Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 637. Alla commissione di avanzamento spetta valutare non tanto il numero degli encomi, bensì se gli stessi sono riferibili a singoli, occasionali episodi nella carriera dell’ufficiale

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[…]

Per analoghe ragioni, sul piano delle “qualità intellettuali” complessive (valutate come “assolutamente pregevoli” per Me. e “apprezzabili” per Al.), non è possibile ravvisare una specifica ragione di preminenza dell’appellante nella varietà di corsi dallo stesso frequentati e nelle specializzazioni conseguite.
Al riguardo, come si ricorderà, il regolamento prevede specificamente che “La personalità intellettuale e culturale dell’ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all’affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l’Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione” (art. 707, comma 1, del regolamento).
Nel caso di specie, molti dei corsi e/o abilitazioni su cui l’appellante fonda una presunta superiorità rispetto al chiamato in causa, sono corsi di formazione militare che pur rilevanti non hanno specifica attinenza con la fisionomia del ruolo di appartenenza.
Per converso, i corsi seguiti dal chiamato in causa, anche ove svolti in ambito sanitario, risultano specificamente attinenti a funzioni logistico – amministrative che rientrano tra le competenze specifiche del Corpo di commissariato.
Occorre poi ricordare che, per costante giurisprudenza amministrativa:
– il solo formale possesso di titoli non costituisce prova esclusiva di superiore cultura, dovendo la preparazione teorica essere rapportata a quanto l’ufficiale abbia in concreto manifestato nel servizio;
– ciò che rileva non è quindi tanto il mero raffronto tra titoli e titoli ovvero la sommatoria dei corsi frequentati quanto i giudizi complessivi che periodicamente vengono espressi nei confronti dei singoli ufficiali.
Nel caso di specie, deve allora adeguatamente valutarsi, ad esempio, che il chiamato in causa, pur non potendo vantare una conoscenza “certificata” di una lingua straniera, tuttavia ottiene, nella documentazione caratteristica, giudizi lusinghieri in ordine alla voce “impegno ad avvalersi delle lingue straniere” (cfr. le S.V. nn. 57, 58, 59, 60 e 61), mentre per converso l’appellante, pur dopo lo svolgimento del corso intensivo di lingua inglese, non consegue, per tale voce, risultati apicali (cfr. la scheda valutativa n. 68).
Per quanto concerne, infine, l’attitudine ad assumere incarichi del grado superiore, va ricordato che la valutazione di tale elemento è autonoma rispetto agli altri parametri e non può costituire una sorta di sintesi matematica di questi ultimi, traducendosi in una prognosi – altamente discrezionale e non sindacabile da parte del giudice amministrativo – sulle potenzialità del singolo ufficiale ad operare in un contesto diverso da quello precedente (Cons. St., sez. IV, 10.6.2010, n. 3709; cfr. anche sez. IV, n. 2120 del 3 maggio 2005).
Tale valutazione è pertanto rimessa alla esclusiva sensibilità della commissione e può essere revocata in dubbio solo quando vi sia palese incoerenza tra tale apprezzamento e il complesso degli altri elementi scrutinati dalla medesima.
5. In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello deve essere respinto.
Sembra tuttavia equo, in relazione all’opinabilità che caratterizza i giudizi controversi, compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Carlo Schilardi – Consigliere
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere, Estensore

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