passivo, il credito venne ammesso in privilegio, ai sensi dell’articolo 2751 bis c.c., n. 2, per la minor somma di Euro 15.102,82, considerati gli acconti gia’ percepiti, e al chirografo per le spese forfetarie quantificate in Euro 1.274,13.
Il tribunale di Verona, adito ai sensi della L. Fall., articolo 98, ha respinto l’opposizione rilevando che per la predisposizione dell’accordo di ristrutturazione il credito dei professionisti era stato ammesso in via privilegiata, e non, come invece richiesto, in prededuzione. Ha quindi osservato che la fattispecie L. Fall., ex articolo 182 bis, era estranea, per il carattere privatistico, alla disciplina delle procedure concorsuali e che l’accordo di ristrutturazione, pur omologato, non aveva apportato alcuna utilita’ alla massa dei creditori, essendo stato dichiarato il fallimento a distanza di poco tempo dall’omologa: segnatamente il 26-7-2013 a fronte della data di omologazione del 16-3-2012.
Cio’ premesso, il tribunale ha anche osservato che per le somme correlate all’accordo di ristrutturazione gli istanti avevano gia’ proposto una separata opposizione (ivi rubricata al n. 4353-149), unitamente all’avv. (OMISSIS), e che quanto alle ulteriori somme era da confermare la valutazione del giudice delegato. In particolare gli atti ricognitivi di debito erano suscettibili di revocatoria e la riduzione degli importi rispetto ai parametri di legge era giustificata in base alla oggettiva inutilita’, per la massa dei creditori, dell’attivita’ professionale svolta.
Per la cassazione del decreto del tribunale di Verona, depositato il 16-2-2015 e comunicato via Pec in pari data, gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi.
La curatela ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., e conseguente vizio di ultrapetizione, i ricorrenti sostengono che il tribunale abbia erroneamente pronunciato su un fatto – la presunta duplicazione dei compensi rispetto a quanto preteso dal collegio difensivo (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – che non era stato considerato nel decreto del giudice delegato, e che pertanto “non era stato oggetto delle domande” di essi opponenti.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 182 bis, censurano il provvedimento del tribunale per avere erroneamente escluso che l’accordo di ristrutturazione dovesse rientrare tra le procedure concorsuali.
Col terzo motivo, ancora deducendo violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 111, ascrivono al tribunale l’erronea esclusione della prededuzione in base al fatto di non avere l’accordo di ristrutturazione, pur omologato, apportato un’ effettiva utilita’ alla massa dei creditori, attesa la successiva dichiarazione di fallimento.
Col quarto e col quinto motivo, infine, i ricorrenti denunziano rispettivamente la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 67, per avere il tribunale ritenuto corretta la decisione del giudice delegato in punto di revocabilita’ degli atti di ricognizione di debito relativi al compenso pattuito per l’attivita’ giudiziale e stragiudiziale estranea all’accordo di ristrutturazione, e l’omesso esame di fatto decisivo in ordine alla motivazione spesa per giustificare la correttezza della riduzione del compenso rispetto ai parametri di legge.
2. Nelle memorie depositate ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per comporre bonariamente la controversia.
L’accordo prevede l’ammissione dei ricorrenti al passivo fallimentare in prededuzione, secondo l’ammontare per ciascuno indicato in Euro 5.000,00.
Cio’ postula un provvedimento di modifica dello stato passivo, per adottare il quale il collegio reputa di dover esaminare il fondamento del secondo e del terzo motivo di ricorso, onde fissare i principi di diritto rilevanti in materia, visto che la questione sottostante, relativa al particolare atteggiarsi del rapporto tra la L. Fall., articolo 111, e l’istituto dell’accordo di ristrutturazione, non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte.
3. La tesi dai ricorrenti sostenuta nel secondo e nel terzo motivo e’ fondata.
4. Per quanto suscettibile di venir in considerazione come ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi dell’impresa, e per quanto oggetto di annosi dibattiti dottrinali, l’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182 bis, appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come e’ dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo e’ stato assoggettato dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilita’, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessita’ di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilita’ di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall’altro, (v. la L. Fall., articolo 182 bis, nei suoi vari commi, e la L. Fall., articolo 67, comma 3, lettera e)) suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicita’ sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali.
L’appartenenza al diritto concorsuale puo’ del resto considerarsi implicitamente contrassegnata dalle decisione nelle quali questa Corte ha accostato l’accordo al concordato preventivo, quale istituto affine nell’ottica delle procedure alternative al fallimento (v. per spunti Cass. n. 2311-14; n. 16950-16).
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