Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 6 febbraio 2018, n. 2815. La qualificazione giuridica del contratto quadro come gestione individuale di portafoglio titoli e non come collocamento dei titoli determina la responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi

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Tuttavia l’atto d’appello non contiene alcuna indicazione in ordine al danno risarcibile. Solo nelle conclusioni vi e’ un riferimento al danno subito come qualificato in citazione. Ma il riferimento non fornisce alcuna indicazione utile al fine di accertare la reale misura e natura del danno, essendo il pregiudizio patrimoniale determinato genericamente in 20000 euro, ma con riferimento cronologico indeterminato e inidoneo a fornire indici specifici del danno stesso, con riferimento ad un periodo definito, non essendo stato chiarito l’esito dell’investimento. In conclusione la domanda risarcitoria presenta un deficit allegativo e probatorio non colmato.
Avverso tale pronuncia hanno ricorso per cassazione gli investitori. E’ stato depositato controricorso da (OMISSIS) s.p.a. Vi sono memorie di entrambe le parti e conclusioni scritte del sostituto procuratore generale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo e secondo motivo possono essere esposti e trattati unitariamente perche’ eziologicamente connessi.
In essi viene dedotto il vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per radicale illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in ordine al difetto di legittimazione passiva di S.P.A. (OMISSIS) nonche’ la violazione di legge, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per non aver ritenuto concluso tra le parti in giudizio un contratto di gestione patrimoniale.
Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.
Si deve procedere preliminarmente ad una corretta definizione del contratto di collocamento titoli al fine di verificare se nel caso di specie, il contenuto giuridico tipico ad esso riconducibile sia quello effettivamente ritenuto dalle parti nel contratto effettivamente posto in essere. Tale giudizio e’ sollecitato, in particolare, dalle censure formulate ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dalle parti ricorrenti e non ha ad oggetto la valutazione dell’opzione ermeneutica eseguita dal giudice del merito.
Il contratto di collocamento, cosi’ come definito nel Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (d’ora in poi verra’ usato l’acronimo T.U.F.), all’articolo 1 comma 5, lettera c), nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, rientra tra i servizi d’investimento e, secondo la definizione comunemente riscontrabile nel glossario Consob e della Borsa italiana, consiste in un’operazione di distribuzione e diffusione sul mercato di strumenti finanziari di nuova emissione o gia’ esistenti che puo’ essere realizzata come collocamento semplice (l’intermediario assume l’impegno di vendere presso il pubblico una parte dei titoli oggetto di offerta) o con sottoscrizione od acquisto a fermo (l’intermediario acquista i titoli dell’emittente e s’impegna a collocarli presso gli investitori) o con assunzione di garanzia (l’intermediario s’impegna a sottoscrivere l’eventuale quota di titoli invenduti dopo la chiusura del periodo di offerta).
La gestione individuale di portafogli (ovvero il servizio reso dall’intermediario, per mezzo del promotore finanziario nel presente giudizio) e’ contenuto nell’articolo 1, comma 5 del T.U.F. alla lettera d) subito dopo la definizione del collocamento.
Da questo sintetico quadro normativo si puo’ agevolmente rilevare:
a) Il contratto di collocamento si rivolge al rapporto tra emittenti ed intermediari (se il collocamento e’ privato esclusivamente ad intermediari professionali) e, tendenzialmente non determina un vincolo negoziale diretto tra emittente e investitore.
b) L’intermediario assume come in qualsiasi altro servizio d’investimento, ed in particolare se i titoli oggetto di collocamento fanno parte di un portafoglio affidato in gestione, gli obblighi contrattuali previsti negli articoli 21 e segg. del T.U.F. meglio articolati nel Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (articoli 26 e segg.). Non modifica la posizione negoziale dell’intermediario che ha sottoscritto, come nella specie, il contratto di gestione portafoglio titoli, la circostanza che i titoli stessi siano parte del predetto portafoglio in virtu’ del collocamento degli stessi da parte dell’intermediario-collocatario.
La conclusione di un contratto di gestione individuale di titoli emerge inequivocamente dalla lettura del testo negoziale riportato nel ricorso e non contestata, sotto questo specifico profilo, dalla parte controricorrente. E’ la s.p.a. (OMISSIS) ad essere vincolata con la (OMISSIS) da un contratto di collocamento titoli. I due rapporti sono separati, come emerge dalla mancata partecipazione della Sim al contratto dedotto nel presente giudizio. Non emerge, peraltro, dalla lettura del testo negoziale alcun rapporto giuridicamente vincolante tra gli investitori e la (OMISSIS), ne’ viene in evidenza la tipologia di collocamento sottostante la gestione.
Il collocamento dei prodotti finanziari facenti parte della gestione patrimoniale e’ affidata all’intermediaria (OMISSIS) che ne risponde in via diretta ed esclusiva verso l’investitore. La legittimazione passiva non puo’ che essere in capo alla S.P.A (OMISSIS), secondo quanto risulta normativamente imposto dalle regole inderogabili sulla responsabilita’ dell’intermediario emergenti dal T.U.F. atteso che la (OMISSIS) non e’ parte del contratto e non ha assunto vincoli, neanche indiretti con l’investitore.
La trasmissione del contratto alla (OMISSIS) non modifica la posizione contrattuale delle parti del presente giudizio, giustificandosi con il vincolo derivante dal contratto di collocamento tra intermediario e (OMISSIS).

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