Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3087. Sono validi gli ordini telefonici anche se non registrati su supporto magnetico

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2. Con il secondo (Violazione e/o falsa applicazione di legge – Nullita’ delle operazioni d’investimento per nullita’ del contratto quadro – non sollecitato da promotore finanziario – ex articolo 30, comma 7, TUF – Omessa e/o contraddittoria motivazione sul punto e sulle istanze istruttorie) l’investitore ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di nullita’ del contratto quadro, proposta in relazione all’articolo 30, comma 7, TUF, avendo considerato assorbente il rilievo della non ricorrenza, nel caso, della fattispecie della “negoziazione fuori sede di strumenti finanziari”.

2.1. Ma, da un lato, sarebbe stata la stessa Banca ad ammettere che il “contratto quadro” era stato sottoscritto al di fuori dei locali commerciali dell’Istituto creditizio e, inoltre, mai il risparmiatore si sarebbe recato nei detti locali per la trattativa; e, da un altro, tali essendo i fatti certi, la Banca aveva mancato di trattare fuori della propria sede con l’ausilio di un promotore finanziario iscritto all’apposito albo (articolo 107 TUF).

3. Con il terzo motivo (Violazione e/o falsa applicazione di legge Nullita’ degli ordini di acquisto non scritti, ratificati a posteriori dalla delegata Maria Grazia (OMISSIS), per difetto di prova del loro conferimento anche nelle forme di cui al contratto quadro Violazione dell’articolo 60 Reg. CONSOB n. 11522/98 – Violazione della forma convenzionale degli ordini prevista dal contratto quadro ex articolo 1352 c.c. – Impossibilita’ della ratifica ex post di ordini nulli, ex articolo 1423 c.c. – Violazione del dovere di buona fede contrattuale (articoli 1375 e 1176 c.c.)) il ricorrente prospetta una pluralita’ di doglianze: A) anzitutto, che non sarebbe stata data la prova del conferimento degli ordini in forma telefonica registrata, cosi’ come previsto dal contratto quadro, sicche’ tali ordini andrebbero considerati nulli per difetto di prova in ordine al loro conferimento; B) inoltre, trattandosi di ordini nulli per difetto di “forma telefonica registrata”, essi non sarebbero suscettivi di ratifica, ne’ per facta concludentia e ne’ con conferma scritta successiva (come sarebbe accaduto nella specie); C) infine, la Banca avrebbe trasmesso la documentazione in esame oltre il termine stabilito dall’articolo 28, comma 5, e articolo 61 Reg. CONSOB n. 11522/98, ossia oltre il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione.

4. Con il quarto (Violazione di legge – Inadeguatezza delle operazioni di investimento in titoli azionari – Violazione degli articoli 28 e 29 Reg. CONSOB n. 11522/98 – Inefficacia informativa sulla propensione al rischio e Inadempimento della Banca) si lamenta la mancata affermazione della responsabilita’ della Banca in considerazione del fatto che la dichiarazione resa dall’investitore circa la sua alta propensione al rischio, per le modalita’ in cui era stata resa, doveva essere considerata inefficace e, di conseguenza, l’Istituto bancario avrebbe dovuto fornire all’interessato le puntuali e specifiche informazioni sui singoli strumenti finanziari, in difetto delle quali sarebbe conseguita la sua responsabilita’ in ordine al mancato assolvimento degli obblighi informativi.

5. Il primo motivo di ricorso (con il quale si chiede la verificazione delle circostanze del fatto documentale secondo cui nell’ultima pagina dell’atto vi sarebbe la sola sottoscrizione, per autentica delle firme, di un “incaricato” e, “per convalida e benestare”, del “Direttore della dipendenza”, ma non quella del legale rappresentante della Banca, posta per accettazione della proposta contrattuale), ove pure rilevante ai fini della decisione, e’ inammissibile perche’ attinente a circostanza nuova, essendo stato introdotta dal ricorrente solo in questa sede di legittimita’ e non avendo formato oggetto di motivazione da parte del giudice distrettuale.

6. Il secondo (che lamenta il fatto che la sentenza abbia respinto l’eccezione di nullita’ del contratto quadro, non munito del diritto di recesso – secondo la previsione di cui all’articolo 30, comma 7, TUF – , avendo considerato assorbente il rilievo della non ricorrenza, nel caso, della fattispecie della “negoziazione fuori sede di strumenti finanziari”) e’ del tutto infondato, in quanto, da un lato, le censure del ricorrente non colgono la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata e, da un altro, esse sono ellittiche rispetto ai principi di diritto gia’ elaborati da questa Corte.

6.1. Infatti, il giudice distrettuale ha respinto la corrispondente doglianza d’appello, oggi riproposta con il secondo mezzo di cassazione, sulla base di una articolata interpretazione in diritto che non ha formato oggetto di specifica censura.

6.2.11 giudice distrettuale, infatti, ha affermato l’insufficienza della prova circa la sottoscrizione del contratto al di fuori dei locali aziendali e comunque la necessita’ di provare la sussistenza, alternativamente, del seguente requisito: quella di un contratto di collocamento tra l’emittente e l’intermediario oppure, quantomeno, di una offerta indirizzata ad una moltitudine di investitori, a condizioni standardizzate.

6.3. Sennonche’, con il motivo in esame, il ricorso si attarda, da un lato, a rivendicare l’apposizione della firma del “contratto quadro” al di fuori dei locali sede della Banca (cio’ che non basta ai fini dell’attribuzione dell’invocata qualificazione) e dall’altro si affanna, inammissibilmente in questa sede di legittimita’, a rivendicare la prova che anche la contrattazione era stata svolta fuori sede, senza compiere alcun tentativo volto a provare quantomeno l’esistenza di una offerta indirizzata ad una moltitudine di investitori a condizioni standardizzate.

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