Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 gennaio 2018, n. 659. Rimane esclusa dalla ricorribilita’ per cassazione l’erronea valutazione del materiale istruttorio che sia compiuta dal giudice di merito

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Il secondo motivo rileva “omessa, contraddittoria e illogica motivazione anche in relazione al combinato disposto con l’articolo 2697 c.c., articolo 115 c.p.c., comma 2 (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il terzo motivo assume “omessa, contraddittoria e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia anche in relazione al combinato disposto con l’articolo 2697 c.c., articoli 210 e 274 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5). Sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati”.

Il quarto motivo denunzia “nullita’ del decreto per violazione dell’at. 112 c.p.c.. Omessa pronuncia su capi della domanda (articolo 360 c.p.c., nn. 4 e 5)”.

3.- Il primo motivo assume, in sostanza, che il decreto del Tribunale – dopo avere rilevato che “per le campagne A/I 08-09” e “P/E 2009” la “parte opposta non ha contestato in alcun modo ne’ l’an, ne’ il quantum per cui appare verificato il diritto” – non ha tuttavia conteggiato e ammesso tutte le voci economiche (che il ricorrente assume essere) relative alle dette compagne. E viene, per tale peculiare riguardo, a riportare una serie di cifre, con calcoli e somme (per quanto con riferimento non limitato alle campagne che la Procedura non ha contestato).

Il motivo e’ inammissibile.

Lo stesso chiede, all’evidenza, un riesame di fatto, secondo quanto resta per contro precluso alla valutazione di questa Corte.

4.- Il secondo motivo e il terzo motivo vanno trattati in modo congiunto, in ragione della complementarieta’ che li lega. Gli stessi gravitano sui compensi per le stagioni P/E 2010 e A/I 2010-2011, che sono stati pretesi dal ricorrente e pero’ contestati dalla Procedura.

Il secondo motivo assume, in particolare, che il decreto ha fatto cattivo uso della norma dell’articolo 2697 c.c., in quanto il ricorrente aveva dato sufficienti prove positive del suo diritto alle somme pretese e che in tale senso convergeva, altresi’, la disposizione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2 (“gli ordini relativi alla primavera estate 2010 prevedevano tempi di consegna per prassi e consuetudine, da ritenersi di comune conoscenza”).

Il terzo motivo si richiama, a sua volta, alla circostanza che il ricorrente aveva chiesto di essere ammesso a prova per testi in proposito e aveva anche formulato richiesta di ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. e di consulenza tecnica contabile. Tanto per concludere che l'”omesso espletamento della prova ha leso irrimediabilmente il diritto di difesa e di allegazione della deducente, su un punto decisivo della controversia, con conseguente censurabilita’ del provvedimento”.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissibili.

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