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A tale conclusione si perviene, anzitutto, in ragione del consolidato orientamento del giudice amministrativo, in base al quale i chiarimenti forniti dalla Stazione appaltante aventi ad oggetto il contenuto del bando e degli atti allegati sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni di gara (si veda in tale senso Consiglio di Stato n. 978 del 2 marzo 2017; Cons. Stato, V, n. 735 del 2017; Cons. St., III, 13 gennaio 2016, n. 74; Cons. St., III, 20 aprile 2015, n. 1993; Id., VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; Cons. St., Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; id., Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5570 e 13 luglio 2010, n. 4526). L’ammissibilità dei chiarimenti va invece esclusa allorquando, mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed un portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, in quanto in tema di gare d’appalto le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati: ne consegue che i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, assumendo carattere vincolante per la Commissione giudicatrice (Cons. St., V, 23 settembre 2015, n. 4441); dette fonti devono essere interpretate ed applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante.
Ed invero, i chiarimenti della Stazione appaltante possono sì costituire interpretazione autentica con cui l’Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, meglio delucidando le previsioni della lex specialis, come sostenuto dall’appellata (anche richiamando pronunzie di questo Consiglio sul punto: Cons. Stato, III, 22 gennaio 2014, n. 290; Cons. Stato, IV, 21 gennaio 2013, n. 341): ciò è tuttavia consentito soltanto nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile un conflitto tra le delucidazioni fornite dall’Amministrazione ed il tenore delle clausole chiarite (Cons. St., Sez. IV, 14 aprile 2015. N. 1889), in caso di contrasto dovendo darsi prevalenza alle clausole della lex specialis e al significato desumibile dal tenore delle stesse, per quello che oggettivamente prescrivono.
In secondo luogo, si osserva che i chiarimenti in questione, visto il loro contenuto, non consentono affatto di attribuire univocamente ai criteri di valutazione indicati dalla lettera di invito, alla sezione B.1.2., la qualificazione di requisiti di esperienza, riferiti alla mera attività già svolta, escludendo qualsivoglia riferimento alla dimensione progettuale e all’attività da svolgersi nell’impianto da affidare in concessione e destinata alle fasce deboli e alle categorie protette, come sostenuto dall’appellata.
Né può inferirsi dalla medesima missiva, come ritenuto nella sentenza impugnata, che i criteri di cui alle sezioni da B.1.1. a B.1.5. “ricalchino pedissequamente l’art. 21 della Legge regionale 40 del 2009”, posto che tale norma fa riferimento a “requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti”, mentre la lex specialis aggiunge una serie di ulteriori criteri di valutazione della proposta (come espressamente consentito dal secondo comma della suddetta disposizione), al fine di garantire il miglior utilizzo dell’impianto, come servizio volto alla soddisfazione di pubblici interessi, ed in primis proprio quello di assicurare un’adeguata fruizione della struttura, con specifica determinazione degli spazi e degli orari dedicati, da parte delle fasce deboli e svantaggiate dell’utenza, e di riservare appositi spazi a favore dell’Amministrazione comunale.
Del resto, l’adesione ad una siffatta interpretazione delle clausole della lex specialis avrebbe peraltro condotto, come già sopra chiarito, alla violazione del consolidato principio di netta separazione tra criteri soggettivi di qualificazione e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta.
Ad ogni modo, i chiarimenti, interpretati nel senso prospettato dall’appellata e condiviso dalla sentenza di primo grado, si porrebbero in netto contrasto con i chiari contenuti della lettera di invito e con il significato attribuibile agli elementi tecnico-qualitativi in esame, nei termini esplicitati in motivazione.
Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., anche l’offerta di My., con riguardo ai punti controversi B.1.2 e B.1.3., conteneva elementi di valutazione riferiti ad attività sportive già svolta e praticata e all’esperienza pregressa maturata nella gestione sia dell’impianto oggetto di affidamento sia di altre strutture sportive nella sua disponibilità, come emerge dalla lettura della proposta tecnico-qualitativa confezionata dalla concorrente: si pensi, ad esempio, all’espresso riferimento, ivi contenuto, ai campi scuola estivi delle precedenti stagioni, con indicazione del numero dei partecipanti, nonché dei giorni e dell’orario di svolgimento; ovvero all’organizzazione di importanti tornei e manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale. Pertanto, per parità di trattamento, dall’adesione all’interpretazione prospettata dalla ricorrente principale, doveva conseguire, come effetto conformativo della pronunzia, non già l’obbligo di aggiudicare la concessione a quest’ultima, ma al più quello di procedere ad un nuovo esame delle offerte tecnico-qualitative, sulla base del principio di diritto enunciato.
In conclusione, correttamente la Commissione esaminatrice aveva ritenuto l’offerta strutturata da Pa. Te.-Cus incompleta e carente sotto l’aspetto progettuale, in quanto volta a palesare esclusivamente l’attività già svolta e non già quella da svolgersi nel futuro, in caso di assegnazione, come invece necessario, trattandosi di proposta afferente alla gestione di un servizio, con preponderante rilievo del profilo progettuale, nonché di affidamento da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, implicante un rilevante peso, nell’attribuzione dei punteggi, agli aspetti tecnico-qualitativi dell’offerta.
Ne consegue che l’appello deve essere accolto nei termini di cui in motivazione, con riforma della sentenza di primo grado.
Le censure articolate dall’appellata nel controricorso devono, invece, essere integralmente respinte perché infondate nei termini di cui in motivazione.
Restano assorbiti i restanti motivi comunque inidonei a fondare una pronunzia di tipo diverso.
Sussistono giusti motivi, per la complessità delle questioni di diritto oggetto del presente giudizio, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fabio Franconiero – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Angela Rotondano – Consigliere, Estensore
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