Deve considerarsi rinunciata la domanda subordinata di garanzia, che, proposta in primo grado nei confronti delle compagnie assicuratrici e rimasta assorbita in virtù del rigetto della domanda principale, non é stata riproposta nel giudizio di secondo grado ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
Ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2181
Data udienza 4 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEIZONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26917 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sub Commissario (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del dirigente rappresentante per procura (OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
e
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS) S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
(OMISSIS) S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n. 650/2016, pubblicata in data 22 giugno 2016 (e notificata in data 29 agosto/15 settembre 2016);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti delle (OMISSIS) S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni riportati cadendo nel discendere da una carrozza ferroviaria della convenuta, che si era fermata al di fuori della banchina.
La societa’ convenuta ha chiamato in garanzia la propria assicuratrice della responsabilita’ civile, (OMISSIS) S.p.A., che a sua volta ha chiamato in causa, quali coassicuratrici, (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A..
La domanda principale e’ stata rigettata dal Tribunale di Lecce, per intervenuta prescrizione.
La Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettata l’eccezione di prescrizione e disattesa ogni altra domanda, ha condannato le (OMISSIS) S.r.l. a pagare l’importo di Euro 22.400,00 in favore dell’attrice, oltre accessori, nonche’ le spese del doppio grado di giudizio. La ha altresi’ condannata a rimborsare alle compagnie chiamate in causa le spese del giudizio di secondo grado, senza decidere sulle domande di garanzia, ritenute non riproposte ai sensi dell’articolo 346 c.p.c..
Ricorre (OMISSIS) S.r.l., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato con riguardo ai primi due motivi e manifestamente fondato con riguardo al terzo.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La ricorrente ha depositato memoria (con costituzione di nuovo difensore) ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
segue pagina successiva
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