La possibilità di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo riguarda solo gli appalti di servizi e sempre che ricorrano determinate condizioni, come nel caso in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente illuminare la qualità dell’offerta; inoltre, lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.
Sentenza 17 gennaio 2018, n. 279
Data udienza 16 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5751 del 2017, proposto da:
My. Associazione Dilettantistica per la Promozione del Tennis in proprio e quale Mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con Tennis Club Genova 1893 A.S.D., S.S. Tr. Li. 1907 A.S.D., LTA A.S.D.- non costituiti in giudizio- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ca. Bi., domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Pa. Pe., Ga. Pa. , con domicilio eletto presso lo studio Ga. Pa. in Roma, viale (…);
Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Pa. Te. Cl., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con Cu. Ge.- A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ve. Di. Ce., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Centro Universitario Sportivo Genova Associazione Sportiva Dilettantistica – Cu. Ge.-A.S.D, in proprio e in qualità di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo con Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica Pa. Te. Cl.;
nei confronti di
Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Pa. Te. Cl., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con Cu. Ge.- A.S.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Ve. Di. Ce., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Centro Universitario Sportivo Genova Associazione Sportiva Dilettantistica – Cu. Ge.-A.S.D, in proprio e in qualità di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo con Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica Pa. Te. Cl.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, Sezione II, n. 00596/2017, resa tra le parti, concernente l’annullamento dell’atto di aggiudicazione al costituendo raggruppamento My. della gara per la concessione del servizio di gestione del parco pubblico di (omissis), in Genova, e dell’impianto sportivo sito al suo interno, composto da 5 campi da tennis e dallo stadio “(omissis)”, comprensivo di palestre, spogliatoi, uffici e servizi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e della Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica Pa. Te. Cl. e del Centro Universitario Sportivo Genova Associazione Sportiva Dilettantistica – Cu. Ge.- A.S.D;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Bi., Ve. di Ce., Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
My. Associazione Dilettantistica per la promozione del tennis (d’ora in avanti soltanto “My.”) ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, II, 10 luglio 2017, n. 596, che ha accolto il ricorso proposto da Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Pa. Te. Cl. (nel prosieguo soltanto “Pa. Te.”) e dal Centro Universitario Sportivo Genova Associazione Sportiva Dilettantistica (d’ora in avanti soltanto “Cu. Ge.”o “CUS”), respingendo il ricorso incidentale proposto dall’odierna appellante.
La vicenda oggetto del presente giudizio attiene alla concessione da parte del Comune di Genova (nel prosieguo, “il Comune” o “il Comune appellato”), per il periodo di otto mesi, del servizio di gestione del parco pubblico di (omissis) e dell’impianto sportivo di proprietà comunale posto al suo interno, costituito da cinque campi da tennis, con lo stadio “(omissis)”, comprensivo di palestre, spogliatoi, uffici e servizi.
Detto parco era stato dato in concessione dal Comune alla Federazione Italiana Tennis con convenzione del 2007; sub-concessionaria dell’impianto dal 2012 al 2016 era stata My., associazione odierna appellante. Nel 2016 la Federazione Italiana Tennis aveva riconsegnato la struttura al Comune.
Sin da quel momento il Comune era stato reiteratamente sollecitato dalle associazioni sportive in questione (Pa.- Cu. Ge.e My.) allo svolgimento di una gara per la concessione dell’impianto. Tuttavia, nell’attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento sportivo e dell’indizione di una gara europea per l’affidamento, mediante procedura di partenariato pubblico-privato, il Comune aveva avviato un’indagine di mercato mediante avviso pubblico per manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. vo 50 del 2016, al fine di individuare l’operatore economico per la gestione della struttura per il periodo di otto mesi.
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