Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 31 agosto 2016, n. 3774

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice deve essere sì composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi

 

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 31 agosto 2016, n. 3774

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2016, proposto dalla Cl. di Bo. An. Pi. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Lu. To. C.F. (omissis), domiciliato ex art. 25 cpa presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, Piazza (…);

contro

Di. Sp. Fr., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Do. Vi. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso lo studio del dott. Al. Pl. in Roma, Via (…);

Is. Te. Co. e Li. Sc. Le. Da Vi., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE IV n. 00380/2016, resa tra le parti, concernente affidamento gestione della bouvette di un istituto scolastico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Di. Sp. Fr. e dell’I. Te. Co. e Li. Sc. Le. Da Vi.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Lu. To., Ga. D’A. dell’Avvocatura Generale dello Stato e Do. Vi.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso in epigrafe è stato chiesto l’annullamento – assumendosene l’erroneità – della sentenza del Tar Campania, Napoli, n. 380 del 25.1.2016, che ha annullato l’aggiudicazione in favore di parte appellante della gara indetta – ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 – dall’Istituto tecnico odierno intimato per la concessione della gestione di una bouvette presso la sede dell’Istituto, e ciò in particolare per ritenuti vizi nelle modalità di attribuzione del punteggio relativamente alla voce “offerta tecnica”, per la quale era stato assegnato il massimo (20 punti) alla vincitrice, odierna appellante, e soli 11 punti alla ricorrente in primo grado, che era anche l’impresa uscente ed esecutrice del precedente rapporto ormai scaduto.

1.1. Precisa parte appellante che l’aggiudicazione della gara indetta era stata impugnata per:

– violazione e la falsa applicazione dell’art. 84 del codice dei contratti nel presupposto di un’asserita illegittimità della composizione e della nomina della commissione giudicatrice;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990 in quanto la valutazione delle offerte sarebbe avvenuta esclusivamente con attribuzione di punteggi in forma solo numerica, in totale assenza nella lex specialis di un’adeguata articolazione – per specificità dei parametri e limitatezza del range dei punteggi a ciascuno di essi attribuibili – dei criteri di valutazione.

2. Concludendo nel senso anzidetto la sentenza impugnata, premessi gli orientamenti secondo i quali, ferme le differenze tra contratti di appalto e concessioni di servizi, per gli affidamenti di questi ultimi pur sempre operano i principi generali validi in tema di selezione concorrenziale dei soggetti cui affidare i primi, ha stabilito che:

a) quanto alla prima censura formulata, l’operato dell’Istituto committente fosse immune da vizi stante il principio giurisprudenziale in base al quale, nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice deve essere sì composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi;

b) quanto alla seconda censura, “la piana lettura dell’articolo 20 del bando de quo rende evidente che il criterio di valutazione, nella sua genericità, fa riferimento ad un progetto di allestimento spazi”, “le specifiche indicano che il punteggio migliore sarà progressivamente attribuito alle aziende che presentano un progetto di ristrutturazione dei locali composto da grafici con computo metrico e relativa relazione con riguardo all’allestimento e gli arredi e alla specifica indicazione delle attrezzature, tale da accrescere il patrimonio dell’ente”, “la prima classificata non ha presentato alcun progetto di ristrutturazione né grafici ma solo le attrezzature da installare. Anche la ricorrente ha fornito l’indicazione delle attrezzature da installare nella relazione tecnica allegata all’offerta, ma ha previsto anche un progetto di ristrutturazione locali”, perciò “è evidente la violazione dell’articolo 20 del capitolato che non esclude, anzi prescrive, la presentazione di un progetto tecnico di lavori, come proposto dalla odierna ricorrente.”, e “In ogni caso, non sono stati predeterminati i criteri di valutazione dell’offerta tecnica con riferimento a parametri oggettivi ed in base ad una griglia indicativa di sub punteggi e sub criteri, elemento sicuramente riferibile anche alle concessioni di servizi.”.

3. Parte appellante ha quindi basato la sua domanda su vizi di error in iudicando, ultrapetizione, violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio di proporzionalità, segnatamente censurando:

– l’ultrapetizione della sentenza gravata e l’inammissibilità delle censure mosse dalla controinteressata, perché formulate solo in occasione di una sua memoria;

– la violazione e falsa applicazione di legge (art. 30 del D.Lgs. 163/2006) e la non necessità – nella specie – di una griglia indicativa di sub punteggi e sub criteri.

4. Si è costituita la parte vittoriosa in primo grado, difendendo la correttezza della sentenza impugnata sia in relazione alla ritenuta indispensabilità – a fronte di un criterio di gara fondato sulla esclusiva attribuzione di punteggio numerico – della disarticolazione in sub criteri e sub punteggi, cui può altrimenti sopperirsi soltanto attraverso una motivazione da parte della commissione giudicatrice particolarmente diffusa e dettagliata su come i punteggi vengono in concreto attribuiti ai concorrenti (motivazione però assente, in tale forma, nel caso di specie) sia in relazione al fatto che la decisione non si fosse affatto espressa ultra petita giacché, in verità, essa deducente – in primo grado – non aveva obiettato l’incompletezza della offerta dell’aggiudicataria (quanto ad eventuale assenza, nella stessa, di un necessario computo metrico) quanto piuttosto la non adeguatezza e trasparenza dei criteri di attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica.

5. L’Istituto committente si costituito in modo solo formale. Parte appellante ha altresì depositato memoria del 20.4.2016.

5.1. La difesa dell’impresa resistente ha poi depositato in data 26.4.2016 copia della determinazione dirigenziale dell’Istituto committente n. 2112/B2 del 22.4.2016 che, in considerazione dell’esito della sentenza qui impugnata, ha annullato la determinazione n. 4555/B2 di aggiudicazione definitiva della gara alla parte appellante, desumendone l’intendimento dell’Istituto di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara.

6. La causa, chiamata all’odierna pubblica udienza di discussione, è stata ivi trattenuta in decisione.

7. Il ricorso in appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse – peraltro dichiarata dalla stessa difesa di parte ricorrente con memoria 12.7.2016, depositata in vista dell’odierna udienza di discussione, ciò del resto collimando dal punto di vista sostanziale con quanto inferito anche dalla difesa dell’impresa resistente, in occasione del citato deposito del 26.4.2016 – avuto riguardo al fatto che l’Istituto committente, alla luce delle conclusioni della sentenza impugnata, si è già autonomamente determinato nel senso della rinnovazione integrale degli atti della procedura di selezione del soggetto cui attribuire la concessione di servizi in discorso.

In considerazione del fatto che entrambe le concorrenti hanno, nei fatti, convenuto concordemente in ordine all’esito del giudizio, conseguente alle determinazioni assunte dalla stazione appaltante, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg – Consigliere

Andrea Pannone – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Italo Volpe – Consigliere, Estensore

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