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6. In data 27.02.2017 Il TAR Sardegna si pronunciava con la sentenza gravata.
Sul primo motivo di censura il collegio rilevava che “non possono ipotizzarsi (e tantomeno imporsi) limitazioni territoriali tra i diversi operatori economici, elemento che cozzerebbe anche con i pacifici principi comunitari di libera circolazione, che deve essere garantito anche nell’esplicazione delle attività imprenditoriali”. Riteneva, del resto, che nessuna problematica sorgesse in ordine alle tempistiche di trasporto, posto che i kit che vengono riforniti all’azienda sanitaria sono quelli provenienti dal “deposito-magazzino”.
Quanto alla prova della disponibilità del magazzino-stoccaggio affermava che essa non “rappresenta un requisito di partecipazione, come tale necessario, con disponibilità in concreto, già in sede di presentazione iniziale dell’offerta. Si trattava infatti, in considerazione della formulazione della Legge di gara, di un “requisito di esecuzione” del contratto”
Sul secondo motivo di censura affermava che “l’individuazione dei due criteri contestati (a2 e c1) e la conseguente attribuzione di punteggio risultano coerenti e privi di macroscopiche illegittimità.”
Precisava inoltre che “i parametri contestati ineriscono ad una sfera di discrezionalità tecnica che l’amministrazione detiene nella determinazione dei criteri valutativi delle offerte e dei giudizi riferiti alle offerte tecniche presentate dai partecipanti”, e che, pertanto, “la tipologia delle censure colpisce elaborazioni a contenuto “estremamente tecnico”, che non si prestano (?) a rivalutazioni nel merito da parte del giudice amministrativo (?)”.
Quanto alle ulteriori censure il primo giudice riteneva che la scadenza evidenziata dalla ricorrente si riferiva al periodo di assicurata “sterilità” del capo, e che, pertanto, “non può riconoscersi che le “macchie” rinvenute dalla Commissione sui capi potessero essere addebitabili all’intervenuta scadenza”.
Quanto alle asserite cattive modalità di conservazione delle campionature presso il magazzino economale, il primo giudice rilevava che la seduta pubblica per la verifica della campionatura prodotta fosse avvenuta alla presenza del rappresentante St., in quale nulla osservava o contestava con riferimento a tale profilo.
In conclusione, il TAR Sardegna respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibili i motivi aggiunti, nonchè il ricorso incidentale proposto dalla Ho. srl per sopravvenuta carenza di interesse.
7.Avverso la sentenza ha proposto appello la St. srl.
7.1.In ordine alla collocazione dello stabilimento di produzione, l’appellante deduce che il Tar avrebbe travisato il significato delle censure sollevate, che in alcun modo avrebbero dovuto intendersi nel senso di stabilire limitazioni territoriali agli operatori economici concorrenti al bando di gara. Piuttosto la censura era nel senso che l’offerta non potesse fondarsi esclusivamente su uno stabilimento sito al di fuori della Sardegna, ma dovesse necessariamente prevedere il concorso di idonei elementi strutturali in loco, considerate le oggettive difficoltà derivanti dal necessario utilizzo del mezzo marittimo.
Sarebbe altresì incorso in errore nel qualificare il “magazzino-remoto” quale condizione di esecuzione del contratto e non come requisito essenziale di partecipazione, essendo tale struttura, nel caso di specie vera e propria propaggine insulare dello stabilimento produttivo, indispensabile per garantire l’erogazione del servizio.
Sulla base di tale premessa, l’offerta presentata dalla Ho. srl, che non aveva provato l’effettiva disponibilità del locale di stoccaggio (se non rinviando ad un possibile contratto di locazione), avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, non potendo essa garantire i requisiti di serietà ed affidabilità.
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