Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 31 gennaio 2018, n. 637. Alla commissione di avanzamento spetta valutare non tanto il numero degli encomi, bensì se gli stessi sono riferibili a singoli, occasionali episodi nella carriera dell’ufficiale

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L’appellante reitera poi le critiche svolte in primo grado in merito alle valutazioni espresse dalla C.SA. sugli incarichi svolti nel grado. Esse si incentrano soprattutto sulla circostanza che il controinteressato abbia avuto un impiego stanziale, prima presso il Centro Militare di Medicina Legale di Roma e poi presso l’Ospedale Militare del Celio, e ciononostante, sia stato maggiormente apprezzato dalla C.S.A.
L’appellante è stato sempre eccellente, con aggettivazioni elogiative e compiacimenti (a partire dalla scheda n. 47).
L’appellante vanta poi al suo attivo, alla data del 30 ottobre 2010, 238 mesi di attribuzione specifica di cui 104 da ufficiale inferiore, 114 da ufficiale superiore e 20 mesi di comandante che – sottolinea – pochissimi Ufficiali del Corpo di Amministrazione possono esibire essendo questo un incarico normalmente ricoperto da Ufficiali delle varie Armi.
Non sarebbe in particolare comprensibile il maggiore apprezzamento ricevuto dal chiamato in causa per le “capacità effettivamente dimostrate durante i successivi impieghi” al periodo di formazione, perché questi non ha mai frequentato un corso militare ed è stato comunque quasi 30 anni nello stesso posto di lavoro.
La differenza tra i due ufficiali sarebbe abissale anche per quanto riguarda le capacità intellettuali complessive (avuto riguardo anche agli eventuali titoli culturali alla conoscenze linguistiche e alla pubblicazioni).
Censura il fatto che molti dei titoli acquisiti dal chiamato in causa siano relativi a corsi organizzati presso il Policlinico militare e che alcuni non siano nemmeno pertinenti per la specializzazione amministrativa. Egli invece, tra l’altro, vanta un master, conseguito presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali, in Diritto Penale della Pubblica Amministrazione oltre che una conoscenza certificata della lingua inglese, unitamente a numerosi corsi specialistici relativi alla formazione militare.
Per quanto infine concerne l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore non sarebbero poi stati valutati né il fatto che Al. ha svolto fin dal grado iniziale di ufficiale incarichi rilevanti e di responsabilità, né che abbia maturato esperienza in diversi ambiti e situazioni di impiego.
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione della difesa, depositando una relazione di chiarimenti.
L’appello, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 16.1.2018.
2. Giova sintetizzare il quadro normativo di riferimento, così come oggi compendiato nel Codice dell’Ordinamento militare d.l.gs n. 66/2010 e dal Regolamento, d.P.R., n. 90/2010.
In primo luogo, ai sensi dell’art. 1032 del Com, le autorità competenti esprimono i giudizi sull’avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale del valutando, tenendo conto, per gli ufficiali, della presenza dei particolari requisiti previsti dall’articolo 1093 e dell’eventuale frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze.
Per l’avanzamento al grado superiore l’ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.
Avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l’avanzamento al grado superiore (art. 1093, comma 1, del c.o.m.),
Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, demandato alle competenti commissioni di avanzamento, si articola in due fasi, entrambe a carattere collegiale.
La prima fase è diretta ad accertare, ai sensi dell’articolo 1058, commi 1 e 2, l’idoneità di ciascun ufficiale all’adempimento delle funzioni del grado superiore.
La seconda fase, caratterizzata dall’applicazione dei criteri di cui all’articolo 1058, commi 4, 5, 6 e 7, è volta a determinare, attraverso l’attribuzione di un punteggio di merito, la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo; sulla base di detto punteggio, è conseguentemente formata la graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.
L’attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei (art. 1057, commi 3 e 4).
Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull’avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l’ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all’avanzamento
A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.
Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all’ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell’avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’amministrazione (art. 1058, comma 5).
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo.
Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla commissione (art. 1058, comma 6).
I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d’avanzamento è composta dagli stessi membri e il militare è sempre preposto al medesimo incarico.
L’eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all’articolo 1032 (art. 1060).
La fase di valutazione dell’idoneità all’avanzamento deve essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l’ufficiale ha assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulta complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all’esercizio delle funzioni del grado superiore (art. 701, comma 1, del Regolamento).

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