Nei contratti tra persone lontane

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 15 maggio 2019, n. 12899.

La massima estrapolata:

Nei contratti tra persone lontane, la modifica, da parte dell’accettante, del termine per l’esecuzione indicato nella proposta – implicando la realizzazione di un assetto d’interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, specie in caso di attribuzione, anche implicita, di essenzialità al nuovo termine – si configura come nuova proposta, con conseguente necessità di accettazione dell’originario proponente

Ordinanza 15 maggio 2019, n. 12899

Data udienza 21 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23562-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRENTO, depositata il 23/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO

che la (OMISSIS) S.p.A. ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Trento, in data 23 giugno 2018, che – nella causa promossa dalla stessa (OMISSIS) contro la (OMISSIS) s.r.l. per la risoluzione del contratto inter partes di fornitura di 200 sedie commissionate alla societa’ convenuta, asseritamente affette da vizi e difetti, nonche’ consegnate in ritardo (istando, in subordine, per la riduzione del prezzo, “ferma la restituzione dell’acconto e il risarcimento del danno”) – ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Udine.
Il Tribunale adito, per quanto rileva in questa sede, ha evidenziato che, in forza della documentazione in atti, la conclusione del contratto si e’ avuta presso la sede della societa’ (OMISSIS), sita nel circondario del Tribunale di Udine, “luogo in cui quest’ultima, che ha assunto nel frattempo le vesti di proponente, ha avuto conoscenza dell’accettazione della controparte (v. mail 5.7.2016)”.
Il medesimo Tribunale ha precisato, poi, che una siffatta circostanza “non muta neppure nel caso in cui il contratto sia stato concluso telefonicamente”, essendo avvenuta l’accettazione della proposta presso la sede legale della societa’ convenuta, in quanto la societa’ attrice si e’ limitata, per il tramite della telefonata, “a manifestare la propria volonta’ di accettare la proposta inoltrata precedentemente dalla controparte”, giacche’ “la conferma d’ordine formulata da parte convenuta” e’ soltanto “un documento riassuntivo dell’accordo gia’ raggiunto dalle parti”, come si evince “dal contenuto della mail del 05.07.2016”, mentre “irrilevante e’ la richiesta di maggior termine di consegna, in quanto formulata dopo che era stato gia’ concluso il contratto tra le parti”.
La parte ricorrente si duole della declaratoria di incompetenza territoriale unicamente in riferimento al ritenuto luogo di conclusione del contratto inter partes, assumendo che il Tribunale avrebbe erroneamente reputato che la mail del 5 luglio 2016 fosse ricognitiva del contratto di fornitura, mancando, altresi’ di valutare tutta la documentazione in atti e assumendo come elemento dirimente un fatto (la telefonata) non dedotto in comparsa di risposta.
Ha depositato memoria difensiva la (OMISSIS) s.r.l.
Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali chiede il rigetto del ricorso.
La (OMISSIS) S.p.A. ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza in camera di consiglio.
Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO

