Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 25 gennaio 2018, n. 1896. Per le prestazioni dell’avvocato funzionali all’accordo di ristrutturazione vale la stessa regola del concordato ai fini del credito

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5. Quanto poi al fatto che la prededuzione sia stata esclusa in base alla successiva dichiarazione di fallimento, e’ necessario evidenziare che questa Corte ha gia’ affermato, sebbene in relazione al concordato preventivo, che il credito del professionista (nella specie, un avvocato) che abbia svolto attivita’ di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e, come tale, a norma della L. Fall., articolo 111, comma 2, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. n. 22450-15).
La ragione specifica di tale affermazione va rinvenuta nell’essere l’ammissione al concordato in se’ sintomatica della funzionalita’ delle attivita’ di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue integrazioni, giacche’ la norma detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ha introdotto un’eccezione al principio della par condicio (v. pure Cass. n. 8533-13 e n. 8958-14).
La spiegazione rileva anche a proposito delle prestazioni funzionali all’accordo di ristrutturazione, nel senso che, avutasi l’omologazione, non e’ necessario verificare la definitiva tenuta del “risultato” delle prestazioni medesime (il risultato ultimo).
Invero le prestazioni vanno correlate al segno della funzionalita’ di accesso alla procedura minore per la quale sono state svolte. L’utilita’ concreta per la massa dei creditori, ove poi consegua il fallimento, non e’ richiesta, atteso che i concetti – di funzionalita’ e di utilita’ concreta – non possono essere sovrapposti, e men che meno confusi tra loro. In particolare la norma di cui all’articolo 111, secondo comma legge fall., come e’ stato osservato per il concordato preventivo (appunto da Cass. n. 22450-15), risulterebbe priva di senso e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo se la funzionalita’ delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l’ammissione alla procedura alternativa dovesse essere nuovamente valutata ex post con riguardo al fallimento che sia stato infine comunque dichiarato.
Cio’ sta a significare che non puo’ escludersi la funzionalita’ della prestazione, per gli effetti di cui alla L. Fall., articolo 111, per il semplice fatto che all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione sia conseguito il fallimento. Mentre e’ possibile che l’opera intellettuale prestata dal difensore sia valutata di nessuna utilita’ per la massa dei creditori poiche’ prestata in condizioni che sin dall’inizio non consentivano nessun salvataggio dell’impresa.
6. I restanti motivi di ricorso debbono ritenersi rinunciati dai ricorrenti, i quali, concorde la curatela all’esito dell’accordo raggiunto, hanno concluso nel senso della ammissione dei sopra detti specifici crediti secondo la disciplina della prededuzione.
Il decreto del tribunale di Verona va dunque cassato soltanto in parte qua, previa fissazione dei menzionati principi di diritto.
L’accordo inter partes rende ovviamente non necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicche’ la Corte puo’ decidere la causa anche nel merito, ammettendo i crediti in prededuzione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. nella misura per ciascun creditore indicata.
In tal senso il curatore effettuera’ le opportune variazioni dello stato passivo.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. gli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’importo di Euro 5.000,00 ciascuno; ordina la variazione dello stato passivo del fallimento; compensa le spese dell’intero giudizio.

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