Sono validi gli ordini telefonici anche se non registrati su supporto magnetico

Ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3087
Data udienza 7 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26320/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo (OMISSIS) S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 874/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca: conclude affinche’ la Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, voglia disporre la sospensione e rinvio a nuovo ruolo del ricorso RG. 26320/12 in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in relazione alla questione oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 10447/17 sopra citata ovvero trasmetterli al Primo Presidente per unione a quello gia’ rimesso;

In subordine perche’ voglia fissare la pubblica udienza per la discussione ed in ulteriore subordine per il rigetto del ricorso, con le determinazioni di legge.

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Milano, per quello che ancora rileva in questa sede, ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta dalla (OMISSIS) San Paolo SpA (d’ora in avanti, semplicemente (OMISSIS)) nei confronti del signor (OMISSIS), riguardante la sentenza del Tribunale di quella stessa citta’ che – a sua volta aveva accolto solo in parte le domande del risparmiatore e dichiarato nulle le operazioni di acquisto e di vendita (dei titoli azionari e dei derivati) poste in essere tra le parti, nel periodo dal 6 dicembre 1999 al 31 dicembre 2002, con esclusione di 34 ordini in quanto sottoscritti dalla sorella delegata (la sig. (OMISSIS)), ed ha, percio’, condannato la Banca convenuta al pagamento della somma di danaro corrispondente a quanto impiegato dal cliente per le operazioni di intermediazione dichiarate nulle, con gli accessori.

2. Secondo la Corte territoriale, anzitutto, il contratto quadro non poteva dirsi nullo per la mancata previsione di una facolta’ di recesso del cliente, ex articolo 30, comma 7, TUF, in quanto, nella specie, non ricorreva il caso della “negoziazione fuori sede” degli strumenti finanziari atteso che, con riguardo ad una tale ipotesi, l’investitore avrebbe dovuto provare (ma nella specie, l’appellante non vi era riuscito) la sussistenza di un contratto di collocamento tra l’emittente e l’intermediario o quantomeno che l’offerta, a condizioni standardizzate, fosse stata concretamente indirizzata ad una moltitudine di investitori.

3. Quanto agli ordini di acquisto dei titoli azionari (fatta eccezione per quelli relativi alle azioni di TIM e di (OMISSIS)) ritenuti validi, essi dovevano essere considerati come efficaci, in quanto: a) il contratto quadro prevedeva la possibilita’ di impartire ordini telefonici, senza che il requisito di forma fosse prescritto ad substantiam, ma (con l’esecuzione della registrazione della telefonata) solo ad probationem; b) la sorella dell’investitore, munita dei necessari poteri, aveva efficacemente ratificato per iscritto gli ordini telefonici.

3.1. Anche in ordine alla doglianza subordinata, relativa al mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte della Banca, la Corte territoriale ha escluso la fondatezza dell’appello in quanto, la dichiarazione dell’investitore di avere una elevata propensione al rischio e di cercare elevati rendimenti anche a costo di perdere il capitale investito, intanto avrebbe potuto giustificare la fondatezza di un’azione risarcitoria in quanto fosse stata provata l’esistenza di un nesso di causalita’ (viceversa, mancante di dimostrazione) tra i presunti inadempimenti posti in essere dall’intermediario e il danno, ossia che egli – se adeguatamente informato sui rischi – non avrebbe acquistato quei titoli.

4. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), affidato a quattro motivi di censura, contro cui ha resistito (OMISSIS), con controricorso e memoria.

4. Il PG ha concluso, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, affinche’ la Corte: 1) rinvii la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite; 2) rimetta la stessa alla pubblica udienza; 3) rigetti il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso (Violazione e/o falsa applicazione di legge – Nullita’ del contratto quadro – sottoscritto solo dal cliente investitore – ex articolo 23 TUF e 30 Reg. CONSOB n. 11522/98 Mancanza di accordo fra le parti ex articolo 1325 c.c. – Nullita’ degli ordii di acquisti) l’investitore ricorrente premette che il contratto quadro sarebbe stato sottoscritto dal solo cliente e percio’ esso sarebbe nullo per violazione dell’articolo 23 TUF e articolo 30 Reg. CONSOB n. 11522/98. Infatti, nell’ultima pagina dell’atto vi sarebbe la sola sottoscrizione, per autentica delle firme, di un “incaricato” e, “per convalida e benestare”, del “Direttore della dipendenza”, non quella del legale rappresentante della Banca, per accettazione della proposta contrattuale.

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