Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 19 dicembre 2017, n. 5965. Non e’ ammissibile un’interpretazione diretta a ricavare dalle norme relative all’esecuzione della prestazione ulteriori requisiti di ammissione nascosti o impliciti

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FATTO
1.Con bando pubblicato sulla GUUE del 17 giugno 2015, la ASSL Olbia (già ASL n. 2 di Olbia) indiceva una procedura aperta per “la fornitura, noleggio, lavaggio di biancheria per i pazienti e vestiario per i dipendenti, nonché fornitura di kit sterili per la sala operatoria, disinfezione e sterilizzazione e tutte le obbligazioni connesse” per il presidio ospedaliero ed i servizi territoriali dell’Azienda.
La gara veniva funzionalmente divisa in due lotti.
L’odierna appellante, in raggruppamento temporaneo con Li. (R.T.I. St.- Li.), partecipava al lotto n. 2, avente ad oggetto la fornitura dei kit sterili, insieme alla So. Ho. Se. e alla Ad. Spa.
In data 14 giugno 2016, con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario della ASL, veniva aggiudicato in via definitiva l’appalto di servizio alla Ho. Se. S.R.L.
2. Con ricorso notificato il 3 agosto 2016, la So. St. srl, seconda classificata, impugnava il provvedimento di aggiudicazione, il Disciplinare e i relativi allegati, nonché il Capitolato speciale, sulla base dei seguenti motivi.
In via principale la ricorrente sosteneva che, essendo lo stabilimento produttivo collocato al di fuori del territorio insulare, la società aggiudicatrice non avrebbe potuto svolgere adeguatamente il servizio di fornitura. Infatti, l’utilizzo del trasporto navale per provvedere al trasferimento dei prodotti, non avrebbe potuto garantire la tempestività e la regolarità delle forniture in caso di condizioni metereologiche avverse. La ricorrente sosteneva inoltre che l’aggiudicataria non avrebbe dimostrato, in fase di svolgimento della gara, l’effettiva disponibilità del “magazzino remoto”, collocato vicino alla struttura ospedaliera e destinato allo stoccaggio di ulteriori scorte rispetto a quelle già conservate nei locali dell’ASSL. In via subordinata deduceva, avvalendosi di consulenza tecnica, che il criterio C1- qualità – del Disciplinare (“efficacia della barriera antibatterica e virale, impermeabilità, emissione e migrazione di particelle, comfort, termoregolazione e isolamento termico, morbidezza dei teli, resistenza del tessuto, aspetti ecologici nel processo di produzione e smaltimento del bene, degli articoli che compongono ogni kit sterile, monoset”) non individuava criteri di valutazione “univoci ed omogenei” tali da permettere una valutazione oggettiva e ripetibile, in applicazione di cogenti standard tecnici di validità nazionale. I requisiti considerati al punto C1 sarebbero stati, inoltre, tra loro disomogenei e quindi non accorpabili all’interno di un unico criterio di valutazione. Infine sarebbe stata omessa la determinazione di sub-criteri, in violazione dell’art. 83 comma 4 del codice 163/2006. St. rilevava altresì che le “macchie” sui tessuti kit, riscontrate dalla Commissione Giudicatrice, e per le quali la stessa ha ottenuto un punteggio più basso in relazione al criterio A2 (“protocollo adottato per a convalida dei processi di pulitura, disinfezione, sterilizzazione e confezionamento incluse procedure di sicurezza”) del Disciplinare, sarebbero state in realtà provocate dalle cattive modalità di conservazione delle campionature presso la ASL e dall’intervenuta scadenza della sterilizzazione dei capi alla data della loro esaminazione
3.Si costituivano in giudizio la ASL DI Olbia e altri, sostenendo, sotto vari profili, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
4. La So. Ho. a r.l. proponeva a sua volta ricorso incidentale al fine di ottenere l’esclusione di St., eccependo: a) che l’amministratore della Li. (mandante del raggruppamento St.) non aveva dichiarato un precedente penale che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare; b) che i certificati CE di garanzia della qualità della produzione dei kit della St. risulterebbero scaduti in corso di gara, in violazione del principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere mantenuti senza soluzione di continuità; c) che la St. avrebbe presentato un’offerta non conforme alle prescrizioni capitolari, stante la riscontrata presenza di macchie sui tessuti da parte della Commissione Giudicatrice (e per i quali la St. non era stata esclusa ma aveva ottenuto un ponteggio più basso); d) che la medesima avrebbe indicato un CCNL per il settore “gomma e plastica”, non applicabile alla commessa in oggetto.
5. St., al fine di conservare l’interesse strumentale all’annullamento della gara nel caso di accoglimento del ricorso incidentale, con motivi aggiunti chiamava in giudizio la terza classificata, Ad. spa, contestandone l’illegittima ammissione alla gara per gli stessi motivi dedotti nei confronti della Ho. srl.

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