Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 19 dicembre 2017, n. 5965. Non e’ ammissibile un’interpretazione diretta a ricavare dalle norme relative all’esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione nascosti o impliciti

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2.3.Per il resto, Ho. ha dichiarato, in sede di gara, il proprio impegno a reperire idonei locali da adibire a magazzino, ed ha dimostrato, nel corso del giudizio di prime cure, di averne acquisito la disponibilità a mezzo di preliminare di contratto di affitto.
La dichiarazione è sufficiente, avuto riguardo alla condizione di mero partecipante di St. al momento del suo rilascio, vieppiù ove si consideri, come correttamente notato da Ho. nelle proprie difese, che il magazzino predetto nemmeno era menzionato ai fini dell’ammissibilità dell’offerta dalla lex specialis.
Nessun contrario principio può ricavarsi sul punto dal precedente della Sezione, del 3 aprile 2017, n. 1523. Il precedente riguarda infatti un caso in cui la lex specialis faceva espresso riferimento, ai fini dell’attribuzione del punteggio, alla distanza dalla sede della stazione appaltante degli impianti “disponibili” e “coinvolgibili” nell’esecuzione dell’appalto. In quell’occasione la Sezione ha giustificato la decisione della Commissione di non prendere in considerazione il mero impegno alla “realizzazione” futura di impianti.
Trattasi tuttavia di fattispecie completamente diversa.
Nel caso di specie il requisito è chiaramente collegato all’esecuzione del servizio. Come anche recentemente chiarito dalla Sezione (sent. 20.10.2017, n. 4859), “non è ammissibile un’interpretazione diretta a ricavare dalle norme relative all’esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione “nascosti” o “impliciti”, facendo leva sul concetto di “essenzialità”. Spetta, infatti, alla sola stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere tecnico discrezionale, delineare in modo palese (facendolo seguire dall’indicazione specifica “a pena di inammissibilità dell’offerta”) ciò che riveste natura “essenziale” per lo svolgimento del servizio, tenuto conto delle sue specifiche esigenze: non possono ricavarsi ex post, attraverso la lettura congiunta delle clausole del capitolato speciale, presunti requisiti ritenuti “essenziali” per lo svolgimento del servizio (ma non qualificati come tali dalla stazione appaltante), facendo leva – per di più – sulle particolari modalità di esecuzione della prestazione indicate dal concorrente nella sua offerta tecnica. In questo modo, infatti, si confondono i due piani nettamente separati, costituiti dall’individuazione dei requisiti di ammissione (potere che spetta alla sola stazione appaltante) e che riguarda elementi oggettivi valevoli per tutti i concorrenti, nel rispetto del principio della par condicio, e requisiti specifici attinenti alle particolari modalità di esecuzione della prestazione oggetto del successivo contratto, prescelti del singolo concorrente in sede di offerta tecnica, che come tali sono stati individuati dall’impresa partecipante alla gara e che valgono – ovviamente – solo per essa”.
3.Del pari infondato è il motivo d’appello concernente le valutazioni della Commissione in ordine alla macchie rinvenute sui campioni, secondo l’appellante imputabili alla cattiva conservazione da parte dell’amministrazione.
3.1.Sul punto è dirimente la constatazione che i locali di deposito dei campioni erano stati visionati senza riserva alcuna da un rappresentante della St., e che l’intervenuta scadenza del periodo di sterilità al momento della verifica era condizione che avrebbe potuto incidere sull’impiego del capo sul campo operatorio, non sul suo aspetto esterno. Indimostrato è poi l’assunto, in assenza di alcuna indicazione nei verbali di verifica, che anche i capi di Ho. presentassero della macchie.
4.Per quanto concerne, infine, la validità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, il Collegio, pur ritenendo ammissibile la produzione di pareri pro veritate, è dell’avviso che le valutazioni, quando siano eminentemente tecniche, e presentino, per la complessità della materia, margini di opinabilità, non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, se non nei limiti dell’irragionevolezza.
Nel caso di specie non sono emersi profili di irragionevolezza tali da indurre ad ulteriori approfondimenti.
5.L’appello è pertanto respinto. Ne consegue l’improcedibilità per difetto di interesse dell’appello incidentale.
6.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Per l’effetto dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna St. alla refusione delle spese di lite sostenute da Ho. Se. srl e da AT. Sa. per il presente giudizio, forfettariamente liquidate in ?. 2.000 per ciascuna delle parti, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani – Presidente
Francesco Bellomo – Consigliere
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Giovanni Pescatore – Consigliere
Oswald Leitner – Consigliere

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