Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2815. La qualificazione giuridica del contratto quadro come gestione individuale di portafoglio titoli e non come collocamento dei titoli determina la responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi

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Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 1453 c.c., per avere escluso che l’inadempimento della convenuta in ordine al contratto cosi’ come qualificato dalla Corte d’Appello possa determinare la risoluzione del contratto.
La censura e’ assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono essere illustrati e trattati congiuntamente, in quanto volti a contestare ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omessa rilevazione della allegazione e quantificazione del danno patrimoniale risarcibile ed ex articolo 360 c.p.c., n. 3, l’omesso rilievo del giudicato sulla non genericita’ della domanda di danno desumibile dalla sentenza di primo grado.
I motivi legati da un nesso logico devono essere accolti nei limiti di cui in motivazione.
La qualificazione giuridica del contratto (quadro), intercorso tra le parti di questo giudizio, come gestione individuale di portafoglio titoli, e non, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, di collocamento dei titoli sui quali si e’ incentrata la contestazione dei ricorrenti, determina l’applicazione del peculiare regime della responsabilita’ contrattuale per violazione degli obblighi informativi contenuta nell’articolo 21 del T.U.F. e negli articoli 25 e segg. del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 e del regime dell’onus probandi stabilito nell’articolo 23 del T.U.F..
Dalla sentenza impugnata (pag. 10 e 11) risulta che vi e’ stata una specifica contestazione relativa al grave inadempimento dell’intermediario, quale parte che ha sottoscritto il contratto di gestione, agli obblighi informativi (tramite condotta infedele del promotore). Sempre la sentenza impugnata nella parte (pag. 12 e 13) relativa alla mancata indicazione del danno risarcibile fa espresso riferimento ad un sua quantificazione e alla giustificazione causale di essa (il mancato rendimento dell’importo versato al promotore per gli investimenti per tutto il periodo nel quale essi sono stati privati della disponibilita’ del danaro investito). Inoltre dalla documentazione allegata fin dal primo grado, e regolarmente riprodotta in ricorso, risulta la differenza tra capitale investito e rendimento (o piu’ esattamente perdita) all’interno di un definito lasso di tempo cosi’ come la determinazione del danno e la sua precisa imputazione causale. Peraltro ha allegato la parte ricorrente, in modo specifico, che nella sentenza di primo grado era riportata la descrizione della condotta inadempiente e delle perdite subite a causa delle violazioni lamentate.
In conclusione non si riscontra alcuna ragionevolezza nella valutazione di genericita’ del danno patrimoniale indicato, tenuto conto, come gia’ rilevato del peculiare regime probatorio stabilito all’articolo 23 T.U.F. e delle puntuali allegazioni di parte ricorrente in ordine alla riconducibilita’ causale del danno indicato alle ingannevoli informazioni ricevute.
In conclusione, devono essere accolti il primo e secondo motivo. Assorbito il terzo. Accolti il quarto e quinto. Alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione perche’ decida anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo. Assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione perche’ decida anche sulle spese del presente giudizio.

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