Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2181. Deve considerarsi rinunciata la domanda subordinata di garanzia, che,  rimasta assorbita in virtù del rigetto della domanda principale, non é stata riproposta nel giudizio di secondo grado

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4. Con il terzo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. e segg.”.

Il motivo (in relazione al quale la stessa controricorrente si e’ rimessa alla giustizia) e’ manifestamente fondato.

La Corte di appello ha ritenuto implicitamente rinunziate le domande di garanzia proposte da (OMISSIS) S.r.l. nei confronti delle compagnie assicuratrici, in quanto non riproposte ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., dopo che erano rimaste assorbite dal rigetto della domanda principale in primo grado.

La societa’ convenuta non puo’ quindi ritenersi soccombente in grado di appello nei rapporti con tali compagnie, che del resto sono state evocate nel giudizio di secondo grado dall’attrice appellante – la quale ne aveva tra l’altro chiesto la condanna in solido con la convenuta principale – e le cui difese volte a negare la sussistenza della responsabilita’ di quest’ultima sono state disattese, in virtu’ dell’accoglimento di tale domanda (con accertamento vincolante anche nei rapporti con l’assicurata).

Dunque la condanna della prima a rimborsare alle seconde le spese del grado effettivamente non puo’ ritenersi conforme al principio di soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c..

Non essendo state avanzate ulteriori censure sulla pronunzia in ordine alle spese di lite, alla cassazione della decisione impugnata sul punto puo’ seguire, quale decisione nel merito, la compensazione delle spese stesse nei rapporti tra convenuta principale e chiamate in causa, sussistendo giusti motivi ai sensi dell’articolo 92 c.p.c..

5. E’ accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri.

La sentenza impugnata e’ cassata in relazione al solo terzo motivo di ricorso e, decidendo nel merito con riguardo a tale motivo, le spese del giudizio di appello, tra (OMISSIS) S.r.l. e le compagnie chiamate in causa nel corso del giudizio di primo grado sono integralmente compensate.

Le spese del giudizio di legittimita’ possono essere integralmente compensate tra la ricorrente e l’unica controricorrente, in virtu’ della parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri;

– cassa la sentenza impugnata in relazione al solo motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di appello, tra (OMISSIS) S.r.l. e le compagnie chiamate in causa nel corso del giudizio di primo grado;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

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