Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2181. Deve considerarsi rinunciata la domanda subordinata di garanzia, che,  rimasta assorbita in virtù del rigetto della domanda principale, non é stata riproposta nel giudizio di secondo grado

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di tardivita’ del ricorso, avanzata dalla controricorrente (OMISSIS) S.p.A., e’ infondata.

La sentenza impugnata risulta notificata alla societa’ ricorrente in data 15 settembre 2016, come emerge dalla relazione di notificazione allegata alla copia del provvedimento da questa depositato ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, e come e’ del resto confermato dalla stessa certificazione dell’UNEP di Lecce prodotta dalla controricorrente a sostegno della propria eccezione.

Il termine per impugnare scadeva quindi in data 14 novembre 2016, e la notificazione del ricorso e’ stata richiesta ed eseguita esattamente in tale ultima data, sia a mezzo ufficiale giudiziario, come risulta dalla relativa attestazione, sia a mezzo PEC, come risulta dalla relazione di notificazione prodotta e certificata conforme agli originali telematici dal difensore.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “omesso esame per un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

Il fatto decisivo non esaminato dai giudici di merito sarebbe costituito, secondo la societa’ ricorrente, dalla propria deduzione per cui l’evento lesivo sarebbe stato addebitabile, almeno in parte, alla negligenza della stessa attrice danneggiata. Ma la corte di appello ha espressamente preso in considerazione tale deduzione, e l’ha motivatamente disattesa, avendo ritenuto – in base alle prove acquisite agli atti ed alla valutazione di tutti i fatti storici rilevanti – che la causa esclusiva della caduta della (OMISSIS) era stata la negligenza degli operatori della ferrovia i quali, per errore, avevano aperto le porte delle vetture quando il treno non si trovava ancora in corrispondenza del marciapiede, dove la discesa dei passeggeri avrebbe dovuto avvenire in condizioni di sicurezza.

Il motivo di ricorso in esame, dunque, si risolve nella sostanza in una contestazione di accertamenti di fatto incensurabilmente operati in sede di merito, e in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.

3. Con il secondo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione dell’articolo 346 c.p.c.”.

Il motivo e’ manifestamente infondato.

Dall’esame della memoria di costituzione di (OMISSIS) S.r.l. nel giudizio di appello emerge con assoluta evidenza la correttezza della decisione impugnata, laddove si afferma che la domanda subordinata di garanzia da questa proposta in primo grado nei confronti delle compagnie assicuratrici e rimasta assorbita in virtu’ del rigetto della domanda principale, non era stata riproposta nel giudizio di secondo grado ai sensi dell’articolo 346 c.p.c..

Ed e’ appena il caso di rilevare che non possono assolutamente essere considerati elementi decisivi in senso contrario, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, ne’ la circostanza che, nell’epigrafe della suddetta memoria, tra le parti del giudizio siano indicate anche le compagnie chiamate in causa (regolarmente evocate nel giudizio di secondo grado dall’attrice appellante), ne’ il richiamo alla domanda di garanzia formulata in primo grado nell’ambito dell’esposizione dei fatti di causa in tale memoria contenuta, e tanto meno le difese di merito sul punto svolte delle stesse chiamate in causa, evidentemente irrilevanti in mancanza della espressa ripropo-sizione della domanda richiesta dall’articolo 346 c.p.c., che impone al giudice di ritenere la domanda stessa rinunziata.

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