ll contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13241.

La massima estrapolata:

ll contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente; l’indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell’obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità e, dunque, occorre verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell’inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall’inadempimento della controparte.

Ordinanza 16 maggio 2019, n. 13241

Data udienza 27 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6007-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 68/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano dinanzi al Tribunale di Bergamo la societa’ (OMISSIS) Sas, esponendo che il 2 dicembre 2002 era stato stipulato inter partes il contratto preliminare di compravendita di un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS), destinato ad edificazione di civili abitazioni, con l’espressa pattuizione che detto immobile era compreso in un piano di lottizzazione gia’ approvato, di consistenza di metri quadri 3712,00 e sul quale potevano essere costruiti fabbricati residenziali aventi superficie coperta complessiva di metri quadri 1130,12, volumetria complessiva massima di metri quadri 5015,25 ed altezza massima di metri 7,50; che dopo il versamento della somma di Euro 87.797,67, a titolo di caparra confirmatoria, l’elaborazione dei progetti edilizi da sottoporre all’approvazione dell’amministrazione comunale e l’attivazione di trattative per l’appalto delle opere edilizie per la vendita degli appartamenti da realizzare, essi attori avevano appreso che il terreno in oggetto non possedeva la capacita’ edificatoria promessa. Gli stessi chiedevano, pertanto, l’accertamento dell’inadempimento contrattuale in capo alla societa’ (OMISSIS), la legittimita’ del recesso comunicato alla controparte e la condanna di quest’ultima alla restituzione della somma pari al doppio della caparra versata, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Il Tribunale dichiarava le parti sciolte dal contratto preliminare e condannava la societa’ (OMISSIS) a restituire agli attori la somma versata a titolo di caparra, con interessi legali dalla data della sentenza, compensando interamente le spese.
3. Avverso la suddetta sentenza proponevano appello gli originari attori, e la societa’ (OMISSIS) appellata, a sua volta proponeva appello incidentale.
4. La Corte d’Appello sostanzialmente confermava la sentenza di primo grado, accogliendo solo il motivo di appello dell’appellante principale volto ad ottenere la decorrenza del calcolo degli interessi dalla data della originaria domanda.
In particolare, il giudice del gravame rilevava che, quanto alle istanze istruttorie, la parte appellante vi aveva rinunciato con la propria richiesta di fissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni, e quanto alle richieste della societa’ appellata formulate nelle conclusioni, le stesse non erano motivate, non essendo annunciato alcun argomento di critica avverso la contraria decisione del primo giudice.
La Corte d’Appello, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., rilevava la novita’ della domanda proposta dall’appellata, secondo la quale la Corte doveva decidere incidentalmente in merito alla possibilita’ di edificare secondo i parametri fissati nel piano di lottizzazione e dichiararne l’illegittimita’ in relazione al rifiuto del Comune di (OMISSIS) di validare i parametri a vantaggio di quelli indicati nel piano regolatore generale, mentre la domanda subordinata degli appellanti di dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare era stata pacificamente abbandonata nel corso del giudizio di primo grado in favore di quella di recesso.
4.1 Quanto ai restanti motivi di appello, riteneva il primo manifestamente infondato per carenza di interesse, in quanto avente ad oggetto una pronuncia volta a far venir meno il vincolo contrattuale.
Riteneva infondate le doglianze relative alla statuizione che aveva negato la sussistenza del presupposto per il legittimo esercizio del recesso.
La Corte d’Appello, in particolare, riteneva che mancasse nella specie il presupposto per il valido esercizio del diritto di recesso ovvero il possesso della qualita’ di parte non inadempiente. Infatti, dall’istruttoria era emerso che i commissari acquirenti avevano avuto conoscenza della sfavorevole modificazione dei parametri di edificabilita’ il 5 marzo 2003, dunque la decisione di non versare l’acconto in scadenza il 31 gennaio 2003, restava priva di una valida giustificazione.
Non era provato che gli appellanti avessero avuto conoscenza delle modifiche sfavorevoli in data antecedente, in quanto tutti i documenti prodotti erano privi di attestazione di deposito presso gli uffici dell’ente locale e la prova non poteva essere testimoniale.
4.2 Veniva respinto anche l’appello incidentale relativamente alla negazione del promittente venditore del proprio inadempimento. Sussisteva, infatti, la riduzione della capacita’ edificatoria del bene venduto rispetto alla garanzia espressamente formulata nel contratto preliminare di edificabilita’ secondo i parametri di cui al piano di lottizzazione poi modificato dall’approvazione della variante al piano regolatore generale.
Secondo la Corte d’Appello, in caso di inadempienze reciproche si doveva procedere al giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, tenuto conto dei rispettivi interessi e dell’oggettiva entita’ degli inadempimenti, si fosse resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti. Cio’ premesso riteneva che dovesse ritenersi prevalente la rilevanza dell’inadempimento della societa’ promittente venditrice, riguardo alla garanzia espressa in forma specifica concernente l’aspetto significativo del sinallagma contrattuale.
5. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione Avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.
6. La Societa’ (OMISSIS) Sas di (OMISSIS) Sas ha resistito con controricorso.
7. Con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 1385, 1453, 1455, 1460 e 1497 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
I ricorrenti non potevano essere ritenuti inadempienti all’obbligo di versare l’acconto pattuito sul prezzo di vendita in quanto la mancanza delle qualita’ promesse sin dal momento della stipula del contratto preliminare rendeva legittimo l’omesso versamento dell’acconto, essendo invece irrilevante il momento in cui i promissari acquirenti avevano scoperto il difetto delle qualita’ garantite dal promittente venditore. Sicche’, una volta accertato che oggettivamente il pagamento del prezzo non era esigibile, la condizione soggettiva degli acquirenti era irrilevante a nulla valendo la colpa in presenza dell’inadempimento della controparte.