che il ricorso e’ fondato nei termini di seguito esposti.
L’istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire questa Corte del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest’ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonche’ di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (tra le altre, Cass. n. 21422/2016).
Tanto premesso, occorre rilevare che, con mail del 24 giugno 2016, inviata da (OMISSIS) a (OMISSIS), si prospettavano due soluzioni per la fornitura di sedie (in numero non precisato), ossia la prima del costo di Euro 80,00 cadauna e l’altra del costo di Euro 96,00 cadauna, con richiesta di ricevere “conferma d’ordine” e l’indicazione della consegna per “fine ottobre”.
Risulta, poi, dalla mail 5 luglio 2016, inviata dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS), che la prima ribadiva (dopo averlo “anticipato telefonicamente”) il costo di ciascuna sedia della fornitura in Euro 96,00, assumendo di non poter “riconoscer(e) un ulteriore sconto” su tale prezzo, ma potendo “omaggiarle una parte di sedie sotto forma di “BONUS SPONSOR” per “diverse iniziative/eventi, per promuovere il nostro gruppo”. Nella stessa mail veniva quindi evidenziato “ordine: 200 pz di cui 35 sedie in omaggio (in effetti ne paga solo 165 pz.)”, nonche’ la “possibilita’ di eventualmente modificare il colore/opacita’ tinta”, precisandosi che “Entro domani mattina ricevera’ conferma ordine, che preghiamo di restituirci firmata per accettazione”.
Con mail del 6 luglio 2016 veniva inviata dalla (OMISSIS) la conferma d’ordine, con “Tempi di consegna: 60 gg. data conferma ordine e ricevimento acconto (escluso agosto)”.
La (OMISSIS) rispondeva con mail dell’8 luglio 2016, con “allegato conferma d’ordine con modifica dei tempi di consegna… rimaniamo in attesa di un vs riscontro”; la modifica dei tempi di consegna era “a Novembre 2016”.
Dalla successiva corrispondenza tra le parti, risulta, effettivamente, che la predisposizione della consegna della fornitura era per il mese di novembre 2016 (cfr. mail del 26 luglio 2016 (OMISSIS), con cui si da’ atto di “aver iniziato la realizzazione del prototipo della sedia… come da conferma d’ordine del 05/07/2016”; mail del 29 settembre 2016 (OMISSIS); mail 1 ottobre 2016 (OMISSIS); mail 14 novembre 2016 (OMISSIS), che informa della spedizione “in data odierna” del campione di sedia prototipo Pilor/Taurus).
Ne consegue che la mail del 5 luglio 2016 non puo’ ritenersi esplicativa dell’accordo tra le parti per la fornitura di 200 sedie, ne’ tantomeno ricognitiva di un previo accordo telefonico sul punto, giacche’ sussisteva ancora un’incertezza sul prezzo definitivo di ciascuna sedia, che la (OMISSIS) palesava di risolvere confermando l’importo di Euro 96,00, non suscettibile di “ulteriore sconto”, ma offrendo l’omaggio (“bonus sponsor”) di 35 sedie gratuite su 200, dovendo quindi la (OMISSIS) corrispondere il prezzo per le residue 165 sedie.
Di qui, pertanto, la necessita’ da parte di (OMISSIS) di ottenere la “accettazione” di (OMISSIS) della “conferma ordine”, a seguito della quale si sarebbe effettivamente concluso il contratto di fornitura inter partes. Tuttavia, con mail dell’8 luglio 2016, (OMISSIS) ha confermato l’ordine, ma modificando i “tempi di consegna” della merce, procrastinandoli a novembre 2016 e tale proroga, come detto, e’ stata accettata da (OMISSIS).
Cio’ evidenziato, giova rammentare che, in materia di conclusione di contratti tra persone lontane, la modifica, da parte dell’accettante, del termine per l’esecuzione indicato nella proposta implicando la realizzazione di un assetto d’interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, specie in caso di attribuzione, anche implicita, di essenzialita’ al nuovo termine – si configura, ai sensi dell’articolo 1326 c.c., u.c., come nuova proposta, con conseguente necessita’ di accettazione dell’originario proponente (Cass. n. 3609/1987).
Pertanto, considerato che non e’ affatto allegata la circostanza che il contratto si sia concluso “tra presenti”, siffatta accettazione, da parte di (OMISSIS), deve ritenersi conosciuta, ai sensi dell’articolo 1326 c.c., comma 1, da (OMISSIS) S.p.A. (con sede legale in (OMISSIS)) presso l’ (OMISSIS) (gestito dalla societa’ attrice e destinatario della fornitura) in (OMISSIS).
Del resto, la stessa (OMISSIS) s.r.l. ha dedotto, in comparsa di costituzione, che il contratto si era concluso presso la sua sede, in (OMISSIS), “presso la quale e’ pervenuta la conferma d’ordine da parte di (OMISSIS) S.p.A.” (ossia la mail dell’8 luglio 2016); conferma che, pero’, valeva – come detto – come nuova proposta, necessitante di accettazione da parte della stessa (OMISSIS).
Il ricorso va, pertanto, accolto e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Trento, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio.
Le spese del regolamento sono rimesse al giudizio di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Trento, dinanzi al quale il giudizio andra’ riassunto nei termini di legge;
spese rimesse al giudizio di merito.

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