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Essi pertanto chiedevano la restituzione del capitale investito nonche’ il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Il giudice di primo grado, in accoglimento dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da s.p.a. (OMISSIS), ha rilevato che la banca si era limitata a proporre ai clienti tramite il promotore, un servizio di gestione patrimoniale attuato dalla (OMISSIS), non evocata in giudizio. La banca convenuta non era legittimata in ordine alle domande di nullita’, annullamento e risoluzione del contratto di gestione.
Il Tribunale escludeva comunque profili di responsabilita’ in capo alla collocatrice la quale aveva adempiuto regolarmente ai suoi obblighi.
Il giudice di secondo grado, a sua volta, ha fondato la propria decisione sulle seguenti considerazioni:
la societa’ convenuta (s.p.a. (OMISSIS)) e’ mera collocatrice del prodotto e non e’ parte del contratto d’investimento in oggetto. Il contratto afferma espressamente che “i sottoscrittori conferiscono a (OMISSIS) il mandato di gestione in nome proprio e per loro conto del patrimonio affidato alla societa’ stessa con la sottoscrizione del presente contratto” ed inoltre precisa “il collocamento del servizio di gestione del presente contratto e’ affidato a (OMISSIS) s.p.a.” la quale vi provvede anche attraverso i propri promotori finanziari”.
Gli investitori appellanti hanno dichiarato nella memoria di replica alla conclusionale avversaria nel giudizio d’appello che intendono contestare “la nullita’ e l’annullabilita’ del diverso e precedente contratto di mandato e d’intermediazione intervenuto con (OMISSIS) s.p.a.”, ossia dell’incarico avente ad oggetto la trasmissione del contratto e del patrimonio alla societa’ di gestione e l’espletamento delle attivita’ amministrative. Tale affermazione, ritiene la Corte d’Appello, e’ in contrasto con il reale tenore della domanda relativa fin dall’origine alla pretesa nullita’, annullabilita’ e risoluzione del contratto d’investimento stipulato il 22/11/2000. Tale domanda non riguarda il mandato conferito alla convenuta come mera collocatrice del prodotto incaricata di trasferire i fondi ad altro soggetto e di curare le attivita’ strumentali ed amministrative, bensi’ il mandato di gestione sul presupposto errato che fosse stato conferito alla banca convenuta e non ad altro soggetto.
Il contratto di gestione non e’ stato stipulato con la convenuta e da tale considerazione e’ derivato il difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande di nullita’, annullamento e risoluzione del contratto.
La Corte d’Appello non ha invece condiviso la parte della motivazione della sentenza di primo grado volta ad escludere la responsabilita’ della convenuta in ordine al contratto stipulato. Secondo la sentenza impugnata il contratto concluso e’ di “collocamento di prodotto finanziario” nonche’ di “trasmettere i valori che costituiscono il patrimonio conferito in gestione a tale societa’ e di espletare le ulteriori attivita’ strumentali e di carattere amministrativo”. Questa attivita’, svolta dall’intermediario finanziario, tramite un soggetto suo promotore non e’ priva di responsabilita’ attesa la grave illiceita’ del comportamento del promotore che ha inciso sulla decisione degli investitori in ordine alle loro possibilita’ d’investimento. In ordine a tale illecito e’ prospettabile la responsabilita’ solidale della banca, salvo il concorso del creditore ex articolo 1227 c.c..
Il promotore infedele, inoltre, non ha rispettato gli obblighi informativi su di esso incombenti anche sotto il profilo dell’adeguatezza degli investimenti.
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