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6.4. Peraltro, a tacere di ogni profilo probatorio, si aggiunga che questa Corte (Cass. civ., Sez. 1, sent. n. 11401 del 2016) ha gia’ avuto modo di affermare il principio di diritto, che chiude ogni discussione al riguardo, secondo cui il collocamento fuori sede prestato dall’intermediario in favore dell’emittente o dell’offerente di strumenti finanziari non riguarda “la stipulazione del c.d. contratto quadro, che di per se’ non implica l’acquisto di strumenti finanziari ed e’ percio’ sicuramente estranea alla nozione di “collocamento”, sia pur latamente (OMISSIS).”.

7. Il terzo mezzo comprende piu’ profili di doglianza tra i quali il terzo (quello relativo alla tardiva trasmissione dell’ordine di acquisto) appare del tutto nuovo e, percio’, risulta inammissibile.

7.1. Gli altri due profili (gli ordini telefonici nulli perche’ non rispettosi della forma telefonica e non suscettibili di ratifica o conferma), invece, sono infondati.

7.2. A tale proposito, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 612 del 2016), esaminando alcuni aspetti del problema posto dal ricorrente, ha avuto modo di affermare che:

“l’articolo 60 del regolamento CONSOB n. 11522/98, che impone alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, costituisce uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l’oggettivo ed immediato riscontro della volonta’ manifestata dal cliente, l’esonero da ogni responsabilita’ quanto all’operazione da compiere, ma non impone, in assenza di specifica previsione, un requisito di forma, sia pure “ad probationem”, degli ordini suddetti, restando inapplicabile la preclusione di cui all’articolo 2725 c.c.”.

7.3. Infatti, come dedotto nel ricorso per cassazione, la possibilita’ di dare all’intermediario ordini di acquisto per telefono e’ una modalita’ espressamente consentita dal regolamento intermediari della Consob, che l’ha prevista sia all’articolo 29, che all’articolo 60, gia’ menzionati.

7.4. Tuttavia, una cosa e’ la facolta’ di dare ordini oralmente ed un’altra e’ quella di poter provare quanto richiesto all’intermediario mediante la registrazione dell’ordine su supporti idonei. In tali casi, infatti, non si puo’ certo parlare di una forma ad substantiam, essendo l’ordine dell’investitore dato oralmente all’intermediario, ma solo di una disciplina legislativa di facilitazione della prova, garantita attraverso la registrazione della conversazione.

7.5. Tutto questo, ovviamente, prescinde dalla generale facolta’ che le parti si accordino per un diverso tenore della regolamentazione degli ordini, anche in via formale, ai sensi dell’articolo 1352 c.c..

7.6. E’ quanto ha gia’ riconosciuto questa Corte (Sez. 1 -, Sentenza n. 19759 del 2017) la’ dove, dopo aver ricordato che “il Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, laddove impone la forma scritta, a pena di nullita’, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all’intermediario, la cui validita’ non e’ invece soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro”, ha significativamente affermato che “il principio di cui all’articolo 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita “ad substantiam”, e’ estensibile, ai sensi dell’articolo 1324 c.c., agli atti che seguono a quella stipulazione, come nell’ipotesi degli ordini suddetti”.

7.7. Ovviamente, l’aver riprodotto nel contratto quadro la previsione normativa generale della possibilita’ di dare ordini di acquisto di valori mobiliari oralmente (attribuendo poi alla banca, cosi’ come previsto nel Regolamento intermediari, l’onere di eseguire la registrazione dell’ordine, del quale e’ dato apposito avviso al cliente), non puo’ trasformare la forma orale documentata attraverso la sua registrazione in una nuova ed inedita tipologia di forma convenzionale ad substantiam, tale essendo, semmai, proprio la possibilita’ relativa all’ordine impartito oralmente, in se’ e per se’, non certo la sua documentazione estrinseca, attraverso il supporto della registrazione.

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