Peraltro, secondo i ricorrenti, l’inadempimento di cui all’articolo 1385 c.c., comma 2, e’ quello definitivo e non il semplice ritardo nell’adempimento della prestazione, irrilevante ai fini del diritto di recesso. Nel caso concreto il ritardo nel pagamento dell’acconto era di durata temporale di ridotta e concerneva una somma pari ad appena il 6% del prezzo pattuito.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 1385, 1453 e 1455 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorrente ritiene erroneo il giudizio di comparazione dei rispettivi inadempimenti formulati nella sentenza impugnata, evidenziando che, quando vengono in rilievo contrapposte domande di risoluzione, eccezione di inadempimento o dichiarazione di recesso, la valutazione della colpa nell’inadempimento deve comunque avere carattere unitario e l’inadempimento deve essere addebitato esclusivamente al contraente che, con il proprio comportamento colpevole prevalente, abbia alterato il nesso di reciprocita’ che lega le obbligazioni assunte con il contratto. Sicche’, una volta valutato come prevalente l’inadempimento dei commissari venditori per la mancanza della qualita’ dovuta del bene la corte territoriale avrebbe dovuto accogliere l’appello principale, stante la dichiarazione di recesso e condannare la societa’ venditrice al pagamento del doppio della caparra ricevuta.
2.1 I primo e il secondo motivo, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.
Il punto controverso riguarda la possibilita’ per il promittente acquirente, che abbia omesso di versare un acconto previsto nel contratto preliminare in vista della stipula del definitivo, di esercitare legittimamente il diritto di recesso in presenza dell’inadempimento del promittente venditore circa le qualita’ promesse del bene.
Secondo la Corte d’Appello, poiche’ il diritto di recesso puo’ essere esercitato solo dalla parte non inadempiente, nella specie era precluso, in quanto il ricorrente – promissario acquirente – aveva avuto conoscenza della sfavorevole modificazione dei parametri di edificabilita’ il 5 marzo 2003, e la decisione di non versare l’acconto in scadenza il 31 gennaio 2003, era priva di una valida giustificazione.
In primo luogo deve osservarsi che non risulta dagli atti la natura essenziale del termine previsto per il versamento dell’acconto e risulta, altresi’, accertato definitivamente l’inadempimento del promittente venditore rispetto alle qualita’ promesse del bene, rappresentate dalla sua potenzialita’ edificatoria. Inoltre, deve affermarsi l’irrilevanza della condizione soggettiva degli acquirenti al momento del mancato versamento dell’acconto, dovendosi valutare l’inadempimento sulla base di una valutazione complessiva del rapporto contrattuale e del comportamento delle parti.
La disciplina dettata dall’articolo 1385 c.c., comma 2, in tema di recesso per inadempimento, nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Pertanto, nell’indagine sull’inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se, ed a chi, spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono gli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con la propria condotta, l’interesse dell’altro al mantenimento del negozio (Sez. 2, Sent. n. 398 del 1989).
Se da un lato, infatti, ai fini della legittimita’ del recesso di cui all’articolo 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non e’ sufficiente il semplice ritardo o l’inadempimento di scarsa importanza ed occorre una verifica circa tali presupposti, dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilita’ del contratto alla stregua dell’economia complessiva del medesimo (Sez. 6-2, Ord. n. 409 del 2012), lo stesso deve avvenire rispetto alla posizione contrattuale del recedente che non puo’ considerarsi inadempiente se non a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti.
Nello stesso senso deve richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, e’ necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entita’ degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonche’ della conseguente alterazione del sinallagma” (Sez. 2, Sent. n. 13627 del 2017).
Nel caso in esame, le parti avevano pattuito un termine per il versamento di un acconto sul prezzo di vendita e, tuttavia, allo scadere del termine, pur in mancanza del pagamento dell’acconto da parte del promittente acquirente, il promittente venditore non aveva manifestato alcuna volonta’ di recedere dal contratto ne’ aveva diffidato ad adempiere la controparte, e il ritardo rispetto al termine previsto per l’acconto, se pure poteva essere apprezzato come inadempimento parziale, non precludeva l’esercizio del diritto di recesso in presenza del successivo e accertato inadempimento della controparte rispetto alla potesta’ edificatoria del terreno promesso in vendita.
Peraltro, la sentenza impugnata e’ anche contraddittoria laddove nega la legittimazione al recesso al ricorrente e contestualmente afferma che doveva ritenersi prevalente l’inadempimento della societa’ promittente venditrice, riguardo alla garanzia espressa in forma specifica concernente l’aspetto significativo del sinallagma contrattuale.
In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: “il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex articolo 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente; l’indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell’obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalita’ e, dunque, occorre verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell’inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall’inadempimento della controparte”.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione degli articoli 100 e 112 c.p.c., nonche’ degli articoli 1385 e 1453 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
I ricorrenti ritengono erronea la pronuncia impugnata nella parte in cui afferma la loro carenza di interesse rispetto al motivo di appello relativo all’erronea pronuncia di risoluzione del contratto per consensuale volonta’ delle parti.
L’interesse, invece, sussisterebbe in quanto, rigettata l’azione ex articolo 1385 c.c., comma 2, lo scioglimento del contratto precluderebbe la possibilita’ di chiedere la risoluzione ex articolo 1453 e, dunque, la possibilita’ di ottenere oltre alla restituzione della caparra anche il risarcimento del danno.
3.1 Il terzo motivo e’ assorbito dall’accoglimento dei primi due.
4. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia che decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia che decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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