Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3087. Sono validi gli ordini telefonici anche se non registrati su supporto magnetico

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7.8. Il ricorrente, chiedendo di dare il valore della forma ad substantiam alla registrazione su supporto magnetico (et similia) dell’ordine impartito oralmente, confonde il piano della convenzione sulla forma (che nella specie riguarda la possibilita’ degli ordini orali di acquisto e di vendita all’intermediario) con quella della prescrizione sulla documentazione di tale forma (prescritta in linea generale dal regolamento intermediari, con la registrazione della conversazione su supporto magnetico et similia).

7.9. Infatti, per quanto oggetto di convenzione inter partes, ai sensi dell’articolo 1352 c.c., l’ordine orale tale resta anche se di esso si prescrive la registrazione su appositi supporti, idonei ad agevolare la prova della loro esistenza e consistenza, senza che per questo si operi una trasformazione della forma orale in altra e diversa, quand’anche sub specie di forma ad substantiam.

7.10. Infatti, la legge prevede esclusivamente la cautela della registrazione su nastro magnetico (ed equivalenti) dell’ordine impartito oralmente, a fini di agevolazione probatoria, venendo a costituire un regime differenziato rispetto a quello della ordinaria prova della conclusione (orale) del negozio che, in questa sede, non essendo rilevante ai fini decisori, non puo’ trovare certo trattazione.

7.11. Del resto anche le cd. forme ad probationem si risolvono in un particolare regime della prova, escludendo quella testimoniale ma consentendone quelle con mezzi diversi.

7.12. Conseguentemente il ricorso va respinto in parte qua, secondo il seguente principio di diritto:

in tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell’articolo 1352 c.c., la possibilita’ di dare all’intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento CONSOB n. 11522/98, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell’ordine non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma uno strumento atto a facilitare la prova – altrimenti piu’ difficile – dell’avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilita’ quanto all’operazione da compiere.

7.13. Restando validi gli ordini telefonici, quand’anche non registrati su supporto magnetico, deve essere respinto anche il profilo critico, avanzato dal ricorrente, relativo alla inefficacia della sanatoria degli ordini ovvero, piu’ correttamente, della firma a fini di integrazione probatoria dell’ordine dato oralmente, atteso che il fatto in se’ neppure viene contestato, dandosi per pacifico che l’incaricata era munita dei necessari poteri, comprensivi di quelli di firma e che tale attivita’ di documentazione richiesta dalla Banca non ha travalicato quanto la delegata aveva il potere di compiere. Insomma, piu’ che di ratifica di ordini invalidi (che invece il giudice a quo ha reputato come dati effettivamente) si tratta solo di una integrazione del supporto probatorio acquisito dalla Banca in vista di un possibile contenzioso.

8. L’ultimo mezzo di cassazione e’ inammissibile, poiche’ le censure del ricorrente non colgono la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata.

8.1. Infatti, la Corte territoriale ha respinto il corrispondente motivo d’appello sulla base del fatto che l’investitore intanto avrebbe potuto giustificare la fondatezza di un’azione risarcitoria in quanto fosse stata provato l’esistenza di un nesso di causalita’ (viceversa, mancante di dimostrazione) tra i presunti inadempimenti dell’intermediario e il danno, ossia che egli – se adeguatamente informato sui rischi – non avrebbe acquistato quei titoli.

9. Il ricorso, complessivamente infondato, va respinto, con le conseguenze di legge: le spese, poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge

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