Per i crediti maturati l’avvocato non deve produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione.
Ordinanza 16 gennaio 2018, n. 824
Data udienza 15 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24098/2012 proposto da:
(OMISSIS), difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 20/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione ex articolo 98 l. fall. proposta dall’avv. (OMISSIS) contro il decreto di esecutivita’ dello stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.r.l., che aveva accolto solo in minima parte la domanda di ammissione del credito vantato dal legale in corrispettivo dell’attivita’ giudiziale e stragiudiziale svolta in favore della societa’ poi fallita.
Il giudice del merito ha preliminarmente rilevato che la domanda era totalmente sfornita di prova, in quanto l’avvocato (OMISSIS) non aveva prodotto in giudizio, come sarebbe stato suo onere, i documenti allegati nella fase di verifica, ma si era limitato a richiederne l’acquisizione. Ha poi respinto le istanze istruttorie formulate dall’opponente, escludendo l’ammissibilita’ del giuramento decisorio da questi deferito al curatore ed affermando che i capitoli di prova testimoniale dallo stesso articolati avevano ad oggetto circostanze inidonee a dimostrare la natura e l’entita’ delle prestazioni svolte.
Il decreto e’ stato impugnato dall’avv. (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui il Fallimento di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la domanda sfornita di prova, nonostante egli avesse prodotto in sede di insinuazione i documenti atti a dimostrare l’attivita’ professionale espletata e ne avesse espressamente richiesto l’acquisizione nell’atto di opposizione.
2) Col secondo contesta di non aver fornito prova delle prestazioni stragiudiziali (svolte per difendere (OMISSIS) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate) per le quali aveva richiesto il compenso di Euro 23.924,29.
3) Con il terzo sostiene che l’inerzia del curatore, che non aveva dato seguito alla sua richiesta di promuovere con urgenza, ovvero entro il termine di decadenza di novanta giorni, l’impugnazione contro l’avviso di accertamento notificato ad (OMISSIS) nelle more del procedimento per la dichiarazione di fallimento, legittimava il legale rappresentate della fallita a proporre il ricorso e giustificava l’ammissione del credito da lui maturato per la relativa attivita’ professionale, che, fra l’altro, si era rivelata utile, in quanto il giudice tributario aveva sospeso l’esecutivita’ dell’avviso.
4) Con il quarto deduce di aver deferito al curatore il giuramento de scientia, sicuramente ammissibile, e non quello de veritate.
5) Con il quinto si duole della mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale articolati a sostegno della domanda.
6) Con il sesto ribadisce che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il giuramento de scientia puo’ essere deferito al curatore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva del credito.
7) Con il settimo impugna la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di opposizione.
CONSIDERATO CHE:
8)Il primo motivo e’ fondato.
Questa Corte, con due recenti sentenze alle quali il collegio intende dare continuita’, (Cass. nn. 12548/017, 12549/017), ha infatti rivisto il proprio precedente orientamento restrittivo ed ha affermato che l’articolo 99, comma 2, n. 4) l. fall., a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, “l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti” non comporta l’onere per l’opponente di produrre ex novo i documenti gia’ allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che, al fine di farli valere quali mezzi di prova nel corso successivo del giudizio, quei documenti siano elencati nell’atto introduttivo, ovvero che con tale atto ne sia domandata l’acquisizione.
Nella specie e’ pacifico che l’avv. (OMISSIS) avesse richiesto l’acquisizione dei documenti allegati alla domanda depositata nella fase di verifica: il tribunale avrebbe pertanto dovuto accogliere tale richiesta ed esaminare i documenti, onde valutare se dagli stessi potesse trarsi, in tutto o in parte, la prova dell’esistenza e dell’ammontare del credito in contestazione.
Resta assorbito il secondo motivo, che attiene alla medesima questione, illustrata sotto un piu’ limitato profilo.
9) Il terzo motivo e’ inammissibile, siccome riferito ad un tema di indagine sul quale il giudice del merito non ha pronunciato e che, ove effettivamente dedotto in sede d’opposizione ed implicitamente ritenuto assorbito dal rilievo della mancanza di ogni prova documentale del credito, dovra’ formare oggetto del giudizio di rinvio.
10) Parimenti inammissibili, per difetto assoluto di specificita’, sono il quarto ed il sesto motivo del ricorso, con i quali il ricorrente lamenta la mancata ammissione del giuramento deferito al curatore, assumendo che si tratterebbe di giuramento de scientia e non de veritate, senza pero’ riportarne il testo, ne’ indicare l’atto processuale (ricorso, verbale di causa, eventuali memorie) nel quale lo avrebbe dedotto.
11) Per analoghe ragioni va dichiarato inammissibile anche il quinto motivo di ricorso, che non solo non riporta i capitoli di prova testimoniale articolati dal ricorrente, ma non fa neppure accenno alle circostanze che ne formavano oggetto e, dunque, ai fatti storici, decisivi al fine di un diverso esito della controversia, che il giudice avrebbe potuto accertare attraverso l’escussione dei testi.
12) All’accoglimento del primo motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
13) La censura che investe la pronuncia sulle spese e’ assorbita.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il settimo, e dichiara inammissibili gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
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