Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 31 ottobre 2017, n. 5037. L’irregolarità nella pubblicità delle operazioni per inficiare la gara

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Il Collegio osserva che detta argomentazione di Co. conferma la necessità del requisito, posto che l’intervento di Ni. nel servizio di lavaggio, seppure eventuale, era previsto dal progetto tecnico che è stato esaminato e valutato (deve ritenersi, anche sotto tale profilo) dalla Commissione di gara.

Anche tale motivo di appello risulta dunque fondato.

15. Quanto esposto è sufficiente per accogliere sia gli appelli di Co. sia gli appelli incidentali di HS, nelle parti volte ad escludere l’offerta del concorrente.

Da ciò discende (oltre all’improcedibilità per difetto di interesse degli appelli di ATS Sardegna e degli appelli di HS nella parte volta alla modifica delle attribuzioni dei punteggi) l’esclusione dalla gara di entrambe le offerte ammesse.

16. Il Collegio, per completezza, ritiene di aggiungere che le conclusioni raggiunte dal TAR in ordine alla portata invalidante della omessa convocazione di HS alla seduta pubblica si sottraggono alle censure dedotte negli appelli da ATS Sardegna e Co..

HS ha richiamato il fatto che l’orologio del computer, ove è stato inserito il CD Rom per verificarne il contenuto e la corrispondenza al cartaceo, risultasse disallineato all’orario ed al giorno di riferimento, per dimostrare la possibile retrodatazione del file.

ATS Sardegna e Co. ne hanno sottolineato l’irrilevanza, chiedendo che venga disposta una CTU per accertare che non vi è stata modificazione del CD con l’offerta Co..

Ad avviso del Collegio la questione va posta in modo diverso. L’eventuale sfasatura della data del computer con cui sono stati aperti il 15 giugno non assume rilevanza in quanto i dati riportati sui CD risultavano (almeno, in linea di principio) immodificabili. Piuttosto, e con rilievo dirimente, è l’apertura delle buste C (contenenti sia il cartaceo che i CD con l’offerta economica) nella seduta dell’8 giugno 2016 a porre in dubbio che il CD verificato in data 15 giugno fosse già presente nella busta in data 8 giugno 2016, e la stessa esistenza nella busta chiusa di un CD (del resto, il verbale dell’8 giugno 2016 non ne fa menzione).

E tale dubbio non appare ormai più superabile attraverso alcuna verifica o presunzione.

Le censure dedotte da HS hanno come presupposto logico necessario la possibilità di una sostituzione o di un inserimento ex novo dopo l’apertura delle buste, avvenuta senza la presenza e quindi la garanzia del controllo del concorrente non aggiudicatario.

Tale circostanza, alla luce del principio secondo cui l’irregolarità nella pubblicità delle operazioni per inficiare la gara deve aver prodotto (anche potenzialmente) una alterazione del contenuto delle offerte e violazione dei principi di par condicio o segretezza, e quindi una lesione concreta degli interessi dei concorrenti (come affermano gli stessi precedenti di questo Consiglio invocati da ATS Sardegna e Co. – cfr. III, n. 4830/2012 e V, n. 5377/2014; nonché, sull’applicazione in simili casi dell’art. 21-octies, legge 241/1990, V, n. 275/2016), appare tale da comportare l’illegittimità degli atti e la rinnovazione della gara.

17. Le spese del doppio grado dei giudizi, considerato l’esito, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa riunione:

– accoglie gli appelli di Co. – Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie Sassari nonchè, limitatamente alle censure escludenti, gli appelli incidentali di Ho. Se. s.r.l., e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte qua i ricorsi proposti in primo grado da Ho. Se. s.r.l. e da Co. – Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie Sassari, con conseguente esclusione di entrambi i concorrenti dalla gara oggetto della controversia;

– dichiara conseguentemente improcedibili gli appelli di Azienda per la Tutela della Salute (A.T.S. Sardegna) e, nelle restanti parti, gli appelli incidentali di Ho. Se. s.r.l.;

– dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini – Presidente

Umberto Realfonzo – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore

Giorgio Calderoni – Consigliere

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